Council Directive 90/118/EEC of 5 March 1990 on the acceptance of pure-bred breeding pigs for breeding

Published date17 March 1990
Subject MatterVeterinary legislation,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 71, 17 March 1990
EUR-Lex - 31990L0118 - IT

Direttiva 90/118/CEE del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativa all'ammissione alla riproduzione dei suini riproduttori di razza pura

Gazzetta ufficiale n. L 071 del 17/03/1990 pag. 0034 - 0035
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 32 pag. 0082
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 32 pag. 0082


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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 5 marzo 1990

relativa all'ammissione alla riproduzione dei suini riproduttori di razza pura

(90/118/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 88/661/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1988, relativa alle norme zootecniche applicabili agli animali riproduttori della specie suina (1), in particolare l'articolo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la direttiva 88/661/CEE intende in particolare liberalizzare gradualmente gli scambi intracomunitari di suini riproduttori di razza pura; che a tal fine è necessario procedere ad un'armonizzazione complementare per quanto concerne l'ammissione di questi animali alla riproduzione;

considerando che le disposizioni sull'ammissione alla riproduzione riguardano sia gli animali che il loro sperma, i loro ovuli ed i loro embrioni;

considerando che a tale proposito occorre evitare che disposizioni nazionali sull'ammissione alla riproduzione dei suini riproduttori di razza pura, del loro sperma, dei loro ovuli e dei loro embrioni costituiscano un divieto, una restrizione od un ostacolo agli scambi intracomunitari, sia per quanto riguarda la monta naturale che la fecondazione artificiale o il prelevamento di ovuli o di embrioni;

considerando che non devono sussistere divieti, restrizioni od ostacoli in materia di riproduzione per le femmine riproduttrici di razza pura ed i loro ovuli ed embrioni;

considerando che la fecondazione artificiale costituisce un metodo importante per incrementare l'impiego dei migliori riproduttori e, quindi, per migliorare la specie suina; che occorre tuttavia evitare che venga deteriorato il patrimonio genetico, in particolare per quanto riguarda i riproduttori maschi, che devono presentare tutte le garanzie del loro valore genetico ed essere immuni da qualsiasi tara ereditaria;

considerando che è necessario distinguere l'ammissione alla fecondazione artificale dei suini riproduttori di razza pura e del loro sperma, che sono stati sottoposti...

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