Council Directive 91/682/EEC of 19 December 1991 on the marketing of ornamental plant propagating material and ornamental plants

Published date31 December 1991
Subject MatterPlant health legislation,Seeds and seedlings,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 376, 31 December 1991
EUR-Lex - 31991L0682 - IT 31991L0682

Direttiva 91/682/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali e delle piante ornamentali

Gazzetta ufficiale n. L 376 del 31/12/1991 pag. 0021 - 0028
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 40 pag. 0009
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 40 pag. 0009


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1991

relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali e delle piante ornamentali

(91/682/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che la produzione di piante ornamentali occupa un posto importante nell'agricoltura della Comunità;

considerando che il conseguimento di risultati soddisfacenti nella coltivazione di piante ornamentali dipende in ampia misura dalla qualità e dallo stato sanitario dei materiali utilizzati per moltiplicare le piante ornamentali nonché delle piante stesse; che alcuni Stati membri hanno pertanto istituito norme intese a garantire la qualità e lo stato fitosanitario dei materiali di moltiplicazione e delle piante ornamentali immessi sul mercato;

considerando che il diverso trattamento riservato nei vari Stati membri ai materiali di moltiplicazione e alle piante ornamentali può creare barriere agli scambi e ostacolare in tal modo la libera circolazione di questi prodotti nella Comunità; che, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, occorre eliminare queste barriere adottando disposizioni comunitarie che sostituiscano quelle emanate dagli Stati membri;

considerando che l'adozione di requisiti armonizzati a livello comunitario permetterà agli acquirenti di procurarsi in tutta la Comunità materiali di moltiplicazione e piante ornamentali sani e di buona qualità;

considerando che tali requisiti armonizzati nella misura in cui riguardano lo stato fitosanitario devono essere coerenti con la direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali (4), modificata da ultimo dalla direttiva 91/683/CEE (5);

considerando che è opportuno in un primo momento emanare norme comunitarie per i generi e le specie di piante ornamentali che rivestono una grande importanza economica nella Comunità, istituendo una procedura comunitaria che consenta di applicare successivamente tali norme ad altri generi e specie;

considerando, fatte salve le disposizioni fitosanitarie contemplate dalla direttiva 77/93/CEE, che non è opportuno applicare le norme comunitarie relative alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante ornamentali di cui si comprovi la destinazione all'esportazione verso i paesi terzi poiché le norme ivi vigenti possono essere diverse da quelle contenute nella presente direttiva;

considerando che per determinare le norme fitosanitarie e di qualità per ciascun genere e specie di pianta ornamentale occorrono lunghi e accurati esami tecnici e scientifici; che è quindi necessario istituire una procedura per la fissazione delle suddette norme;

considerando che spetta innanzi tutto ai fornitori di materiali di moltiplicazione e/o di piante ornamentali garantire che i loro prodotti rispondano alle condizioni fissate dalla presente direttiva;

considerando che le autorità competenti degli Stati membri, devono garantire, con controlli ed ispezioni, che i fornitori soddisfino le suddette condizioni;

considerando che, per garantire un'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri delle norme stabilite nella presente direttiva, dovrebbero essere istituite misure comunitarie di controllo;

considerando che l'acquirente di materiali di moltiplicazione e di piante ornamentali ha interesse che sia nota la denominazione della varietà o del gruppo di piante e sia salvaguardata l'identità;

considerando che le caratteristiche specifiche proprie dell'industria che opera nel settore dei vegetali d'ornamento costituiscono un fattore di complicazione; che pertanto l'obiettivo sopra enunciato può essere realizzato al meglio mediante la conoscenza pubblica della varietà, oppure, se si tratta di varietà o di gruppi di piante, rendendo disponibile una descrizione elaborata e conservata dal fornitore;

considerando che, per garantire l'identità e la regolare commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante ornamentali, si devono adottare regole comunitarie relative alla separazione delle partite e ai contrassegni; che le etichette devono fornire le indicazioni necessarie per il controllo ufficiale e per l'informazione dei coltivatori;

considerando che, qualora si incontrino difficoltà momentanee di approvvigionamento, deve essere permessa la commercializzazione di materiali di moltiplicazione e di piante ornamentali rispondenti a requisiti meno rigorosi di quelli previsti dalla presente direttiva;

considerando che, quale primo passo verso condizioni armonizzate, è opportuno vietare agli Stati membri di imporre, per quanto concerne i generi e le specie di cui all'allegato, per i quali sarà redatta una scheda, nuove condizioni o restrizioni alla commercializzazione di piante ornamentali e materiali di moltiplicazione che non siano quelle previste dalla presente direttiva;

considerando che si dovrebbe autorizzare lo smercio all'interno della Comunità dei materiali di moltiplicazione e delle piante ornamentali prodotti nei paesi terzi, a condizioni beninteso che forniscano le stesse garanzie dei materiali di moltiplicazione e delle piante ornamentali prodotti nella Comunità e che siano conformi alle norme comunitarie;

considerando che, per armonizzare le modalità tecniche di esame applicate negli Stati membri e per confrontare i materiali di moltiplicazione e le piante ornamentali prodotti nella Comunità con quelli prodotti nei paesi terzi, occorre effettuare prove comparative intese ad accertare la conformità dei materiali di moltiplicazione e delle piante ornamentali alle disposizioni della presente direttiva;

considerando che, per agevolare e rendere più efficace l'applicazione della presente direttiva, occorre affidare alla Commissione il compito di adottare le relative misure di applicazione e di modificare i suoi allegati; che tali misure devono essere adottate con una procedura che implichi una stretta collaborazione tra la Commissione e gli Stati membri in seno ad un comitato permanente per i materiali di moltiplicazione e le piante ornamentali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. La presente direttiva riguarda la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione di piante ornamentali e le piante ornamentali all'interno della Comunità.

2. Gli articoli da 2 a 20 e l'articolo 24 sono applicabili ai generi e alle specie figuranti nell'allegato.

Questi articoli sono applicabili anche ai portainnesto di altri generi o specie qualora vi siano innestati materiali di uno dei generi o delle specie suddetti.

3. Le modifiche dell'elenco dei generi e delle specie che figurano nell'allegato sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 22.

Articolo 2

La presente direttiva non è applicabile ai materiali di moltiplicazione né alle piante...

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