Council Directive 91/542/EEC of 1 October 1991 amending Directive 88/77/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to the measures to be taken against the emission of gaseous pollutants from diesel engines for use in vehicles

Published date25 October 1991
Subject MatterInternal market - Principles,Approximation of laws,Technical barriers,Environment
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 295, 25 October 1991
EUR-Lex - 31991L0542 - IT

Direttiva 91/542/CEE del Consiglio del 1o ottobre 1991 che modifica la direttiva 88/77/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di gas inquinanti prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli

Gazzetta ufficiale n. L 295 del 25/10/1991 pag. 0001 - 0019
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 10 pag. 0153
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 10 pag. 0153


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 1o ottobre 1991 che modifica la direttiva 88/77/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di gas inquinanti prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli (91/542/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che occorre adottare le misure volte all'instaurazione progressiva del mercato interno nel corso di un periodo che scade il 31 dicembre 1992; che detto mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;

considerando che il primo programma d'azione della Comunità europea per la tutela dell'ambiente, approvato il 22 novembre 1973 dal Consiglio, raccomanda di tener conto dei più recenti progressi scientifici nella lotta contro l'inquinamento atmosferico provocato dai gas emessi dai veicoli a motore e di adeguare in tal senso le direttive già emanate; che il terzo programma d'azione prevede che vengano compiuti ulteriori sforzi per ridurre significativamente il livello attuale delle emissioni dei veicoli a motore;

considerando che la direttiva 88/77/CEE (4) prescrive i valori limite per le emissioni di ossido di carbonio, di idrocarburi incombusti e di ossidi di azoto prodotti da motori ad accensione spontanea utilizzati nei veicoli a motore, basati su una procedura di prova rappresentativa delle condizioni europee di circolazione per i veicoli in questione; che ai sensi dell'articolo 6 di detta direttiva tali valori limite saranno ulteriormente ridotti sulla base del progresso tecnico e sarà fissato un valore limite per le emissioni di particolato;

considerando che in sede di fissazione di nuove norme e procedure di prova occorrerà considerare la futura evoluzione dei trasporti nella Comunità europea; che in vista del mercato unico occorre prevedere un aumento del numero di immatricolazioni di veicoli a motore e in particolare delle nuove immatricolazioni di autocarri;

considerando che dall'attività compiuta dalla Commissione in questo settore è emerso che l'industria motoristica comunitaria dispone ormai da molto tempo, o le sta perfezionando, delle tecnologie che consentono una forte riduzione dei valori limite in questione e della norma per le emissioni di particolato; che tale circostanza e il prevedibile aumento del numero di veicoli nella Comunità a seguito della creazione del mercato interno rendono urgentemente necessaria una drastica riduzione dei valori limite delle emissioni, nell'interesse della protezione dell'ambiente e della salute della popolazione;

considerando che è opportuno introdurre queste norme più rigorose in due fasi, di cui la prima dovrebbe coincidere con le date di entrata in vigore delle norme europee più rigorose in materia di emissione delle autovetture; che la seconda fase mira all'introduzione di una scadenza più lunga per l'industria motoristica europea fissando dei valori limite basati sul previsto progresso delle tecnologie attualmente in fase di

sviluppo e tale da concedere all'industria un tempo sufficiente al perfezionamento di tali tecnologie; che l'applicazione della seconda fase presuppone la realizzazione di determinate condizioni di base per quanto concerne la disponibilità di carburante diesel a basso tenore di zolfo ed un corrispondente carburante di riferimento per le prove di emissioni, il progresso realizzato dalle tecnologie di controllo delle emissioni nonché la disponibilità di un metodo perfezionato per il controllo di conformità della produzione che la Commissione adotta in applicazione della procedura per l'adeguamento al progresso tecnico di cui all'articolo 4 della direttiva 88/77/CEE; che entro la fine del 1993 la Commissione intende presentare al Consiglio una relazione esauriente in merito che consenta a quest'ultimo di decidere eventualmente entro il 30 settembre 1994 quale sarà il valore limite per le emissioni di particolato stabilito per la seconda fase;

considerando che va esaminata la possibilità di completare il metodo europeo denominato ciclo a tredici fasi per la verifica dei valori limite degli inquinanti gassosi per tener conto dei procedimenti dinamici, quale, per esempio, l'accelerazione, e che la Commissione presenterà a tempo debito una relazione in materia;

considerando che, conformemente al metodo di campionamento per le prove di serie, deve essere rispettato soltanto il valore limite medio di serie per gli inquinanti, che una migliore procedura di campionamento sarebbe quanto mai auspicabile e che la Commissione presenterà proposte appropriate;

considerando che ai fini di un effettivo rispetto dei valori limite fissati è necessario sottoporre annualmente ad un'analisi specifica obbligatoria dei gas di scarico tutti i veicoli interessati e che la Commissione presenterà proposte appropriate;

considerando che, al fine di consentire all'ambiente europeo di trarre il massimo beneficio dalle suddette disposizioni e allo stesso tempo di garantire l'unità del mercato, è necessario applicare a titolo obbligatorio le severe nuove norme;

considerando che sarebbe opportuna un'iniziativa da parte degli Stati membri volta a incoraggiare, tramite l'applicazione di incentivi fiscali, il rispetto anticipato delle norme di emissione europee, sempre che tali incentivi si applichino nei confronti della totalità dei modelli commercializzati in uno Stato membro;

considerando che un'applicazione più severa delle norme potrebbe essere accelerata anche dall'introduzione da parte degli Stati membri di un sistema destinato ad incentivare gli acquirenti di automobili nuove a fare demolire le vecchi, oppure, per quanto possibile, a riciclarle;

considerando che è opportuno che la Comunità studi e metta a punto sistemi di propulsione alternativi, carburanti di sostituzione e mezzi di trasporto corrispondenti, sostenendo finanziariamente la ricerca e lo sviluppo in questi settori,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 88/77/CEE è modificata come segue:

1. Il titolo è sostituito dal titolo seguente:

«Direttiva del Consiglio

del 3 dicembre 1987

concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione dei veicoli»

2. Gli allegati I, II, III, V e VIII sono modificati conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. A decorrere dal 1o gennaio 1992 gli Stati membri non possono, per motivi attinenti agli inquinanti gassosi ed al particolato emessi da un motore:

- negare l'omologazione CEE o il rilascio del documento

di cui all'articolo 10, paragrafo 1, ultimo trattino della direttiva 70/156/CEE (5), ovvero l'omologazione di portata nazionale per un tipo di veicolo azionato con un motore ad accensione spontanea, ovvero

- vietare l'immatricolazione, la vendita, l'immissione in circolazione o l'utilizzazione di veicoli nuovi di tale tipo, ovvero

- negare l'omologazione CEE o l'omologazione di portata nazionale per un tipo di motore ad accensione spontanea, ovvero

- vietare la vendita o l'utilizzazione di nuovi motori ad accensione comandata,

qualora siano soddisfatti i requisiti di cui agli allegati della direttiva 88/77/CEE.

2. Gli Stati membri non possono più rilasciare un'omologazione CEE o emettere il documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, ultimo trattino della direttiva 70/156/CEE e devono negare l'omologazione di portata nazionale dei tipi di motori ad accensione spontanea e dei tipi di veicoli azionati da un motore ad accensione spontanea:

- a decorrere dal 1o luglio 1992 nel caso in cui le emissioni di inquinanti gassosi e di particolato prodotte dal motore non siano conformi ai valori limite fissati nella riga A,

- a decorrere dal 1o ottobre 1995 nel caso in cui le emissioni di inquinanti gassosi e di particolato prodotte dal motore non siano conformi ai valori limite fissati nella riga B

della tabella del punto 6.2.1 dell'allegato I della direttiva 88/77/CEE.

3. Fino al 30 settembre 1993 il paragrafo 2 non si applica ai tipi di veicoli azionati da un motore ad accensione

spontanea se tale motore è descritto nell'allegato di

un attestato di omologazione rilasciato anteriormente al

1o luglio 1992 conformemente alla direttiva 88/77/CEE.

4. Ad eccezione dei veicoli e dei motori ad accensione spontanea destinati all'esportazione verso paesi terzi, gli Stati membri vietano l'immatricolazione, la vendita, la messa in circolazione e l'utilizzazione di veicoli nuovi azionati da un motore ad accensione spontanea e la vendita e l'uso di motori ad accensione spontanea nuovi:

- a decorrere dal 1o ottobre 1993 nel caso che le emissioni di inquinanti gassosi e di particolato prodotte dal motore non siano conformi ai valori limite stabiliti nella riga A,

- a decorrere dal 1o ottobre 1996 nel caso in cui le emissioni di inquinanti gassosi e di particolato prodotte dal motore non siano...

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