Council Directive 89/360/EEC of 30 May 1989 amending Directive 64/432/EEC as regards administrative areas and a cessation of serological testing for brucellosis in certain types of swine
Published date | 06 June 1989 |
Subject Matter | Veterinary legislation,Approximation of laws |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 153, 6 June 1989 |
Direttiva 89/360/CEE del Consiglio del 30 maggio 1989 che modifica la direttiva 64/432/CEE per quanto riguarda le zone amministrative e l'abolizione del'esame sierologico per la brucellosi per taluni tipi di suini
Gazzetta ufficiale n. L 153 del 06/06/1989 pag. 0029 - 0029
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 29 pag. 0106
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 29 pag. 0106
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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
del 30 maggio 1989
che modifica la direttiva 64/432/CEE per quanto riguarda le zone amministrative e l'abolizione del'esame sierologico per la brucellosi per taluni tipi di suini
(89/360/CEE)
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
considerando che la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina (2), modificata da ultimo dalla direttiva 88/406/CEE (3), definisce come regione una parte del territorio di uno Stato membro;
considerando che è opportuno concedere ai Paesi Bassi, in conseguenza di una modifica apportata alle unità amministrative, la facoltà di applicare la nuova definizione di unità nell'ambito del commercio intracomunitario;
considerando che, tenuto conto della minor diffusione della malattia e dei mutamenti intervenuti nei sistemi di produzione, è opportuno abolire l'obbligo di sottoporre all'esame del sangue taluni tipi di suini immessi nel commercio intracomunitario,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
La direttiva 64/432/CEE è modificata come segue:
1) All'aticolo 2, lettera o), settimo trattino, il termine « provincie » è sostituito dal termine « RVV-Kring ».
2) All'articolo 3, paragrafo 4, i termini « Quando si tratta di suini di peso superiore a 25 chilogrammi » sono sostituiti dai termini « Quando si tratta di suini riproduttori di età superiore a 4 mesi, ».
3) All'allegato F, modello III, la nota 6 è sostituita dal testo seguento:
« 6. La sieroagglutinazione e la reazione di fissazione del complemento sono effettuate soltanto sui suini riproduttori di età superiore a 4 mesi. »
Articolo 2
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per...
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