Council Directive 89/592/EEC of 13 November 1989 coordinating regulations on insider dealing

Published date18 November 1989
Subject MatterApproximation of laws,Internal market - Principles,Freedom of establishment
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 334, 18 November 1989
EUR-Lex - 31989L0592 - IT 31989L0592

Direttiva 89/592/CEE del Consiglio, del 13 novembre 1989, sul coordinamento delle normative concernenti le operazioni effettuate da persone in possesso di informazioni privilegiate (insider trading)

Gazzetta ufficiale n. L 334 del 18/11/1989 pag. 0030 - 0032
edizione speciale finlandese: capitolo 6 tomo 3 pag. 0010
edizione speciale svedese/ capitolo 6 tomo 3 pag. 0010


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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 13 novembre 1989

sul coordinamento delle normative concernenti le operazioni effettuate da persone in possesso di informazioni privilegiate (insider trading)

(89/592/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che l'articolo 100 A, paragrafo 1 del trattato stabilisce che il Consiglio adotti le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno;

considerando che il mercato secondario dei valori mobiliari svolge un ruolo importante nel finanziamento degli operatori economici;

considerando che, per permettere a questo mercato di svolgere il proprio ruolo efficientemente, devono essere prese tutte le misure per garantire il suo buon funzionamento;

considerando che il buon funzionamento di tale mercato dipende in larga misura dalla fiducia che esso ispira agli investitori;

considerando che tale fiducia si basa, fra l'altro, sul fatto che agli investitori si garantisce la parità delle condizioni e la protezione dall'uso illecito dell'informazione privilegiata;

considerando che le operazioni effettuate da persone in possesso di informazioni privilegiate, per il fatto di offrire vantaggi a taluni investitori rispetto agli altri, possono compromettere tale fiducia e pregiudicare quindi il buon funzionamento del mercato;

considerando che è quindi opportuno prendere le misure necessarie per impedire dette operazioni;

considerando che in alcuni Stati membri non esiste una normativa che vieti le operazioni effettuate da persone in possesso di informazioni privilegiate e che esistono notevoli differenze tra le normative in vigore negli Stati membri;

considerando che è opportuno quindi adottare in questo settore una normativa coordinata a livello comunitario;

considerando che tale normativa coordinata presenta altresì il vantaggio di permettere, attraverso una cooperazione delle autorità competenti, di lottare in maniera più efficace contro le operazioni transfrontaliere effettuate da persone in possesso di informazioni privilegiate;

considerando che, poiché l'acquisizione o la cessione di valori mobiliari implica necessariamente una decisione preliminare di acquisire o di cedere da parte della persona che procede ad una di queste operazioni, il fatto di effettuare questo stesso acquisto o cessione non costituisce di per sé una utilizzazione di un'informazione privilegiata;

considerando che l'operazione effettuata da una persona in possesso di informazioni privilegiate implica lo sfruttamento di un'informazione privilegiata; che occorre considerare...

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