Council Directive 90/88/EEC of 22 February 1990 amending Directive 87/102/EEC for the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States concerning consumer credit

Published date10 March 1990
Subject MatterConsumer protection,Internal market - Principles,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 61, 10 March 1990
EUR-Lex - 31990L0088 - IT

Direttiva 90/88/CEE del Consiglio del 22 febbraio 1990 che modifica la direttiva 87/102/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri in materia di credito al consumo

Gazzetta ufficiale n. L 061 del 10/03/1990 pag. 0014 - 0018
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 9 pag. 0174
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 9 pag. 0174


*****

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 22 febbraio 1990

che modifica la direttiva 87/102/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo

(90/88/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che l'articolo 5 della direttiva 87/102/CEE (4) anticipa l'introduzione di un metodo o di metodi comunitari per il calcolo del tasso annuo effettivo globale del costo totale del credito al consumatore;

considerando che, al fine di promuovere l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno e garantire ai consumatori un elevato grado di tutela, occorre utilizzare un solo metodo di calcolo del suddetto tasso annuo effettivo globale nell'insieme della Comunità;

considerando che, ai fini dell'instaurazione di un tale metodo e conformemente alla definizione del costo totale del credito al consumatore, è necessario elaborare una formula matematica unica per il calcolo del tasso annuo effettivo globale e determinare le componenti del costo del credito da prendere in considerazione nel calcolo mediante l'indicazione dei costi che non devono essere presi in considerazione;

considerando che, durante un periodo transitorio, gli Stati membri che, prima della data di notifica della presente direttiva, applicano una normativa che consente di utilizzare un'altra formula matematica per il calcolo del tasso annuo effettivo globale possono continuare ad applicare questa legislazione;

considerando che prima dello scadere del periodo transitorio ed alla luce dell'esperienza acquisita il Consiglio prenderà, su proposta della Commissione, una decisione che consenta di applicare una formula matematica comunitaria unica;

considerando che, ove sia necessario, occorre stabilire alcune ipotesi per calcolare il tasso annuo effettivo globale;

considerando che, a motivo del carattere specifico dei crditi garantiti da un'ipoteca su un bene immobile, occorre continuare ad escluderli parzialmente dalla presente direttiva;

considerando che le informazioni da comunicare obbligatoriamente nel contratto scritto dovrebbero essere ampliate,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 87/102/CEE è modificata come segue:

1) Il testo dell'articolo 1, paragrafo 2, lettere d) ed e) è sostituito dal testo seguente:

« d) per "costo totale del credito al consumatore", tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il credito;

e) per "tasso annuo effettivo globale", il costo totale del credito al consumatore espresso in percentuale annua dell'ammontare del credito concesso e calcolato in conformità dell'articolo 1 bis ».

2) È inserito l'articolo seguente:

«...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT