Council Directive 89/647/EEC of 18 December 1989 on a solvency ratio for credit institutions

Published date30 December 1989
Subject MatterApproximation of laws,Internal market - Principles,Freedom of establishment
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 386, 30 December 1989
EUR-Lex - 31989L0647 - IT

Direttiva 89/647/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1989, relativa al coefficiente di solvibilità degli enti creditizi

Gazzetta ufficiale n. L 386 del 30/12/1989 pag. 0014 - 0022
edizione speciale finlandese: capitolo 6 tomo 3 pag. 0039
edizione speciale svedese/ capitolo 6 tomo 3 pag. 0039


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 1989 relativa al coefficiente di solvibilità degli enti creditizi (89/647/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2, prima e terza frase,

vista la proposta della Commissione (1),

in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che la presente direttiva rappresenta il risultato dell'opera svolta dal Comitato consultivo bancario che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 4 della direttiva 77/780/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1977, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio (4), modificata da ultimo dalla direttiva 89/646/CEE (5), ha la responsabilità di presentare alla Commissione suggerimenti per il coordinamento dei coefficienti applicabili negli Stati membri;

considerando che un coefficiente di solvibilità appropriato ha un ruolo di fondamentale importanza ai fini della vigilanza prudenziale degli enti creditizi;

considerando che un coefficiente nel quale le attività e le operazioni fuori bilancio sono ponderate secondo il grado di rischio creditizio è una misura particolarmente utile di solvibilità;

considerando che l'adozione di norme comuni per la determinazione dell'adeguatezza dei fondi propri in funzione del rischio creditizio delle attività e delle operazioni fuori bilancio costituisce pertanto uno dei settori essenziali di armonizzazione necessari a pervenire al reciproco riconoscimento delle tecniche di controllo prudenziale e quindi a completare il mercato interno nel settore bancario;

considerando che a tal fine la presente direttiva è da porre in relazione ad altri strumenti specifici che armonizzano anch'essi le tecniche principali del controllo degli enti creditizi;

considerando che la presente direttiva deve essere altresì vista come complementare alla direttiva 89/646/CEE che delinea il quadro generale del quale la presente direttiva costituisce parte integrante;

considerando che gli enti creditizi in un mercato bancario comune sono chiamati ad entrare in diretta concorrenza fra di loro e che l'adozione di norme comuni di solvibilità sotto forma di un coefficiente minimo avrà come effetto di prevenire le distorsioni di concorrenza e di rafforzare il sistema bancario comunitario;

considerando che la presente direttiva prevede ponderazioni differenziate per le garanzie prestate dagli istituti finanziari di varia natura; che la Commissione si impegna quindi ad esaminare se la direttiva considerata nel suo insieme determini distorsioni significative nelle condizioni di concorrenza tra gli enti creditizi e le compagnie di assicurazione e, in base a tale esame, se sia giustificato adottare misure correttive;

considerando che il coefficiente minimo indicato nella presente direttiva rafforza il livello dei fondi propri degli enti creditizi nella Comunità; che il tasso dell'8 % è stato adottato in seguito ad un'indagine statistica sul fabbisogno di capitale rilevato all'inizio del 1988;

considerando che, per il controllo degli enti creditizi, assume altresì particolare importanza la misura e il computo dei rischi di cambio e di tasso d'interesse nonché di altri rischi di mercato; che pertanto la Commissione proseguirà, in collaborazione con le autorità competenti degli Stati membri e con gli altri organismi che lavorano al medesimo obiettivo, nello studio delle tecniche utilizzabili; che essa presenterà le opportune proposte per una più approfondita armonizzazione delle regole di vigilanza concernenti tali rischi; considerando che facendo ciò la Commissione controllerà particolarmente l'interazione che i vari rischi bancari possono avere fra di loro e che quindi farà particolare attenzione alla coerenza delle varie proposte;

considerando che, nel formulare proposte relative alle norme di controllo inerenti ai servizi di investimento e all'adeguamento dei fondi propri degli enti che operano in tale settore, la Commissione si accerterà che vengano applicate prescrizioni equivalenti sull'entità dei fondi propri, qualora vengano esercitate le medesime attività assumendo rischi identici;

considerando che la tecnica contabile specifica da utilizzare per il calcolo del coefficiente di solvibilità dovrà tener conto delle disposizioni della direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (6) e che comporta talune modifiche delle disposizioni della direttiva 83/349/CEE (7), modificata dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo; che, in attesa della trasposizione delle disposizioni di dette direttive nella legislazione interna degli Stati membri, l'utilizzazione della tecnica contabile per

il calcolo del coefficiente di solvibilità è lasciata alla discrezionalità degli Stati membri;

considerando che l'applicazione di una ponderazione del 20 % alla detenzione di obbligazioni ipotecarie da parte di un ente creditizio può turbare un mercato finanziario nazionale in cui siffatti strumenti svolgono un ruolo preponderante; che in tali casi vengono prese misure provvisorie per applicare una ponderazione dei rischi del 10 %;

considerando che di tanto in tanto potranno essere necessarie, per tenere conto dei nuovi sviluppi nel settore bancario, modifiche tecniche delle disposizioni della presente direttiva; che la Commissione, dopo aver consultato il Comitato consultivo bancario, effettuerà dette modifiche allorquando si renderanno necessarie, nell'esercizio dei poteri di esecuzione ad essa conferiti dalle disposizioni del trattato; che in questo caso il Comitato opererà quale Comitato di «regolamentazione», secondo le regole e la procedura fissate dall'articolo 2, procedura III, variante b) della decisione 87/373/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1987, che stabilisce le modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (8),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Campo di applicazione e definizioni

Articolo 1 1. La presente direttiva si applica agli enti creditizi definiti nel primo trattino dell'articolo 1 della direttiva 77/780/CEE.

2. Nonostante il paragrafo 1, gli Stati membri non sono tenuti ad applicare la presente direttiva agli enti creditizi elencati nell'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 77/780/CEE.

3. Gli enti creditizi che, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, lettera a) della direttiva 77/780/CEE, sono collegati permanentemente, nello stesso Stato membro, a un organismo centrale, possono essere esclusi dall'applicazione della presente direttiva se tutti gli enti creditizi collegati e l'organismo centrale sono inclusi in coefficienti consolidati di solvibilità secondo le disposizioni della presente direttiva.

4. Eccezionalmente, in attesa di un'ulteriore armonizzazione delle norme prudenziali relative ai rischi di credito, di tasso di interesse e di mercato, gli Stati membri possono escludere dall'applicazione della presente direttiva gli enti creditizi specializzati nei mercati interbancari e del debito pubblico che, in collaborazione con la banca centrale, svolgono la funzione istituzionale di regolatori della liquidità del sistema bancario, a condizione che:

- la somma del loro attivo e delle operazioni fuori bilancio ai quali si applicano le ponderazioni del 50 % e del 100 %, ai sensi dell'articolo 6, non debba superare di norma il 10 % della somma degli elementi dell'attivo e

delle operazioni fuori bilancio e non risulti in alcun caso superiore al 15 % prima dell'applicazione delle ponderazioni;

- la loro attività principale consista nell'agire da intermediari tra la banca centrale dello Stato membro nel quale sono costituiti e il sistema bancario;

- l'autorità competente applichi sistemi adeguati di vigilanza prudenziale e di controllo dei rischi di credito, di interesse e di mercato.

Gli Stati membri informano la Commissione delle...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT