Council Directive 93/22/EEC of 10 May 1993 on investment services in the securities field

Published date11 June 1993
Subject MatterFreedom of establishment,Internal market - Principles
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 141, 11 June 1993
EUR-Lex - 31993L0022 - IT 31993L0022

Direttiva 93/22/CEE del Consiglio, del 10 maggio 1993, relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari

Gazzetta ufficiale n. L 141 del 11/06/1993 pag. 0027 - 0046
edizione speciale finlandese: capitolo 6 tomo 4 pag. 0083
edizione speciale svedese/ capitolo 6 tomo 4 pag. 0083


DIRETTIVA 93/22/CEE DEL CONSIGLIO del 10 maggio 1993 relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione (1),

in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che la presente direttiva costituisce uno strumento essenziale per la realizzazione, nel settore delle imprese di investimento, del mercato interno, decisa con l'Atto unico europeo e programmata nel Libro bianco della Commissione, sotto il duplice profilo della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi nel settore delle imprese d'investimento;

considerando che le imprese che prestano servizi d'investimento contemplati dalla presente direttiva devono essere soggette ad un'autorizzazione rilasciata dallo Stato membro d'origine dell'impresa d'investimento, al fine di garantire la tutela degli investitori e la stabilità del sistema finanziario;

considerando che l'impostazione adottata consiste nel realizzare unicamente l'armonizzazione essenziale, necessaria e sufficiente per pervenire al reciproco riconoscimento delle autorizzazioni e dei sistemi di vigilanza prudenziale, il quale consente il rilascio di un'unica autorizzazione valida in tutta la Comunità e l'applicazione del principio del controllo da parte dello Stato membro d'origine; che grazie al riconoscimento reciproco, le imprese d'investimento autorizzate nel loro Stato membro d'origine possono esercitare in tutta la Comunità l'insieme o parte dei servizi oggetto della loro autorizzazione e previsti dalla presente direttiva tramite lo stabilimento di succursali o mediante la prestazione di servizi;

considerando che i principi del mutuo riconoscimento e del controllo esercitato dallo Stato membro d'origine esigono che le autorità competenti di ogni Stato membro non concedano né revochino l'autorizzazione qualora elementi determinati, come il programma d'attività, l'ubicazione o le attività effettivamente svolte indichino in modo evidente che l'impresa d'investimento ha scelto il sistema giuridico di uno Stato membro al fine di sottrarsi ai criteri più rigidi in vigore in un altro Stato membro sul cui territorio intenda svolgere o svolga la maggior parte delle proprie attività; che, per l'applicazione della presente direttiva, un'impresa d'investimento che sia persona giuridica deve essere autorizzata nello Stato membro in cui si trova la sua sede statutaria; che un'impresa d'investimento che non sia persona giuridica deve essere autorizzata nello Stato membro in cui si trova la sua amministrazione centrale; che d'altra parte, gli Stati membri devono esigere che l'amministrazione centrale di un'impresa d'investimento sia sempre situata nel suo Stato membro d'origine e che essa vi operi in modo effettivo;

considerando che allo scopo di tutelare gli investitori, è necessario garantire, in particolare, il controllo interno dell'impresa facendo ricorso ad una direzione bicefala oppure, se ciò non fosse richiesto dalla direttiva, ad altri meccanismi che garantiscano un risultato equivalente;

considerando che per garantire la parità di condizioni di concorrenza, occorre che le imprese di investimento che non siano enti creditizi abbiano la stessa libertà di aprire succursali e di prestare servizi oltre frontiera analogamente a quanto previsto nella seconda direttiva 89/646/CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1989, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi ed il suo esercizio (4);

considerando che un'impresa d'investimento può avvalersi della presente direttiva per effettuare operazioni di cambio in contanti o a termine fermo solamente in quanto servizi connessi alla fornitura di servizi di investimento; che, di conseguenza, l'utilizzazione di una succursale soltanto per effettuare queste operazioni di cambio costituirebbe un aggiramento del meccanismo della direttiva;

considerando che un'impresa d'investimento autorizzata nel proprio Stato membro d'origine può esercitare le proprie attività nell'insieme della Comunità con i mezzi che ritiene appropriati; che a tal fine, se lo ritiene necessario, essa può ricorrere ad agenti collegati che ricevono e trasmettono ordini per suo conto e sotto la sua piena ed incondizionata responsabilità; che in queste condizioni l'attività di detti agenti deve essere considerata alla stregua di quella dell'impresa stessa; che inoltre la presente direttiva non osta a che lo Stato membro d'origine subordini la regolamentazione di detti agenti al rispetto di particolari esigenze; che qualora l'impresa di investimento eserciti un'attività transfrontaliera, lo Stato membro ospitante tratta detti agenti come se fossero l'impresa stessa; che peraltro la vendita a domicilio e le sollecitazioni a domicilio dei valori mobiliari non devono essere contemplati dalla presente direttiva e devono essere disciplinati dalle disposizioni nazionali;

considerando che per «valori mobiliari» si intendono le categorie di titoli normalmente negoziati sul mercato dei capitali, ad esempio i titoli di stato, le azioni, i valori negoziabili che permettono di acquisire azioni mediante sottoscrizione o scambio, i certificati rappresentativi di azioni, le obbligazioni emesse in serie, i warrants su indice ed i titoli che permettono di acquisire tali obbligazioni mediante sottoscrizione;

considerando che per «strumenti del mercato monetario» si intendono i tipi di strumenti normalmente negoziati sul mercato monetario, ad esempio i buoni del Tesoro, i certificati di deposito ed i commercial papers;

considerando che la definizione molto ampia dei valori mobiliari e degli strumenti del mercato monetario adottata nella presente direttiva ha effetto solo per la stessa e che essa non ha pertanto alcuna incidenza sulle varie definizioni di strumenti finanziari previste nelle legislazioni nazionali per altri fini, in particolare a fini fiscali; che, peraltro, la definizione dei valori mobiliari riguarda soltanto gli strumenti negoziabili e che pertanto non rientrano in tale definizione le azioni o i titoli assimilabili ad azioni, che sono emessi da organismi quali le «building societies» o le «industrial and provident societies» e la cui proprietà può essere trasferita in pratica solo attraverso il loro riacquisto da parte dell'organismo emittente;

considerando che per «strumenti equivalenti ad un contratto a termine (future) su strumenti finanziari» si intendono i contratti che sono oggetto di pagamento in contanti, calcolato in riferimento alle fluttuazioni dell'uno o dell'altro degli elementi seguenti: il tasso di interesse o di cambio, il valore di qualsiasi strumento elencato nell'allegato, sezione B, un indice relativo all'uno od all'altro di questi strumenti;

considerando che ai fini della presente direttiva, l'attività di ricezione e trasmissione di ordini comprende anche l'attività consistente nel mettere in contatto due o più investitori, rendendo così possibile la conclusione di un'operazione fra di essi;

considerando che nessuna disposizione della presente direttiva pregiudica le disposizioni comunitarie o, in assenza di queste, le disposizioni nazionali, le quali disciplinano l'offerta pubblica degli strumenti di cui alla presente direttiva; che lo stesso vale per la commercializzazione e la distribuzione di detti strumenti;

considerando che gli Stati membri conservano interamente la responsabilità per l'attuazione delle misure della politica monetaria nazionale, fatte salve le misure necessarie per il rafforzamento del sistema monetario europeo;

considerando che è opportuno escludere le imprese d'assicurazione le cui attività sono oggetto di appropriata sorveglianza da parte delle autorità competenti in materia di controllo prudenziale e che sono coordinate a livello comunitario nonché le imprese che esercitano attività di riassicurazione e di retrocessione;

considerando che la presente direttiva non riguarda le imprese che non forniscono servizi a terzi ma la cui attività consiste nel fornire un servizio di investimento esclusivamente alla loro impresa madre, alle loro imprese figlie o a un'altra impresa figlia della loro impresa madre;

considerando che la presente direttiva è destinata a disciplinare le imprese la cui abituale attività consiste nel fornire a terzi servizi d'investimento a titolo professionale e che è pertanto opportuno escludere dal suo campo d'applicazione chiunque eserciti altre attività professionali (per esempio avvocati, notai) e chiunque fornisca servizi d'investimento unicamente a titolo accessorio, nell'ambito di tale altra attività professionale, a condizione che detta attività sia disciplinata e che detta disciplina non escluda la fornitura, a titolo accessorio, di servizi d'investimento; che è parimenti opportuno escludere dal campo d'applicazione le persone che forniscono servizi d'investimento unicamente a produttori o utilizzatori di materie prime e nella misura necessaria alla realizzazione delle transazioni su detti prodotti, ove siffatte transazioni costituiscano la loro attività principale;

considerando che la presente direttiva non riguarda le imprese i cui servizi d'investimento consistono esclusivamente nella gestione di un sistema di partecipazione dei lavoratori e che a questo titolo non forniscono servizi d'investimento a...

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