Council Directive 89/299/EEC of 17 April 1989 on the own funds of credit institutions

Published date05 May 1989
Subject MatterInternal market - Principles,Freedom of establishment,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 124, 5 May 1989
EUR-Lex - 31989L0299 - IT

Direttiva 89/299/CEE del Consiglio del 17 aprile 1989 concernente i fondi propri degli enti creditizi

Gazzetta ufficiale n. L 124 del 05/05/1989 pag. 0016 - 0020
edizione speciale finlandese: capitolo 6 tomo 2 pag. 0211
edizione speciale svedese/ capitolo 6 tomo 2 pag. 0211


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 17 aprile 1989 concernente i fondi propri degli enti creditizi (89/299/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2, prima e terza frase,

vista la proposta della Commissione (1),

in cooperazione col Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che norme di base comuni per i fondi propri degli enti creditizi costituiscono uno strumento importante per la messa in opera di un mercato interno nel settore creditizio, dato che i fondi propri consentono di assicurare la continuità dell'attività di detti enti e di proteggere il risparmio; che tale armonizzazione rafforzerà la vigilanza esercitata sugli enti creditizi e favorirà l'opera di coordinamento già in corso nel settore bancario, segnatamente per quanto riguarda il controllo dei grandi fidi e il coefficiente di solvibilità;

considerando che le norme comuni devono essere applicate a tutti gli enti creditizi autorizzati nella Comunità;

considerando che i fondi propri di un ente creditizio possono servire ad assorbire le perdite che non possono essere compensate da profitti sufficienti; che i fondi propri costituiscono inoltre un importante criterio cui le autorità competenti possono ricorrere per valutare, segnatamente, la solvibilità degli enti creditizi nonché per altri fini di vigilanza;

considerando che gli enti creditizi in un mercato comune bancario sono in diretta concorrenza tra di loro e che pertanto le definizioni e le norme relative ai fondi propri devono essere equivalenti; che a tal fine i criteri utilizzati per determinare la composizione dei fondi propri non devono essere lasciati unicamente alla valutazione degli Stati membri; che con l'adozione di norme di base comuni verrà dunque favorito al massimo l'interesse della Comunità poiché si eviteranno distorsioni della concorrenza e si consoliderà il sistema bancario della Comunità;

considerando che la definizione contenuta nella presente direttiva offre il massimo di elementi e di importi limite, lasciando ad ogni Stato membro il potere discrezionale di utilizzare tutti o parte di tali elementi o di adottare massimali inferiori per gli importi limite;

considerando che la presente direttiva precisa i criteri per taluni elementi dei fondi propri, lasciando gli Stati membri liberi di applicare disposizioni più rigorose;

considerando che nella fase iniziale le norme comuni di base sono definite in termini generici in modo da includere tutti gli elementi compresi nei fondi propri nei vari Stati membri;

considerando che la presente direttiva distingue, in funzione della qualità degli elementi che compongono i fondi propri, tra elementi che costituiscono i fondi propri di base ed elementi che costituiscono i fondi propri supplementari;

considerando che è ammesso, data la natura particolare del fondo per rischi bancari generali, che questo elemento è incluso provvisoriamente nei fondi propri non soggetti a restrizioni; che, tuttavia, una decisione sul trattamento definitivo da riservare a tale elemento dovrà essere presa al più presto dopo l'entrata in vigore delle misure di applicazione della presente direttiva; che tale decisione dovrà tener conto dei risultati delle discussioni effettuate ad un livello internazionale più ampio;

considerando che, per tener conto del fatto che gli elementi che costituiscono i fondi propri supplementari sono qualitativamente diversi da quelli che costituiscono i fondi propri di base, i primi non devono essere inclusi nei fondi propri per un importo superiore al 100 % dei fondi propri di base; che per di più l'inclusione di taluni elementi dei fondi propri supplementari deve essere limitata al 50 % dei fondi propri di base;

considerando che, per evitare distorsioni di concorrenza, gli enti creditizi pubblici non devono prendere in considerazione le garanzie degli Stati membri o degli enti locali nel calcolo dei fondi propri; che è tuttavia opportuno accordare al Regno del Belgio un periodo transitorio sino al 31 dicembre 1994 per permettere agli enti interessati di adeguarsi alle nuove condizioni nell'ambito di una riforma del loro statuto;

considerando che, ogniqualvolta nell'esercizio della vigilanza occorra determinare l'insieme dei fondi propri consolidati di un gruppo di enti creditizi, tale calcolo verrà fatto in conformità della direttiva 83/350/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, relativa alla vigilanza su base consolidata degli enti creditizi (4); che la summenzionata direttiva lascia agli Stati membri un margine di interpretazione circa i dettagli tecnici di applicazione, margine di cui è necessario far uso attenendosi allo spirito della presente direttiva; che per la direttiva di cui sopra sono attualmente in corso lavori di revisione nel senso di una maggiore armonizzazione;

considerando che il metodo contabile preciso da applicarsi per il calcolo dei fondi propri dovrà tener conto delle disposizioni della direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti...

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