Council Directive 91/263/EEC of 29 April 1991 on the approximation of the laws of the Member States concerning telecommunications terminal equipment, including the mutual recognition of their conformity
| Published date | 23 May 1991 |
| Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 128, 23 May 1991 |
Direttiva 91/263/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1991, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazione, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità
Gazzetta ufficiale n. L 128 del 23/05/1991 pag. 0001 - 0018
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 20 pag. 0095
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 20 pag. 0095
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 29 aprile 1991 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazione, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità (91/263/CEE)
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,
vista la proposta della Commissione(1),
in cooperazione con il Parlamento europeo(2),
visto il parere del Comitato economico e sociale(3),
considerando che la direttiva 86/361/CEE(4) ha introdotto la prima fase del reciproco riconoscimento dell'omologazione delle apparecchiature terminali di telecomunicazione e che in particolare l'articolo 9 di detta direttiva prevede una fase ulteriore ai fini del pieno riconoscimento reciproco dell'omologazione delle apparecchiature terminali;
considerando che la decisione 87/95/CEE(5) fissa le misure da attuare per promuovere la normalizzazione in Europa
e per preparare e applicare norme nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni;
considerando che la Commissione ha pubblicato un Libro verde sullo sviluppo del mercato comune dei servizi e delle apparecchiature di telecomunicazione in cui propone di accelerare l'introduzione del pieno riconoscimento reciproco dell'omologazione quale misura indispensabile per lo sviluppo di un mercato dei terminali competitivo di dimensioni comunitarie;
considerando che il Consiglio, nella risoluzione del
30 giugno 1988 sullo sviluppo del mercato comune dei servizi e delle apparecchiature di telecomunicazione entro il 1992(6), considera tra i principali obiettivi della politica delle telecomunicazioni il pieno riconoscimento reciproco dell'omologazione delle apparecchiature terminali sulla base di una rapida elaborazione di specifiche comuni europee di conformità;
considerando che il settore delle apparecchiature terminali è d'importanza capitale per l'industria delle telecomunicazioni, la quale è a sua volta uno dei pilastri dell'economia della Comunità;
considerando che l'armonizzazione delle condizioni di immissione sul mercato dell apparecchiature terminali di telecomunicazione crea le condizioni per un mercato aperto e unificato;
considerando che si dovrebbe raggiungere l'obiettivo di garantire ai fabbricanti europei un accesso effettivo e comparabile ai mercati dei paesi terzi di preferenza mediante negoziati multilaterali nell'ambito del GATT, sebbene possano contribuire a tal fine anche colloqui bilaterali tra la Comunità e i paesi terzi;
considerando che la risoluzione del Consiglio del 7 maggio 1985(7) prevede un nuovo approccio in materia di armonizzazione tecnica e normalizzazione;
considerando che il campo d'applicazione della direttiva deve essere basato su una definizione generale del termine «apparecchiatura terminale» in modo da consentire lo sviluppo tecnico dei prodotti;
considerando che la legislazione comunitaria, nella sua forma attuale, prevede - in deroga ad una delle regole fondamentali della Comunità, cioè alla libera circolazione delle merci - che gli ostacoli ai movimenti all'interno della Comunità risultanti dalle disparità delle legislazioni nazionali in materia di commercializzazione dei prodotti debbano essere accettati qualora siano necessari per soddisfare esigenze imprescindibili; che pertanto l'armonizzazione delle legislazioni in questo caso deve limitarsi esclusivamente alle prescrizioni necessarie per soddisfare i requisiti essenziali relativi alle apparecchiature terminali; che tali requisiti devono sostituire le corrispondenti prescrizioni nazionali in quanto essenziali;
considerando che i requisiti essenziali devono essere soddisfatti per salvarguadare l'interesse generale; che tali requisiti devono essere applicati opportunamente per tener conto del livello tecnologico esistente al momento della fabbricazione e degli imperativi economici;
considerando che la direttiva 73/23/CEE del Consiglio, del 19 febbraio 1973, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di
tensione(8) e la direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche(9), modificata dalla direttiva 88/182/CEE(10) sono, tra l'altro, applicabili al settore delle telecomunicazioni e delle tecnologie dell'informazione;
considerando che la direttiva 89/336/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, per il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica(11), è applicabile tra l'altro si settori delle telecomunicazioni e delle tecnologie dell'informazione; che è tuttavia necessario sopprimere le disposizioni della direttiva 89/336/CEE per quanto riguarda la definizione delle apparecchiature terminali di telecomunicazione e le procedure di valutazione di conformità ad esse applicabili;
considerando che, sotto il profilo dei requisiti essenziali e al fine di aiutare i fabbricanti a dimostrare la conformità a tali requisiti, è opportuno disporre di norme armonizzate a livello europeo per tutelare l'interesse generale nella progettazione e fabbricazione di apparecchiature terminali oltre che al fine di consentire la verifica della conformità a tali requisiti; che tali norme armonizzate a livello europeo sono elaborate da organismi di diritto privato e devono conservare la natura di testi non vincolanti; che a tal fine il comitato europeo per la normalizzazione (CEN), il comitato europeo per la normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) e l'istituto europeo per le norme di telecomunicazioni (ETSI) sono organismi riconosciuti competenti ad adottare norme armonizzate; che ai sensi della presente direttiva una norma armonizzata è una specifica tecnica (norma europea o documento di armonizzazione) adottata da uno di questi organismi, su mandato della Commissione conformemente alle disposizioni della direttiva 83/189/CEE, ed in base ai succitati orientamenti generali;
considerando che, per rispettare i requisiti essenziali relativi all'interfunzionamento con le reti pubbliche di telecomunicazione e, in casi in cui ciò si giustifichi, attraverso tali reti, non è in generale possibile soddisfare tali requisiti se non attraverso soluzioni tecniche uniche; che tali soluzioni devono pertanto essere obbligatorie;
considerando che le proposte di norme tecniche comuni vengono elaborate come regola generale in base a norme armonizzate e, per garantire l'appropriato coordinamento tecnico su un'ampia base europea, sulla scorta di consulenze integrative, in particolare da parte del comitato incaricato dell'applicazione delle raccomandazioni tecniche (TRAC) in materia di telecomunicazione istituito dai membri della Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e telecomunicazioni (CEPT) col memorandum d'intesa firmato nel 1991;
considerando che è essenziale garantire che gli organismi notificati siano di alto livello in tutta la Comunità e soddisfino a requisiti minimi di competenza imparzialità ed indipendenza non solo finanziaria dai propri clienti;
considerando che è opportuno istituire un comitato cui partecipino le parti direttamente interessate all'applicazione
della presente direttiva, in particolare le autorità nazionali incaricate della certificazione della conformità, comitato il cui compito consiste nell'assistere la Commissione nell'esecuzione dei compiti ad essa affidati dalla presente direttiva; che dovrebbero avere il diritto di essere consultati i rappresentanti degli organismi di telecomunicazioni, degli utenti, dei consumatori, dei fabbricanti, dei prestatori di servizi e dei sindacati;
considerando che la responsabilità degli Stati membri in materia di sicurezza, salute ed altri aspetti coperti dai requisiti essenziali sul loro territorio deve essere riconosciuta in una clausola di salvaguardia che preveda adeguate procedure comunitarie di protezione;
considerando che i destinatari di qualsiasi decisione presa nel quadro della presente direttiva devono essere informati dei motivi di tale decisione e dei mezzi di ricorso di cui possono avvalersi;
considerando che devono essere adottate misure intese alla graduale realizzazione del mercato interno entro un periodo di tempo che spira il 31 dicembre 1992; che il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali.
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
CAPITOLO I Settore di applicazione, immissione sul mercato e libera circolazione Articolo 1
1. La presente direttiva si applica alle apparecchiature terminali.
2. Ai fini della presente direttiva si intende per:
-«rete pubblica di telecomunicazioni», l'infrastruttura pubblica di telecomunicazioni che permette la trasmissione di segnali fra punti terminali definiti della rete, mediante fili, ponti radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;
-«apparecchiatura terminale», un'apparecchiatura destinata ad essere collegata ad una rete pubblica di telecomunicazioni, vale a dire:
a)essere collegata direttamente all'estremità di una rete pubblica di telecomunicazioni
o
b)«interfunzionare» con una rete pubblica di telecomunicazione, in quanto collegata direttamente o indirettamente all'estremità di una rete pubblica di...
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