Council Directive 93/44/EEC of 14 June 1993 amending Directive 89/392/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to machinery

Published date19 July 1993
Subject MatterTechnical barriers,Approximation of laws,Internal market - Principles
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 175, 19 July 1993
EUR-Lex - 31993L0044 - IT 31993L0044

Direttiva 93/44/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993 che modifica la direttiva 89/392/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alle macchine

Gazzetta ufficiale n. L 175 del 19/07/1993 pag. 0012 - 0020
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 24 pag. 0136
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 24 pag. 0136


Direttiva 93/44/CEE DEL CONSIGLIO del 14 giugno 1993 che modifica la direttiva 89/392/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che il fatto di sollevare delle persone introduce rischi specifici per le persone sollevate; che detti rischi non sono contemplati dai requisiti essenziali di salute e di sicurezza prescritti dalla direttiva 89/392/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine (4);

considerando che per questi tipi di macchine non è necessario stabilire altre procedure per la valutazione della conformità oltre a quelle inizialmente previste nella direttiva 89/392/CEE per le macchine in generale;

considerando che la prescrizione di requisiti essenziali di sicurezza e di salute supplementare per i rischi incorsi dalle persone sollevate può essere realizzata con una modifica della direttiva 89/392/CEE; che detta modifica può essere utilizzata per correggere alcune imperfezioni della suddetta direttiva;

considerando che è necessario disciplinare il caso dei componenti di sicurezza che sono immessi separatamente sul mercato e per cui il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità dichiari la funzione da essi svolta;

considerando che le date di messa in applicazione della presente direttiva non modificano quelle della direttiva 89/392/CEE e della direttiva 91/368/CEE che ha modificato quest'ultima,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 89/392/CEE è modificata nel modo seguente:

1) Il testo dell'articolo 1 è modificato nel modo seguente:

a) al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:

«Essa si applica anche ai componenti di sicurezza che sono immessi separatamente sul mercato.»;

b) al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente:

«Ai fini della presente direttiva, per "componente di sicurezza " si intende un componente, purché non sia un'attrezzatura intercambiabile, che il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità immette sul mercato allo scopo di assicurare, con la sua utilizzazione, una funzione di sicurezza e il cui guasto o cattivo funzionamento pregiudica la sicurezza o la salute delle persone esposte.»;

c) il testo del paragrafo 3 è modificato nel modo seguente:

i) è soppresso il trattino seguente:

«- gli apparecchi di sollevamento progettati e costruiti per il sollevamento e/o lo spostamento di persone, con o senza carichi, ad esclusione dei carrelli di movimentazione a posto sollevabile,»;

ii) il trattino seguente:

«- gli impianti a cavi per il trasporto pubblico o non pubblico di persone,»

è sostituito dal trattino seguente:

«- gli impianti a cavi, comprese le funicolari, per il trasporto pubblico o non pubblico di persone,»;

iii) sono aggiunti i trattini seguenti:

«- gli ascensori che collegano in modo permanente piani definiti di edifici e costruzioni mediante una cabina che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull'orizzontale è superiore a 15 gradi, e che è destinata al trasporto:

- di persone,

- di persone e cose,

- soltanto di cose se la cabina è accessibile, ossia se una persona può penetrarvi senza difficoltà, e attrezzata con elementi di comando situati al suo interno o alla portata di una persona che si trovi al suo interno,

- i mezzi adibiti al trasporto di persone che utilizzano veicoli a cremagliera,

- gli ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere,

- gli elevatori di scenotecnica,

- gli ascensori da cantiere per il trasporto di persone o di persone e materiale.»;

d) il testo del paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:

«4. Se per una macchina o un componente di sicurezza i rischi di cui alla presente direttiva sono previsti, in tutto o in parte, da direttive comunitarie specifiche, la presente direttiva non si applica o cessa di essere applicata a questa macchine o a questi componenti di sicurezza per questi rischi, a partire dalla messa in applicazione delle direttive specifiche.»

2) Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 2

1. Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie affinché le macchine o i componenti di sicurezza ai quali si applica la presente direttiva possano essere commercializzati e messi in servizio soltanto se non pregiudicano la sicurezza e la salute delle persone ed eventualmente degli animali domestici o dei beni, purché siano debitamente installate, mantenute in efficienza ed utilizzate conformemente alla loro destinazione.

2. Le disposizioni della presente direttiva non pregiudicano la facoltà degli Stati membri di prescrivere, nel rispetto del trattato, i requisiti che essi ritengono necessari per garantire la protezione delle persone e in particolare dei lavoratori durante l'uso delle macchine o dei componenti di sicurezza in questione, sempre che ciò non implichi modifiche di dette macchine o di detti componenti di sicurezza rispetto alle disposizioni della presente direttiva.

3. Gli Stati membri non impediscono, in particolare in occasione di fiere, di esposizioni e di dimostrazioni, la presentazione di macchine o di componenti di sicurezza che non sono conformi alle disposizioni della presente direttiva, purché un apposito cartello indichi chiaramente la non conformità di dette macchine o di detti componenti di sicurezza e l'impossibilità di acquistarli prima che siano resi conformi dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Comunità. Al momento delle dimostrazioni devono essere prese le misure di sicurezza adeguate per assicurare la protezione delle persone.»

3) Il testo dell'articolo 3 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 3

Le macchine e i componenti di sicurezza ai quali si applica la presente direttiva devono rispondere ai requisiti essenziali ai fini della sicurezza e della tutela della salute di cui all'allegato I.»

4) Il testo dell'articolo 4 è modificato nel...

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