Council Directive 93/52/EEC of 24 June 1993 amending Directive 89/556/EEC on animal health conditions governing intra-Community trade in and importation from third countries of embryos of domestic animals of the bovine species

Published date19 July 1993
Subject MatterVeterinary legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 175, 19 July 1993
EUR-Lex - 31993L0052 - IT

Direttiva 93/52/CEE del Consiglio del 24 giugno 1993 recante modifica della direttiva 89/556/CEE che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina

Gazzetta ufficiale n. L 175 del 19/07/1993 pag. 0021 - 0022
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 51 pag. 0009
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 51 pag. 0009


DIRETTIVA 93/52/CEE DEL CONSIGLIO del 24 giugno 1993 recante modifica della direttiva 89/556/CEE che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che l'articolo 1 della direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria che disciplinano gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina (3) esclude gli embrioni ottenuti con talune tecniche dal campo d'applicazione della succitata direttiva; che gli embrioni sottoposti a tecniche di manipolazione che comportano la penetrazione della zona pellucida possono essere ammessi agli scambi o importati nella misura in cui già prima dell'applicazione di dette tecniche siano soddisfatti i requisiti della direttiva 89/556/CEE e a condizione che siano fornite alcune garanzie supplementari; che gli embrioni ottenuti con la fecondazione in vitro possono altresì essere ammessi agli scambi o importati fornendo appropriate garanzie;

considerando che le garanzie supplementari richiedono modifiche degli allegati che, a norma dell'articolo 16 della direttiva 89/556/CEE, sono di competenza della Commissione;

considerando che è opportuno apportare altre modifiche alla direttiva per precisare lo statuto dello sperma utilizzato per la fecondazione degli ovuli e per tener conto della nuova politica seguita dalla Comunità in materia di afta epizootica,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 89/556/CEE è modificata come segue:

1) Il testo dell'articolo 1, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente...

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