Council Directive 90/684/EEC of 21 December 1990 on aid to shipbuilding

Published date31 December 1990
Subject MatterCommercial policy,Competition,State aids
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 380, 31 December 1990
EUR-Lex - 31990L0684 - IT 31990L0684

Direttiva 90/684/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1990, concernente gli aiuti alla costruzione navale

Gazzetta ufficiale n. L 380 del 31/12/1990 pag. 0027 - 0036
edizione speciale finlandese: capitolo 8 tomo 3 pag. 0003
edizione speciale svedese/ capitolo 8 tomo 3 pag. 0003


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 21 dicembre 1990 concernente gli aiuti alla costruzione navale

(90/684/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 92, paragrafo 3, lettera d) e l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che la direttiva 87/167/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1987, concernente gli aiuti alla costruzione navale (4) cessa di essere applicabile il 31 dicembre 1990;

considerando che la politica di aiuti definita in detta direttiva ha consentito, in linea di massima, di conseguire gli obiettivi definiti al momento della sua adozione;

considerando che, nonostante gli importanti miglioramenti intervenuti nel mercato mondiale della costruzione navale a partire dal 1989, non è ancora stato raggiunto un equilibrio soddisfacente tra domanda e offerta e che gli aumenti registrati nei prezzi sono ancora insufficienti, globalmente, per ristabilire normali condizioni di mercato nel settore, in modo che i prezzi coprano integralmente i costi di produzione, ivi compresa una ragionevole remunerazione dei capitali investiti;

considerando che la tendenza positiva su scala mondiale potrebbe proseguire verso una normalizzazione del mercato, a condizione di tenere nel giusto conto le conseguenze della crisi del Golfo e di comprendere le ragioni dei segnali di crisi che provengono dall'economia mondiale;

considerando che, parallelamente a questo miglioramento del mercato, vengono promosse nel quadro dell'Organizzazione di cooperazione e di sviluppo economici (OCSE) iniziative internazionali per raggiungere un accordo multilaterale tra le più importanti nazioni del mondo dedite alla cantieristica, in vista di una rapida eliminazione di tutte le misure pubbliche di sostegno dirette e indirette, alla costruzione navale, alla trasformazione e alla riparazione di navi, nonché di tutti gli altri ostacoli che si frappongono al ripristino di condizioni di concorrenza normali e imparziali nel settore;

considerando che detto accordo deve garantire una leale concorrenza tra cantieri a livello internazionale grazie all'eliminazione equilibrata ed equa di tutti gli ostacoli esistenti nei confronti delle normali condizioni di concorrenza e deve fornire un adeguato strumento per opporsi a tutte le pratiche illegali e tipi di aiuto incompatibili con l'accordo;

considerando che le disposizioni della presente direttiva lasciano impregiudicate le modifiche necessarie derivanti da accordi internazionali conclusi dalla Comunità;

considerando che per la Comunità è indispensabile un'industria della costruzione navale competitiva e che essa contribuisce al suo sviluppo economico e sociale in quanto rappresenta un importante mercato per un complesso di settori economici, compresi quelli a tecnologia avanzata; che essa contribuisce altresì a mantenere il livello dell'occupazione in varie regioni della Comunità, in particolare in alcune regioni già colpite da un alto tasso di disoccupazione; che tali considerazioni sono valide anche per il settore della trasformazione e della riparazione navali;

considerando che non è ancora possibile eliminare completamente gli aiuti al settore in relazione all'attuale situazione di mercato e alla necessità di incoraggiare la ristrutturazione in numerosi cantieri; che dovrebbe essere proseguita una politica di aiuti rigorosa e selettiva per sostenere l'attuale tendenza a produrre navi tecnologicamente avanzate e per garantire condizioni imparziali e uniformi di concorrenza all'interno della Comunità; che tale politica costituisce l'approccio più opportuno per garantire il mantenimento di un sufficiente livello di attività nei cantieri navali europei e pertanto la sopravvivenza di un'industria navale europea efficiente e competitiva;

considerando che la politica fondamentale di aiuti definita dalla direttiva 87/167/CEE, che introduce una distinzione tra, da un lato, gli aiuti alla produzione basati su un massimale comune e, dall'altro, gli aiuti alla ristrutturazione destinati a sostenere l'evoluzione strutturale che è auspicabile portare avanti, rimane lo strumento più adeguato per garantire la competitività a lungo termine dell'industria;

considerando che, malgrado la proposta di equiparare, in una certa misura, la trasformazione navale alla costruzione navale, non dovrebbero essere consentiti aiuti a favore della riparazione navale a causa della perdurante sovraccapacità del settore, fatti salvi gli aiuti agli investimenti, gli aiuti per chiusure e gli aiuti alla ricerca e allo sviluppo;

considerando che, per motivi di trasparenza e di equità, l'attuale politica di aiuti deve continuare a comprendere anche l'aiuto indiretto alla costruzione navale prestato attraverso aiuti agli investimenti erogati agli armatori per la costruzione e la trasformazione di navi;

considerando che il livello ridotto di aiuti accettabile per la trasformazione navale, nonché per le piccole navi specializzate per cui la concorrenza è soprattutto intraeuropea, dovrebbe, sulla base dell'esperienza, potersi applicare alla parte più ampia possibile di questo mercato;

considerando che occorre compiere ogni sforzo per promuovere l'introduzione di navi ad alta tecnologia nei cantieri della Comunità;

considerando che, poiché uno dei principali obiettivi della presente direttiva è una maggiore efficienza, la revisione annua del massimale degli aiuti dovrebbe essere sempre finalizzata alla sua riduzione progressiva;

considerando che si dovrebbe garantire che vengano concessi aiuti agli investimenti, solo in talune condizioni limitative;

considerando che è di vitale importanza per il ripristino di una sana industria cantieristica a lungo termine che la Comunità e i più importanti paesi costruttori garantiscano effettivamente che le riduzioni strutturali di capacità ottenute all'interno del loro territorio con l'applicazione della politica di aiuti restino irreversibili sino al momento in cui non sia stato raggiunto un adeguato equilibrio tra domanda e offerta;

considerando che il periodo transitorio concesso alla Spagna e al Portogallo e al territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca giunge a scadenza il 31 dicembre 1990;

considerando tuttavia che, poiché la ristrutturazione dell'industria cantieristica spagnola non ha ancora raggiunto un livello tale da essere competitiva rispetto agli altri Stati membri della Comunità, occorre attuare un altro programma specifico di ristrutturazione per un biennio e prevedere una deroga al massimale fissato per gli aiuti alla produzione per il 1991;

considerando che è necessaria una ristrutturazione finanziaria a breve termine dell'industria cantieristica greca, per permettere agli enti pubblici che ne sono i proprietari di ristabilirne la competitività cedendola a nuovi proprietari;

considerando che l'efficacia e la fiducia nell'attuale politica di aiuti possono essere ottenute esclusivamente attraverso un tempestivo e rigoroso controllo esercitato dalla Commissione sull'attuazione dei regimi di aiuto da parte degli Stati membri; che occorre pertanto garantire che gli Stati membri ottemperino all'obbligo...

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