Council Directive 89/595/EEC of 10 October 1989 amending Directive 77/452/EEC concerning the mutual recognition of diplomas, certificates and other evidence of the formal qualifications of nurses responsible for general care, including measures to facilitate the effective exercise of the right of establishment and freedom to provide services, and amending Directive 77/453/EEC concerning the coordination of provisions laid down by law, regulation or administrative action in respect of the activities of nurses responsible for general care

Published date23 November 1989
Subject MatterFreedom of establishment,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 341, 23 November 1989
EUR-Lex - 31989L0595 - IT 31989L0595

Direttiva 89/595/CEE del Consiglio del 10 ottobre 1989 che modifica la direttiva 77/452/CEE concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di infermiere responsabile dell'assistenza generale e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi e la direttiva 77/453/CEE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per l'attività di infermiere responsabile dell'assistenza generale

Gazzetta ufficiale n. L 341 del 23/11/1989 pag. 0030 - 0032
edizione speciale finlandese: capitolo 6 tomo 3 pag. 0024
edizione speciale svedese/ capitolo 6 tomo 3 pag. 0024


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 10 ottobre 1989 che modifica la direttiva 77/452/CEE concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di infermiere responsabile dell'assistenza generale e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi e la direttiva 77/453/CEE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per l'attività di infermiere responsabile dell'assistenza generale (89/595/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 49, l'articolo 57, paragrafo 1 e paragrafo 2, prima e terza frase e l'articolo 66,

vista la proposta della Commissione (1),

in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che l'articolo 1, paragrafo 3, secondo comma della direttiva 77/453/CEE (4) istituisce il principio di una ripartizione ponderata, senza tuttavia fissarne le proporzioni, tra, da un lato, l'insegnamento teorico e tecnico e, dall'altro lato, l'insegnamento infermieristico clinico; che ai sensi del paragrafo 4 del sopracitato articolo 1 il Consiglio decide, su proposta della Commissione, se tali disposizioni debbano o no subire modifiche;

considerando che, in base a tale riesame e tenendo conto in particolare del fatto che si esige oggi un più elevato livello di conoscenze da parte degli infermieri responsabili dell'assistenza generale, è opportuno modificare l'articolo 1, paragrafo 4 della direttiva 77/453/CEE in modo da fissare la durata dell'insegnamento teorico ad almeno un terzo e quella dell'insegnamento clinico ad almeno la metà della durata minima di formazione prevista dall'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) della stessa direttiva; che tale ripartizione rende necessaria una definizione più precisa dell'insegnamento teorico e dell'insegnamento clinico;

considerando che occorre altresì precisare, come nel caso di analoghe disposizioni contenute in altre direttive relative alle professioni sanitarie, il carattere non limitativo delle materie figuranti nell'allegato della direttiva 77/453/CEE e utilizzare uniformemente, tanto nella direttiva 77/453/CEE quanto nei titoli dell'allegato, i termini «insegnamento teorico» e

«insegnamento clinico»; che occorre...

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