Council Directive 92/59/EEC of 29 June 1992 on general product safety

Published date11 August 1992
Subject MatterInternal market - Principles,Consumer protection
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 228, 11 August 1992
EUR-Lex - 31992L0059 - IT 31992L0059

Direttiva 92/59/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1992, relativa alla sicurezza generale dei prodotti

Gazzetta ufficiale n. L 228 del 11/08/1992 pag. 0024 - 0032
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 11 pag. 0169
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 11 pag. 0169


DIRETTIVA 92/59/CEE DEL CONSIGLIO del 29 giugno 1992 relativa alla sicurezza generale dei prodotti

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione(1) ,

in cooperazione con il Parlamento europeo(2) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale(3) ,

considerando che occorre adottare le misure destinate all'instaurazione progressiva del mercato interno nel corso di un periodo che scade il 31 dicembre 1992; che il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;

considerando che taluni Stati membri hanno adottato una legislazione orizzontale in materia di sicurezza dei prodotti la quale impone in particolare agli operatori economici un obbligo generale di commercializzare esclusivamente prodotti sicuri; che queste legislazioni presentano disparità per quanto riguarda il livello di tutela delle persone; che tali disparità, come pure la mancanza di una legislazione orizzontale sugli altri Stati membri, possono costituire altrettanti ostacoli agli scambi o essere all'origine di distorsioni della concorrenza nel mercato interno;

considerando che è molto difficile adottare una legislazione comunitaria per ogni prodotto già esistente o che potrà essere creato; che occorre un vasto quadro legislativo a carattere orizzontale per disciplinare questi prodotti e per colmare le lacune delle disposizioni legislative specifiche già in vigore o future, in particolare al fine di garantire un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza delle persone, come prescrive l'articolo 100 A, paragrafo 3 del trattato;

considerando che occorre quindi stabilire a livello comunitario una prescrizione generale di sicurezza per tutti i prodotti immessi sul mercato, destinati ai consumatori o suscettibili di essere utilizzati dai consumatori; che è tuttavia opportuno escludere, a motivo della loro natura, taluni beni d'occasione;

considerando che gli impianti di produzione, i beni d'investimento e gli altri prodotti utilizzati esclusivamente nell'ambito di un'attività professionale non sono soggetti alla presente direttiva;

considerando che le disposizioni della presente direttiva si applicano quando non esistono disposizioni specifiche, nel quadro di normative comunitarie, in materia di sicurezza dei prodotti in questione;

considerando che, quando esistono normative comunitarie specifiche volte all'armonizzazione totale, in particolare quelle adottate sulla base della nuova impostazione, che stabiliscono gli obblighi relativi alla sicurezza dei prodotti, non si devono imporre agli operatori economici nuovi obblighi in materia di immissione sul mercato dei prodotti coperti da tali normative;

considerando che quando le disposizioni di una normativa comunitaria specifica contemplano solo certi aspetti della sicurezza o categorie di rischi del prodotto in questione, gli obblighi degli operatori economici nei confronti di tali aspetti sono stabiliti soltanto da dette disposizioni;

considerando che è opportuno aggiungere all'obbligo di osservare il requisito generale di sicurezza l'obbligo a carico degli operatori economici di fornire ai consumatori le informazioni pertinenti e di adottare misure proporzionate in funzione delle caratteristiche del prodotto, le quali permettano loro di essere informati sugli eventuali rischi di tali prodotti;

considerando che, in mancanza di normative specifiche, è opportuno definire criteri che permettano di valutare la sicurezza del prodotto;

considerando che gli Stati membri devono istituire le autorità competenti ad effettuare i controlli sulla sicurezza dei prodotti, dotate dei poteri necessari per prendere gli opportuni provvedimenti;

considerando che occorre in particolare che tra gli opportuni provvedimenti sia previsto il potere per gli Stati membri di organizzare in modo efficace ed immediato il ritiro dei prodotti pericolosi già immessi sul mercato;

considerando che, per salvaguardare l'unità del mercato, occorre che la Commissione sia informata in merito a qualsiasi provvedimento che limiti l'immissione sul mercato di un determinato prodotto o che ne imponga il ritiro dal mercato tranne quelli relativi ad un incidente che abbia un effetto locale ed in ogni caso limitato al territorio dello Stato interessato; che tali provvedimenti possono essere presi soltanto in conformità delle disposizioni del trattato e segnatamente degli articoli da 30 a 36;

considerando che la presente direttiva non pregiudica le procedure di notifica previste nella direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche(4) , nonché nella decisione 88/383/CEE della Commissione, del 24 febbraio 1988, relativa al miglioramento dell'informazione in materia di sicurezza, igiene e sanità sul luogo di lavoro(5) ;

considerando che il controllo efficace della sicurezza dei prodotti richiede che a livello nazionale e comunitario venga predisposto un sistema che consenta il rapido scambio di informazioni in situazioni d'urgenza riguardanti la sicurezza di un prodotto e che è pertanto opportuno integrare nella presente direttiva la procedura introdotta dalla decisione 89/45/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, concernente un sistema comunitario di scambio rapido di informazioni sui pericoli derivanti dall'impiego di prodotti di consumo(6) , ed abrogare tale decisione; che è inoltre opportuno riprendere nella presente direttiva le procedure particolareggiate adottate in virtù della decisione summenzionata e conferire alla Commissione il potere di adattarle con l'assistenza di un comitato;

considerando inoltre che esistono già procedure di notifica di natura equivalente per i prodotti farmaceutici di cui alle direttive 75/319/CEE(7) e 81/851/CEE(8) , per ciò che concerne le malattie degli animali di cui alla direttiva 82/894/CEE(9) , per i prodotti di origine animale di cui alla direttiva 89/662/CEE(10) , e sotto forma di sistema di scambio rapido d'informazioni nei casi di emergenza radioattiva, previsto dalla decisione 87/600/Euratom(11) ;

considerando che spetta in primo luogo agli Stati membri, in conformità delle disposizioni del trattato ed in particolare degli articoli da 30 a 36, prendere le misure opportune nei confronti dei prodotti pericolosi che si trovano nel loro territorio;

considerando che, in tal caso, potrebbe verificarsi una divergenza tra Stati membri quanto alla decisione su un determinato prodotto; che tale divergenza può comportare disparità inaccettabili per la tutela dei consumatori e costituire un ostacolo agli scambi intracomunitari;

considerando che può essere necessario affrontare gravi problemi di sicurezza di un prodotto riguardanti o che potrebbero riguardare a brevissima scadenza tutta la Comunità o gran parte di essa, e che, data la natura del problema di sicurezza creato dal prodotto e compatibilmente con l'urgenza, non possono essere trattati efficacemente nell'ambito delle procedure previste dalle normative comunitarie specifiche applicabili ai prodotti o alla categoria dei prodotti interessati;

considerando che, di conseguenza, occorre predisporre un adeguato meccanismo che consenta di adottare, in ultima analisi, provvedimenti applicabili in tutta la Comunità, sotto forma di decisione destinata agli Stati membri, per far fronte a situazioni d'urgenza come quelle sopra indicate; che detta decisione non è direttamente applicabile agli operatori economici in quanto occorre che sia recepita in uno strumento nazionale; che le misure prese nell'ambito della procedura anzidetta possono avere solo una durata limitata e devono essere prese dalla Commissione, con l'assistenza di un comitato dei rappresentanti degli Stati membri; che per motivi di cooperazione con gli Stati membri è opportuno istituire un comitato di regolamentazione conformemente alla procedura III variante b) della decisione 87/373/CEE(12) ;

considerando che la presente direttiva non interferisce con i diritti delle vittime di cui alla direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti la responsabilità per il fatto di prodotti difettosi(13) ;

considerando...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT