Council Directive 89/440/EEC of 18 July 1989 amending Directive 71/305/EEC concerning coordination of procedures for the award of public works contracts

Published date21 July 1989
Subject MatterApproximation of laws,Internal market - Principles,Freedom of establishment
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 210, 21 July 1989
EUR-Lex - 31989L0440 - IT

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 18 luglio 1989 che modifica la direttiva 71/305/CEE che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici (89/440/CEE) -

Gazzetta ufficiale n. L 210 del 21/07/1989 pag. 0001 - 0021
edizione speciale finlandese: capitolo 6 tomo 5 pag. 0003
edizione speciale svedese/ capitolo 6 tomo 5 pag. 0003


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 18 luglio 1989 che modifica la direttiva 71/305/CEE che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici (89/440/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2, l'articolo 66 e l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione,

in cooperazione con il Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

considerando che è necessario definire le misure destinate all'instaurazione progressiva del mercato interno nel corso di un periodo che scade il 31 dicembre 1992; che il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;

considerando le conclusioni dei Consigli europei successivi in merito alla necessità di realizzare il mercato interno;

considerando il libro bianco sul completamento del mercato interno, in particolare il suo calendario e il suo programma d'azione previsti per realizzare l'apertura dei mercati degli appalti di lavori pubblici;

considerando la comunicazione della Commissione al Consiglio del 19 giugno 1986 sugli appalti pubblici nella Comunità;

GU n. C 69 del 20. 3. 1989, pag. 69.

considerando che gli appalti di lavori pubblici sono disciplinati dalla direttiva 71/305/CEE (3), modificata da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, nonché dalla direttiva 72/277/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1972, relativa alle modalità e condizioni di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee dei bandi di gara per appalti e concessioni di lavori pubblici (4), dalla dichiarazione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 26 luglio 1971, sulle procedure da seguire in materia di concessioni di lavori pubblici (5), e dalla decisione 71/306/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, che istituisce un comitato consultivo per gli appalti pubblici (6), modificata dalla decisione 77/63/CEE (7);

considerando che la realizzazione di una libertà di stabilimento e di una libera prestazione dei servizi effettive in materia di appalti di lavori pubblici esige il miglioramento e l'ampliamento di garanzie previste dalle direttive relative alla trasparenza delle procedure e pratiche di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici, al fine di rafforzare la vigilanza sul rispetto del divieto di restrizioni e ridurre nel contempo la disparità delle condizioni di concorrenza tra cittadini degli Stati membri;

considerando che la presente direttiva non osta all'applicazione in particolare dell'articolo 36 del trattato;

considerando che occorre precisare meglio la nozione di appalti di lavori pubblici, per tener conto in particolare delle

nuove forme contrattuali di aggiudicazione degli appalti e introdurre criteri intesi a definire tutti gli enti assoggettati alle norme della direttiva 71/305/CEE;

considerando che l'elenco degli organismi e delle categorie di organismi figurante nell'allegato I deve essere il più completo possibile;

considerando che occorre anche estendere le disposizioni della direttiva 71/305/CEE ai lavori che sono sovvenzionati dagli Stati e che non rientrano nelle definizioni dell'articolo 1;

considerando che, tenuto conto della crescente importanza delle concessioni nel settore dei lavori pubblici e della loro natura specifica, è opportuno includere nella direttiva 71/305/CEE regole di pubblicità in materia;

considerando che occorre precisare la portata delle deroghe per settore di attività, al fine di evitare, tenuto conto delle interpretazioni divergenti, un inasprimento degli squilibri tra Stati membri nell'applicazione della direttiva 71/305/CEE;

considerando che nel 1971 il limite a partire da cui gli appalti di lavori pubblici erano disciplinati dalla direttiva 71/305/CEE era stato fissato a un milione di ecu; che, tenuto conto dell'aumento dei costi dell'edilizia e dell'interesse delle piccole e medie imprese a partecipare ad appalti di entità media, è opportuno stabilire a 5 milioni di ecu il suddetto limite;

considerando che al fine di eliminare pratiche restrittive della concorrenza in generale e al fine, in particolare, della completa partecipazione agli appalti di cittadini di altri Stati membri in particolare occorre realizzare una migliore apertura agli offerenti nelle procedure di aggiudicazione di appalti;

considerando che è opportuno istituire una procedura negoziata che già esiste nella pratica di taluni Stati membri, al fine di limitare il ricorso alla procedura eccezionale prevista all'articolo 9 della direttiva 71/305/CEE;

considerando che la procedura negoziata deve essere considerata eccezionale e che pertanto deve essere applicata soltanto in casi elencati tassativamente;

considerando che è opportuno che le amministrazioni aggiudicatrici facciano conoscere ai candidati o agli offerenti esclusi i motivi del rigetto della loro candidatura o offerta e redigano un verbale sullo svolgimento di ciascuna procedura di aggiudicazione di appalti;

considerando che occorre adattare le norme tecniche comuni alla nuova politica comunitaria in materia di normalizzazione e standardizzazione;

considerando che, al fine di instaurare le condizioni necessarie per una concorrenza efficace al livello comunitario, le quali mettano le imprese degli altri Stati membri in grado di rispondervi in condizioni comparabili a quelle delle imprese nazionali e suscitino un maggior interesse e una maggiore

partecipazione agli appalti di lavori pubblici da parte di un numero più elevato di imprenditori, è opportuno rendere più trasparente l'insieme delle operazioni e procedure che assicurano la concorrenza tra imprenditori; che occorre anche che le amministrazioni aggiudicatrici facciano conoscere i loro progetti di futuri appalti di lavori per mezzo di una preinformazione a livello comunitario e che sia inoltre resa pubblica con lo stesso mezzo qualsiasi informazione utile sulle condizioni in cui sono stati aggiudicati i vari appalti;

considerando che al fine di migliorare l'accesso e la partecipazione di un maggior numero di imprese e consentire loro la presentazione di offerte in termini ragionevoli, in particolare per i lavori di grande portata, che in generale comportano una notevole complessità tecnica e organizzativa, è opportuno prolungare i termini per la ricezione delle domande di partecipazione o delle offerte;

considerando che è nell'interesse generale incoraggiare il progresso tecnico nell'edilizia e nei lavori pubblici, affinché il trasferimento di tecnologie e di know-how da uno Stato membro all'altro giovi non solo a tutti gli utilizzatori, ma anche alle categorie professionali interessate;

considerando che nella Comunità sono già in corso lavori per giungere a istituire capitolati d'oneri basati sui risultati in luogo di prescrizioni tecniche dettagliate; che pertanto è opportuno dare sin da ora agli imprenditori della Comunità la possibilità di proporre, nel rispetto di talune condizioni, certe varianti;

considerando che per assicurare la trasparenza delle condizioni di esecuzione dell'apppalto in questione le amministrazioni aggiudicatrici possono chiedere informazioni sulla quota di mercato che verrebbe eventualmente subappaltata dall'offerente a terzi;

considerando che potrebbe essere utile migliorare la trasparenza nel settore degli obblighi relativi alla tutela ed alle condizioni di lavoro vigenti nello Stato membro in cui verranno eseguiti i lavori;

considerando che è opportuno che le disposizioni nazionali sull'aggiudicazione degli appalti pubblici a favore dello sviluppo regionale rispondano agli obiettivi della Comunità e siano conformi ai principi del trattato;

considerando che è opportuno includere nella direttiva 71/305/CEE opportune disposizioni in materia di statistiche, per migliorare e sistematizzare l'informazione sul modo in cui le amministrazioni aggiudicatrici attribuiscono gli appalti;

considerando che il Regno di Spagna ha adottato recentemente una legislazione per recepire la direttiva 71/305/CEE; che è opportuno accordare al Regno di Spagna un periodo supplementare per recepire la presente direttiva, dato che nuove modifiche in questo momento pregiudicherebbero negativamente l'adattamento del settore privato in questo Stato;

considerando che per motivi analoghi la Repubblica portoghese ha bisogno di un periodo transitorio;

considerando che la Repubblica ellenica sta per adattare la propria legislazione alla direttiva 71/305/CEE e che l'incorporazione in questo momento di altre regolamentazioni comunitarie pregiudicherebbe negativamente il settore degli appalti pubblici ed in particolare taluni fattori economicamente importanti come la stabilità, la trasparenza ed il mantenimento a lungo termine delle condizioni commerciali;

considerando che, in seguito alle conclusioni delle citate sessioni del Consiglio europeo, nonché del libro bianco e della citata comunicazione della Commissione al Consiglio, è opportuno modificare la direttiva 71/305/CEE e abrogare la direttiva 72/277/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1 La direttiva 71/305/CEE è modificata nel modo seguente:

1) Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 1

Ai fini della presente direttiva

a) gli "appalti di lavori pubblici'' sono contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta tra...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT