Council Directive 89/397/EEC of 14 June 1989 on the official control of foodstuffs

Published date30 June 1989
Subject MatterInternal market - Principles,Foodstuffs,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 186, 30 June 1989
EUR-Lex - 31989L0397 - IT

Direttiva 89/397/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989, relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari

Gazzetta ufficiale n. L 186 del 30/06/1989 pag. 0023 - 0026
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 19 pag. 0047
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 19 pag. 0047


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 14 giugno 1989 relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari (89/397/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che gli scambi di prodotti alimentari occupano una posizione di grande rilievo nel mercato comune; che tutti gli Stati membri devono tutelare la salute e gli interessi economici dei loro cittadini; che in tale contesto priorità assoluta spetta alla tutela della salute e che a tal fine è necessario armonizzare e rendere più efficace il controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

considerando tuttavia che le differenze esistenti tra le legislazioni nazionali a proposito di controlli di questo tipo sono tali da ostacolare la libera circolazione delle merci;

considerando che occorre perciò operare un ravvicinamento delle legislazioni;

considerando che in un primo tempo è opportuno armonizzare i principi generali su cui le attività di controllo vanno impostate;

considerando che a completamento dei principi generali potranno all'occorrenza venir adottate successivamente disposizioni particolari;

considerando che la presente direttiva ha per oggetto il controllo della conformità degli alimenti alla legislazione alimentare; che quest'ultima comprende le disposizioni relative alla protezione della salute, le norme di composizione e quelle relative alla qualità miranti a garantire la protezione degli interessi economici dei consumatori, nonché le disposizioni relative alla loro informazione ed alla lealtà delle transazioni commerciali;

considerando che contemporaneamente ai prodotti alimentari è opportuno controllare i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con essi;

considerando che nella prospettiva del compimento del mercato interno i prodotti alimentari destinati ad attraver-

GU n. C 88 del 5. 4. 1987, pag. 14 e

GU n. C 131 del 27. 5. 1989, pag. 6.

sare le frontiere intracomunitarie devono essere controllati con altrettanta cura di quelli destinati ad essere commercializzati nello Stato membro di fabbricazione;

considerando che, a tal fine, il controllo deve basarsi in linea di principio sulle disposizioni vigenti nello Stato membro di fabbricazione; che però siffatto principio si applica solo quando mezzi appropriati, compresa la presentazione di documenti commerciali, permettano di stabilire, in modo soddisfacente per l'autorità incaricata del controllo, che il prodotto di cui trattasi è destinato ad essere spedito in un altro Stato membro ed è conforme alle disposizioni ivi vigenti;

considerando che, per essere efficaci, i controlli devono essere regolari, non devono essere soggetti a limitazioni concernenti l'oggetto, la fase ed il momento scelti per effettuarli e devono assumere le forme più idonee a garantirne l'efficacia;

considerando che, per assicurare che le procedure di controllo non vengano eluse, è necessario prevedere che gli Stati membri non escludano da un controllo appropriato un prodotto per il fatto che è destinato all'esportazione fuori della Comunità;

...

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