Council Directive 91/689/EEC of 12 December 1991 on hazardous waste

Coming into Force19 December 1991
End of Effective Date11 December 2010
Celex Number31991L0689
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1991/689/oj
Published date31 December 1991
Date12 December 1991
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 377, 31 December 1991
EUR-Lex - 31991L0689 - IT

Direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi

Gazzetta ufficiale n. L 377 del 31/12/1991 pag. 0020 - 0027
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 10 pag. 0199
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 10 pag. 0199


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 12 dicembre 1991 relativa ai rifiuti pericolosi (91/689/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130 S,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che la direttiva 78/319/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1978, relativa ai rifiuti tossici e nocivi (4), ha stabilito norme comunitarie sullo smaltimento dei rifiuti pericolosi; che, per tener conto dell'esperienza acquisita nell'applicazione di tale direttiva da parte degli Stati membri occorre modificare le norme e sostituire la direttiva 78/319/CEE con la presente;

considerando che la risoluzione del Consiglio del 7 maggio 1990 (5) ed il programma d'azione delle Comunità europee sull'ambiente, il quale è oggetto della risoluzione del Consiglio delle Comunità europee e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 19 ottobre 1987, concernente il proseguimento e l'attuazione di una politica e di un programma d'azione delle Comunità europee in materia ambientale (1987-1992) (6), prevedono misure comunitarie per migliorare le condizioni di smaltimento e di gestione dei rifiuti pericolosi;

considerando che la normativa generale sulla gestione dei rifiuti, fissata dalla direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti (7), modificata dalla direttiva 91/156/CEE (8), è d'applicazione anche per quanto riguarda la gestione dei rifiuti pericolosi;

considerando che una corretta gestione dei rifiuti pericolosi richiede norme supplementari e più severe che tengano conto della natura speciale di questi rifiuti;

considerando che, allo scopo di migliorare l'efficacia della gestione dei rifiuti pericolosi nella Comunità, è necessario usare definizioni precise ed uniformi dei rifiuti pericolosi, basate sull'esperienza;

considerando che è necessario provvedere affinché lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti pericolosi venga sottoposto al massimo controllo possibile;

considerando che deve essere possibile adattare rapidamente le disposizioni della presente direttiva al progresso scientifico e tecnico e che il comitato istituito dalla direttiva 75/442/CEE deve avere anche il potere di adeguare le disposizioni della presente direttiva a detto progresso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. La presente direttiva, elaborata in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 75/442/CEE, mira a ravvicinare le legislazioni degli Stati membri sulla gestione controllata dei rifiuti pericolosi.

2. Fatta salva la presente direttiva, la direttiva 75/442/CEE riguarda i rifiuti pericolosi.

3. Le definizioni di «rifiuto» e degli altri termini utilizzati nella presente direttiva sono quelle della direttiva 75/442/CEE.

4. Ai fini della presente direttiva, si intende per «rifiuti pericolosi»:

- i rifiuti precisati in un elenco da stabilirsi conformemente alla procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE e basato sugli allegati I e II della presente direttiva entro i sei mesi che precedono la data di applicazione della presente direttiva. Tali rifiuti devono possedere almeno una delle caratteristiche elencate nell'allegato III. L'elenco precitato tiene conto dell'origine e della composizione dei rifiuti e eventualmente dei valori limite di concentrazione. L'elenco è riesaminato periodicamente e, se necessario, riveduto secondo la stessa procedura;

- qualsiasi altro rifiuto che, secondo uno Stato membro, possiede una delle caratteristiche indicate nell'allegato III. Tali casi saranno notificati alla Commissione e riesaminati conformemente alla procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE ai fini dell'adeguamento dell'elenco.

5. La presente direttiva non riguarda i rifiuti domestici. Su proposta della Commisione, il Consiglio adotta, al massimo entro la fine del 1992, norme specifiche che tengano conto della particolare natura dei rifiuti domestici.

Articolo 2

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per esigere che in ogni luogo in cui siano depositati (messi in discarica) rifiuti pericolosi, questi ultimi siano catalogati e identificati.

2. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per esigere che gli stabilimenti e le imprese che provvedono allo smaltimento, al ricupero, alla raccolta o al trasporto di rifiuti pericolosi non mescolino categorie diverse di rifiuti pericolosi o rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.

3. In deroga al paragrafo 2, può essere ammesso che siano mescolati rifiuti pericolosi con altri rifiuti pericolosi o con altri rifiuti, sostanze o materie solamente qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 4 della direttiva 75/442/CEE e, in particolare, per rendere più sicuri lo smaltimento o il ricupero dei rifiuti suddetti. Tale operazione è soggetta all'autorizzazione di cui agli articoli 9, 10 e 11 della direttiva 75/442/CEE.

4. Qualora i rifiuti siano già mescolati con altri rifiuti, sostanze o materiali, occorre effettuarne la separazione, se l'operazione è tecnicamente e economicamente fattibile ed eventualmente per soddisfare l'articolo 4 della direttiva 75/442/CEE.

Articolo 3

1. La deroga all'obbligo di autorizzazione...

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