Council Directive 92/5/EEC of 10 February 1992 amending and updating Directive 77/99/EEC on health problems affecting intra-Community trade in meat products and amending Directive 64/433/EEC

Published date02 March 1992
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 57, 2 March 1992
TESTO consolidato: 31992L0005 — IT — 01.01.1995

1992L0005 — IT — 01.01.1995 — 001.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B DIRETTIVA 92/5/CEE DEL CONSIGLIO del 10 febbraio 1992 che modifica e aggiorna la direttiva 77/99/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne e modifica la direttiva 64/433/CEE (GU L 057, 2.3.1992, p.1)

Modificato da:

Gazzetta ufficiale
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A1 Atto di adesione dell’Austria, della Finlandia e della Svezia C 241 21 29.8.1994
(adattado dalla decisione 95/1/CE, Euratom, CECA del Consiglio) L 001 1 ..



▼B

DIRETTIVA 92/5/CEE DEL CONSIGLIO

del 10 febbraio 1992

che modifica e aggiorna la direttiva 77/99/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne e modifica la direttiva 64/433/CEE



IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

viste le proposte della Commissione ( 1 ),

visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ),

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ),

considerando che le carni delle specie bovina, suina, ovina, caprina, le carni dei solipedi domestici, le carni dei volatili, e le carni della selvaggina nonché i prodotti trattati derivati da tali carni sono compresi nell'elenco che figura nell'allegato II del trattato; che la produzione e il commercio di tali prodotti costituiscono una fonte importante di reddito per una parte della popolazione agricola;

considerando che, ai fini dello sviluppo razionale e di un aumento della produttività del settore, devono essere adottate, a livello comunitario, norme sanitarie relative alla loro produzione e immissione sul mercato;

considerando che la Comunità deve adottare le misure intese alla progressiva realizzazione del mercato interno entro un periodo che scade il 31 dicembre 1992;

considerando che la direttiva 77/99/CEE ( 4 ) ha fissato le condizioni sanitarie da osservare per gli scambi intracomunitari di prodotti a base di carne;

considerando che la direttiva 89/662/CEE ( 5 ) ha fissato le norme di controllo applicabili nella prospettiva del mercato interno, segnatamente la soppressione dei controlli veterinari alle frontiere tra Stati membri;

considerando che per tener conto della soppressione di tali controlli e del rafforzamento delle garanzie all'origine, non essendo più possibile operare una distinzione tra prodotti destinati al mercato nazionale o al mercato di un altro Stato membro, è opportuno adattare le disposizioni della direttiva 77/99/CEE ed estenderle a tutta la produzione a base di carne;

considerando che tale modifica deve essere intesa, in particolare, a rendere uniformi le condizioni sanitarie applicabili alla produzione, al magazzinaggio e al trasporto dei prodotti a base di carne e degli altri prodotti di origine animale destinati al consumo umano;

considerando che è parso opportuno prevedere una procedura di riconoscimento degli stabilimenti rispondenti alle condizioni sanitarie stabilite dalla presente direttiva e una procedura di ispezione comunitaria per garantire il rispetto delle condizioni previste per tale riconoscimento;

considerando che, pur rispettando le norme igieniche previste dalla presente direttiva, gli stabilimenti di struttura limitata devono essere riconosciuti in base a criteri semplificati in materia di struttura ed infrastruttura;

considerando che la bollatura sanitaria dei prodotti a base di carne costituisce il mezzo più idoneo per fornire alle autorità competenti del luogo di destinazione la garanzia che una spedizione risponda alle disposizioni della presente direttiva; che occorre mantenere il certificato sanitario per controllare la destinazione di taluni prodotti;

considerando che nel caso di cui trattasi devono essere applicati le norme, i principi e le misure di salvaguardia stabiliti dalla direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità ( 6 );

considerando che nel contesto degli scambi intracomunitari devono essere applicate anche le norme fissate dalla direttiva 89/662/CEE;

considerando che si deve affidare alla Commissione il compito di adottare talune misure di applicazione della presente direttiva; che occorre prevedere a tale scopo una procedura che instauri una stretta ed efficace collaborazione tra la Commissione e gli Stati membri in serio al comitato veterinario permanente;

considerando che date le particolari difficoltà di approvvigionamento connesse alla situazione geografica della Repubblica ellenica è necessario che per questo Stato membro siano previste disposizioni derogatorie; che per gli stessi motivi occorre concedere alle regioni decentrate una proroga perché possano conformarsi alle esigenze della presente direttiva;

considerando che l'adozione di norme specifiche per i prodotti contemplati dalla presente direttiva non osta all'adozione di norme sull'igiene e la sicurezza alimentare in generale, per le quali la Commissione ha presentato una proposta di direttiva quadro;

considerando che per maggior chiarezza è necessario procedere all'aggiornamento della direttiva 77/99/CEE nonché all'adattamento della direttiva 64/433/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche ( 7 ),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:



Articolo 1

A decorrere dal 1o gennaio 1993, il titolo, gli articoli da 1 a 21 e gli allegati della direttiva 77/99/CEE sono sostituiti dal testo allegato alla presente direttiva.

Articolo 2

La direttiva 91/497/CEE è così modificata:

1) Nel titolo le parole «modifica e codifica» sono sostituite con «modifica e aggiorna» e sono aggiunti i termini «e modifica la direttiva 72/462/CEE».

2) L'articolo 1 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 1

A decorrere dal 1o gennaio 1993 il titolo e gli articoli della direttiva 64/433/CEE, sono sostituiti in conformità dell'allegato della presente direttiva.»

3) Nell'allegato: nel titolo della direttiva 64/433/CEE è soppressa la data del 26 giugno 1964.

4) Nell'allegato I, capitolo XII della direttiva 64/433/CEE, al paragrafo 60, terzo comma, è aggiunta la seguente frase:

«Si può derogare a questo requisito per le carni congelate destinate ad essere utilizzate senza subire alterazioni come materia prima per i prodotti di cui alla direttiva 77/99/CEE o alla direttiva 88/657/CEE

Articolo 3

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva entro e non oltre il 1o gennaio 1993 salvo che

per le regioni decentrate, riconosciute conformemente all'articolo 17 della direttiva 90/675/CEE, comprese — per quanto riguarda il Regno di Spagna — le isole Canarie, e all'articolo 13 della direttiva 91/496/CEE

e

per gli stabilimenti situati nei nuovi Länder della Repubblica federale di Germania ai quali si applicano piani di ristrutturazione devono conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 1o gennaio 1995 e

per taluni stabilimenti situati in Svezia, riguardo ai quali la Svezia deve conformarsi alla presente direttiva entro il 1o gennaio 1996.

▼B

Ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.




ALLEGATO

«Direttiva del Consiglio relativa a problemi sanitari in materia di produzione e di commercializzazione di prodotti a base di carne e di alcuni prodotti di origine animale

Articolo 1

1. La presente direttiva fissa le condizioni sanitarie per la produzione e l'immissione sul mercato di prodotti a base di carne e degli altri prodotti di origine animale, destinati al consumo umano dopo aver subito un trattamento o alla preparazione di altri prodotti alimentari.

2. La presente direttiva non si applica alla preparazione e al magazzinaggio di prodotti a base di carne e di altri prodotti di origine animale destinati al consumo umano nei negozi per la vendita al minuto o in locali adiacenti ai punti di vendita, dove la preparazione e il magazzinaggio siano effettuati unicamente per la vendita diretta al consumatore.

Articolo 2

Ai sensi della presente direttiva si intendono per:

a) prodotti a base di carne: i prodotti ottenuti da carne o con carne sottoposta ad un trattamento tale che la superficie di taglio al centro permetta di constatare la scomparsa delle caratteristiche della carne fresca.

Tuttavia non sono considerati prodotti a base di carne:

i) le carni che sono state trattate soltanto con il freddo, le quali restano disciplinate dalle norme delle direttive di cui alla lettera d);

ii) i prodotti disciplinati dalla direttiva 88/657/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1988, che fissa i requisiti relativi alla produzione ed agli scambi delle carni macinate, delle carni in pezzi di peso inferiore a cento grammi e delle preparazioni di carni e che modifica le direttive 64/433/CEE, 71/118/CEE e 72/462/CEE ( 8 );

b) altri prodotti di origine animale:

i) gli estratti di carne;

ii) il grasso animale fuso: grasso ricavato per fusione dalla carne, comprese le ossa, destinato al consumo umano;

iii) i ciccioli: i residui proteici della fusione, previa separazione parziale di grassi e acqua;

iv) le gelatine;

v) le farine di carne, le cotenne in polvere, il sangue salato o...

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