Council Directive 90/423/EEC of 26 June 1990 amending Directive 85/511/EEC introducing Community measures for the control of foot-and-mouth disease, Directive 64/432/EEC on animal health problems affecting intra- Community trade in bovine animals and swine and Directive 72/462/EEC on health and veterinary inspection problems upon importation of bovine animals and swine and fresh meat or meat products from third countries

Published date18 August 1990
Subject MatterApproximation of laws,Veterinary legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 224, 18 August 1990
EUR-Lex - 31990L0423 - IT 31990L0423

Direttiva 90/423/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, recante modifica della direttiva 85/511/CEE che stabilisce misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, della direttiva 64/432/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina e della direttiva 72/462/CEE relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina e suina e di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi

Gazzetta ufficiale n. L 224 del 18/08/1990 pag. 0013 - 0018
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 33 pag. 0129
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 33 pag. 0129


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 26 giugno 1990 recante modifica della direttiva 85/511/CEE che stabilisce misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, della direttiva 64/432/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina e della direttiva 72/462/CEE relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina e suina e di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi (90/423/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che la direttiva 85/511/CEE (4) ha stabilito misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica;

considerando che, nell'ottica del completamento del mercato interno entro il 1g gennaio 1993, occorre modificare le misure già prese a livello comunitario per lottare contro l'afta epizootica nella Comunità; che è essenziale attuare una politica uniforme in tutta la Comunità;

considerando che da uno studio della Commissione sulla lotta contro l'afta epizootica risulta che una politica comunitaria di non vaccinazione sarebbe preferibile ad una politica di vaccinazione; che, secondo le conclusioni raggiunte, esistono pericoli sia nella manipolazione di virus in laboratorio, in quanto potrebbero venirne infettati animali locali sensibili alla malattia, sia nell'impiego del vaccino, qualora i procedimenti di inattivazione non fossero sufficienti a garantirne l'innocuità;

considerando che, dallo studio della Commissione in materia di vaccinazione, è emersa con chiarezza la necessità di abolire ufficialmente la vaccinazione contro l'afta epizootica a partire da una certa data e che questa abolizione dovrebbe essere assortita da una politica di abbattimento e distruzione totale degli animali infetti;

considerando che la decisione 88/397/CEE della Commissione, del 12 luglio 1988, che coordina le disposizioni adottate degli Stati membri in applicazione dell'articolo 6 della direttiva 85/511/CEE del Consiglio (5), ha già previsto

un complesso minimo di regole da osservare in tutti gli Stati membri, quando è concessa la deroga alla distruzione totale del bestiame in un'azienda infetta;

considerando che in situazioni estreme, in cui un'epizoozia minacci di propagarsi, può rendersi necessario il ricorso a una vaccinazione d'emergenza; che si devono stabilire le condizioni cui dovrà rispondere, in tal caso, detta vaccinazione;

considerando che l'adozione di una politica comunitaria uniforme in materia di lotta contro l'afta epizootica implica l'adattamento delle regole in materia di scambi intracomunitari di animali vivi e delle importazioni dai paesi terzi di animali vivi e di taluni prodotti animali;

considerando che disposizioni distinte devono istituire un regime di sostegno finanziario da erogare agli Stati membri affinché possano far fronte alle spese connesse con la macellazione, la distruzione del bestiame ed altre misure d'emergenza;

considerando che l'applicazione delle nuove misure deve essere tenuta sotto controllo dalla Commissione che presenterà ogni anno al Consiglio una relazione sull'attuazione delle stesse,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 85/511/CEE è modificata come segue:

1) Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 1

La presente direttiva stabilisce le misure comunitarie di lotta da applicare in caso di apparizione di focolai di afta epizootica, indipendentemente dal tipo di virus in causa.»

2) All'articolo 5:

a) al punto 2) sono soppresse la frase introduttiva della lettera a) «a) negli Stati membri o nelle regioni in cui la vaccinazione è vietata» e la totalità della lettera b);

b) al punto 3) i termini «non si applica» sono sostituiti da «può non applicarsi».

3) All'articolo 6:

a) al paragrafo 1, primo comma, le parole «articolo 5, punto 2, lettera a) primo e secondo trattino e lettera b) i)» sono sostituite da «articolo 5, punto 2, primo e secondo trattino»;

b)

al paragrafo 1, secondo comma sono soppresse le parole «lettera a)»;

c)

il testo del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. In caso di ricorso al paragrafo 1, gli Stati membri applicano le misure specificate nella decisione 88/397/CEE della Commissione (*).

(*) GU n. L 189 del 20. 7. 1988, pag. 25.»

4) All'articolo 9:

a) il testo del paragrafo 1, ultima frase è sostituito dal testo seguente:

«La delimitazione delle zone deve tener conto delle barriere naturali, degli strumenti di controllo e dei progressi tecnologici che consentono di prevedere l'eventuale dispersione del virus nell'aria o per qualsiasi altra via, e dovrà essere riveduta, se del caso, tenendo conto di questi elementi»;

b) il testo del paragrafo 2, primo trattino, lettera a) è sostituito dal testo seguente:

«- si deve provvedere al censimento di tutte le...

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