Council Directive 92/121/EEC of 21 December 1992 on the monitoring and control of large exposures of credit institutions

Published date05 February 1993
Subject MatterInternal market - Principles,Freedom of establishment,Approximation of laws,Free movement of capital
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 29, 5 February 1993
EUR-Lex - 31992L0121 - IT

Direttiva 92/121/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1992, sulla vigilanza ed il controllo dei grandi fidi degli enti creditizi

Gazzetta ufficiale n. L 029 del 05/02/1993 pag. 0001 - 0008
edizione speciale finlandese: capitolo 6 tomo 3 pag. 0208
edizione speciale svedese/ capitolo 6 tomo 3 pag. 0208


DIRETTIVA 92/121/CEE DEL CONSIGLIO del 21 dicembre 1992 sulla vigilanza ed il controllo dei grandi fidi degli enti creditizi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2, prima e terza frase,

vista la proposta della Commissione (1),

in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che la presente direttiva si inserisce negli obiettivi enunciati nel Libro bianco della Commissione sul completamento del mercato interno;

considerando l'opportunità di armonizzare le regole essenziali in materia di vigilanza dei grandi fidi degli enti creditizi; che occorre lasciare agli Stati membri la facoltà di adottare disposizioni più rigorose di quelle previste dalla presente direttiva;

considerando che la presente direttiva è stata oggetto di una consultazione del comitato consultivo bancario il quale, a norma dell'articolo 6, paragrafo 4 della direttiva 77/780/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1977, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'accesso alle attività degli enti creditizi e il suo esercizio (4), ha il compito di presentare alla Commissione qualsiasi proposta per il coordinamento dei coefficienti applicabili negli Stati membri;

considerando che la vigilanza e il controllo dei fidi degli enti creditizi costituiscono parte integrante della vigilanza su questi ultimi; che l'eccessiva concentrazione di fidi a favore di un unico cliente o di un gruppo di clienti collegati può comportare il rischio di perdite di livello inaccettabile; che tale situazione può essere ritenuta pregiudizievole per la solvibilità dell'ente creditizio;

considerando che la raccomandazione 87/62/CEE della Commissione (5) ha introdotto gli orientamenti comuni relativi alla vigilanza ed al controllo dei grandi fidi degli enti creditizi; che era stato scelto questo strumento perché consentiva di adeguare gradualmente i sistemi esistenti e di istituire nuovi sistemi senza turbare il sistema bancario nella Comunità; che, conclusa questa prima fase, è opportuno procedere ora all'adozione di un atto vincolante applicabile a tutti gli enti creditizi della Comunità;

considerando infatti che, poiché su un mercato bancario unificato gli enti creditizi si trovano in concorrenza diretta tra loro, è necessario che gli obblighi in materia di vigilanza applicabili in tutta la Comunità siano equivalenti; che, a tale scopo, i criteri applicati per determinare la concentrazione dei rischi devono essere disciplinati da norme giuridicamente vincolanti a livello comunitario e non possono essere lasciati alla piena discrezionalità degli Stati membri; che l'adozione di norme comuni favorirà pertanto gli interessi della Comunità in quanto eviterà disparità nelle condizioni di concorrenza, rafforzando nel contempo il sistema bancario comunitario;

considerando che, per quanto concerne le specifiche tecniche contabili mediante le quali saranno valutati i fidi, si rinvia alle disposizioni della direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (6);

considerando che la direttiva 89/647/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1989, relativa al coefficiente di solvibilità degli enti creditizi (7), contiene un elenco dei rischi di credito assunti dagli enti creditizi; che è pertanto opportuno rinviare a tale elenco per la definizione dei rischi ai sensi della presente direttiva; che non è invece opportuno riferirsi in linea di principio alle ponderazioni né alle categorie di rischio stabilite dalla direttiva 89/647/CEE; che infatti tali ponderazioni e categorie di rischi sono state concepite al fine di stabilire un criterio di solvibilità generale per coprire il rischio di credito degli enti creditizi; che, nell'ambito di una regolamentazione sui grandi fidi, l'obiettivo è di limitare il rischio massimo di perdite di un ente creditizio nei confronti di un cliente o di un gruppo di clienti collegati; che occorre dunque adottare un approccio prudente consistente nel registrare, in linea generale, i rischi al loro valore nominale, senza applicazione di ponderazioni o categorie di rischio;

considerando che, quando un ente creditizio assume rischi nei confronti della propria impresa madre o di altre imprese figlie di tale impresa madre, si impone una prudenza particolare; che la gestione dei rischi assunti dagli enti creditizi deve essere condotta in maniera totalmente autonoma nell'osservanza dei principi di una sana gestione bancaria, a prescindere da qualsiasi considerazione estranea a tali principi; che le disposizioni della seconda direttiva 89/646/CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1989, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, riguardanti l'accesso alle attività degli enti creditizi e il suo esercizio (8), prevedono, qualora l'influenza esercitata dalle persone che detengono direttamente o indirettamente una partecipazione qualificata in un ente creditizio sia suscettibile di essere incompatibile con una sana e prudente gestione dell'ente, che le autorità competenti prendano le misure appropriate per porre fine a tale situazione; che, in materia di grandi rischi, occorre altresì prevedere norme specifiche per i rischi assunti da un ente creditizio verso le imprese del proprio gruppo, ossia norme più restrittive rispetto a quelle previste per gli altri rischi; che tale limitazione più rigorosa non deve tuttavia essere applicata quando l'impresa madre è un istituto finanziario o un ente creditizio e quando le altre figlie sono enti creditizi, istituti finanziari o imprese di servizi bancari ausiliari, purché tutte queste imprese siano ricomprese nella vigilanza su base consolidata dell'ente creditizio a cui fanno capo; che in questo caso la vigilanza su base consolidata sull'insieme così costituito permette infatti un controllo efficace, senza che sia indispensabile prevedere norme più severe per limitare i rischi; che in tal modo i gruppi bancari saranno altresì incoraggiati ad organizzare le proprie strutture in maniera da permettere l'esercizio della vigilanza su base consolidata, il che costituisce un risultato auspicabile poiché consente di instaurare una vigilanza più completa;

considerando che, per garantire un'applicazione armoniosa della direttiva, occorre permettere agli Stati membri di prevedere un'applicazione in due fasi dei nuovi limiti; che per gli enti creditizi più piccoli può essere giustificato un periodo transitorio più lungo in quanto un'applicazione in tempi più ravvicinati della soglia del 25 % ridurrebbe troppo bruscamente la loro attività creditizia;

considerando che la direttiva 89/646/CEE attribuisce alla Commissione competenze di esecuzione analoghe a quelle che il Consiglio si è riservato nella direttiva 89/299/CEE, del 17 aprile 1989, concernente i fondi propri degli enti creditizi (9);

considerando che, tenuto conto della specificità del settore in causa, il comitato previsto all'articolo 22 della direttiva 89/646/CEE deve essere incaricato di assistere la Commissione ai fini dell'esercizio delle competenze ad essa attribuite, conformemente alla procedura fissata all'articolo 2 [procedura III, variante (b)] della decisione 87/373/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1987, che stabilisce le modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (10);

considerando che, con riguardo alla vigilanza su grandi fidi relativi ad attività prevalentemente soggette a rischi di mercato, il coordinamento dei metodi di vigilanza prescritto può essere garantito mediante un atto a livello comunitario sull'adeguatezza dei fondi propri delle imprese di investimento e degli enti creditizi; che, in attesa della normativa comunitaria relativa ai grandi fidi summenzionati, ciò implica che la vigilanza sui grandi fidi relativi ad attività prevalentemente soggette a rischio di mercato, come il portafoglio di negoziazione, gli impegni di acquisto a fermo di valori immobiliari al momento dell'emissione e crediti...

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