Council Directive 90/219/EEC of 23 April 1990 on the contained use of genetically modified micro-organisms
Celex Number | 31990L0219 |
Coming into Force | 02 May 1990 |
End of Effective Date | 09 June 2009 |
ELI | http://data.europa.eu/eli/dir/1990/219/oj |
Published date | 08 May 1990 |
Date | 23 April 1990 |
Official Gazette Publication | Journal officiel des Communautés européennes, L 117, 8 mai 1990 |
Direttiva 90/219/CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati
Gazzetta ufficiale n. L 117 del 08/05/1990 pag. 0001 - 0014
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 9 pag. 0198
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 9 pag. 0198
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
del 23 aprile 1990
sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati
(90/219/CEE)
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130 S,
vista la proposta della Commissione (1),
visto il parere del Parlamento europeo (2),
visto il parere del Comitato economico e sociale (3),
considerando che, ai sensi del trattato, l'azione della Comunità in materia ambientale è fondata sul principio dell'azione preventiva ed ha come obiettivo salvaguardare, proteggere e migliorare l'ambiente nonché tutelare la salute umana;
considerando che la risoluzione del Consiglio del 19 ottobre 1987 (4), concernente il quarto programma d'azione ambientale delle Comunità europee, dichiara che le misure riguardanti la valutazione e l'uso ottimale della biotecnologia nei confronti dell'ambiente costituiscono un'area prioritaria su cui l'azione della Comunità dovrebbe concentrarsi;
considerando che lo sviluppo della biotecnologia è tale da contribuire all'espansione economica degli Stati membri; che ciò implica che i microrganismi geneticamente modificati saranno impiegati in operazioni di vari tipi e entità;
considerando che l'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati dovrebbe essere effettuato in modo da limitare le loro possibili conseguenze negative sulla salute umana e sull'ambiente dedicando la dovuta attenzione alla prevenzione degli incidenti e al controllo dei rifiuti;
considerando che i microrganismi rilasciati nell'ambiente in uno Stato membro nel corso del loro impiego confinato possono riprodursi e diffondersi oltre le frontiere nazionali, interessando così altri Stati membri;
considerando che per permettere uno sviluppo sicuro delle biotecnologie in tutta la Comunità è necessario adottare provvedimenti comuni per la valutazione e la riduzione dei rischi potenziali derivanti da ogni operazione che comporti l'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati e stabilire modalità appropriate per l'impiego degli stessi;
considerando che la natura precisa e l'entità dei rischi associati ai microrganismi geneticamente modificati non sono ancora completamente note e che i rischi implicati devono essere valutati caso per caso; che, per la valutazione dei rischi per la salute dell'uomo e dell'ambiente, è necessario stabilire criteri di valutazione del rischio;
considerando che i microrganismi geneticamente modificati devono essere classificati in base ai rischi che presentano; che occorre fornire criteri a tal fine; che un'attenzione particolare deve essere destinata alle operazioni che impiegano i microrganismi geneticamente modificati più pericolosi;
considerando che si dovrebbero applicare misure di confinamento nei vari stadi dell'operazione per controllare le emissioni e prevenire gli incidenti;
considerando che qualsiasi persona, prima di intraprendere per la prima volta l'impiego confinato di un microrganismo geneticamente modificato in un impianto specifico, dovrebbe presentare una notifica all'autorità competente affinché questa possa sincerarsi che l'impianto proposto è atto a svolgere l'attività in un modo da non rappresentare un pericolo per la salute umana e l'ambiente;
considerando che è altresì necessario stabilire procedure appropriate per la notifica, caso per caso, di operazioni specifiche comportanti l'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati, tenendo conto del grado di rischio connesso;
considerando che nel caso di operazioni ad alto rischio occorre il consenso dell'autorità competente;
considerando che si potrebbe ritenere opportuno consultare il pubblico sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati;
considerando che occorre prendere i provvedimenti appropriati per informare qualsiasi persona che potrebbe essere coinvolta in un incidente su tutte le questioni riguardanti la sicurezza;
considerando che dovrebbero essere stabiliti piani d'emergenza per far fronte in modo efficace agli incidenti;
considerando che, se avviene un incidente, l'utilizzatore dovrebbe informarne immediatamente l'autorità competente comunicando le informazioni necessarie per valutarne la portata e per prendere i provvedimenti appropriati;
considerando che è opportuno che la Commissione, in consultazione con gli Stati membri, stabilisca una procedura per lo scambio d'informazioni sugli incidenti e che la Commissione tenga un registro degli stessi;
considerando che l'impiego confinato dei microrganismi geneticamente modificati nella Comunità dovrebbe essere tenuto sotto controllo e che a tal fine gli Stati membri dovrebbero fornire alla Commissione determinate informazioni;
considerando che dovrebbe essere istituito un comitato che assista la Commissione nelle questioni inerenti all'applicazione della presente direttiva e all'adeguamento della stessa al progresso tecnico,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
La presente direttiva stabilisce misure comuni per l'impiego confinato dei microrganismi geneticamente modificati per tutelare la salute dell'uomo e l'ambiente.
Articolo 2
Ai sensi della presente direttiva:
a) «microrganismo» significa: ogni entità microbiologica cellulare o non cellulare capace di replicarsi o di trasferire materiale genetico;
b) «microrganismo geneticamente modificato» significa: un microrganismo il cui materiale genetico è stato modificato in un modo non naturale mediante moltiplicazione e/o ricombinazione naturale.
Nell'ambito di questa definizione:
ii) la modificazione genetica avviene almeno mediante l'impiego delle tecniche elencate nell'allegato I A, parte 1;
ii) le tecniche elencate nell'allegato I A, parte 2 non sono considerate tecniche che hanno per effetto una modificazione genetica;
c)
«impiego confinato» significa: ogni operazione nella quale i microrganismi sono modificati geneticamente o nella quale tali microrganismi geneticamente modificati sono messi in coltura, stoccati, utilizzati, trasportati, distrutti o smaltiti e per la quale vengono usate barriere fisiche, o una combinazione di barriere fisiche e barriere chimiche e/o biologiche, al fine di limitare il contatto degli stessi con la popolazione e con l'ambiente;
d)
«operazione di tipo A» significa: le operazioni che sono eseguite per l'insegnamento, la ricerca, lo sviluppo o altri scopi non industriali o non commerciali e che sono operazioni su piccola scala (per sempio, un volume di coltura non superiore a 10 litri);
e)
«operazione di tipo B» significa: le operazioni diverse da quelle del tipo A;
f)
«incidente» significa: ogni evento imprevisto che comporti una disseminazione significativa e non intenzionale di microrganismi geneticamente modificati nel corso del loro impiego confinato e che possa mettere in pericolo, con effetto immediato o differito, la salute dell'uomo o l'ambiente;
g)
«utilizzatore» significa: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile dell'impiego confinato di microrganismi modificati geneticamente;
h)
«notifica» significa: la presentazione alle autorità competenti di uno Stato membro di documenti contenenti le informazioni richieste.
Articolo 3
La presente direttiva non si applica qualora la modificazione genetica sia ottenuta con l'impiego delle tecniche elencate nell'allegato I B.
Articolo 4
1. Ai sensi della presente direttiva i microrganismi modificati geneticamente sono classificati nel modo seguente:
- gruppo II: microrganismi che soddisfano i criteri dell'allegato II;
- gruppo II: microrganismi diversi da quelli del gruppo I.
2. Per le operazioni di tipo A taluni dei criteri di cui all'allegato II possono non essere applicabili ai fini della classificazione di un particolare microrganismo geneticamente modificato. In tal caso la classificazione è provvisoria e l'autorità competente ha cura che si applichino criteri appropriati che permettano di ottenere la maggior equivalenza possibile.
3. Prima dell'applicazione della presente direttiva la Commissione elabora, secondo la procedura prevista all'articolo 21, orientamenti per la classificazione.
Articolo 5
Gli articoli da 7 a 12 non si applicano al trasporto di microrganismi geneticamente modificati su strade pubbliche, per ferrovia, per via navigabile interna, per mare o per via aerea. La presente direttiva non si applica allo stoccaggio, al trasporto...
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