Council Directive 93/54/EEC of 24 June 1993 amending Directive 91/67/EEC concerning the animal health conditions governing the placing on the market of aquaculture animals and products
Published date | 19 July 1993 |
Subject Matter | Veterinary legislation,Approximation of laws |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 175, 19 July 1993 |
Direttiva 93/54/CEE del Consiglio del 24 giugno 1993 recante modifica della direttiva 91/67/CEE che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura
Gazzetta ufficiale n. L 175 del 19/07/1993 pag. 0034 - 0037
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 51 pag. 0011
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 51 pag. 0011
DIRETTIVA 93/54/CEE DEL CONSIGLIO del 24 giugno 1993 recante modifica della direttiva 91/67/CEE che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,
vista la proposta della Commissione (1),
visto il parere del Parlamento europeo (2),
visto il parere del Comitato economico e sociale (3),
considerando che, conformemente all'articolo 28 della direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura (4), è necessario procedere al riesame dell'elenco delle malattie specificato nell'allegato A della direttiva stessa; che tale riesame deve tener conto della relazione della Commissione sull'esperienza acquisita e del parere del comitato scientifico veterinario;
considerando che, in base al parere del comitato scientifico veterinario, l'elenco delle malattie deve essere modificato in considerazione dei nuovi dati epidemiologici e dell'esperienza acquisita in materia;
considerando che occorre riesaminare la situazione riguardante malattie di origine non comunitaria e che dati epidemiologici attualmente disponibili indicano che talune malattie endemiche per la Comunità devono essere riesaminate per quanto riguarda la sensibilità di talune specie a dette malattie nonché la loro classificazione nell'elenco II o III dell'allegato A della direttiva 91/67/CEE;
considerando che occorre chiarire alcune disposizioni previste dalla direttiva 91/67/CEE, in particolare quelle relative alla procedura di riconoscimento di zone nonché quelle relative all'immissione sul mercato di animali d'acquacoltura non appartenenti alle specie sensibili,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
La direttiva 91/67/CEE è modificata come segue:
1) All'articolo 3:
a) il testo del paragrafo 1, lettera c) è sostituito dal testo seguente:
«c) non devono provenire da un'azienda oggetto di un divieto per motivi di polizia sanitaria e non devono essere venuti a contatto con animali di tali aziende, in particolare di aziende oggetto di misure di controllo nel contesto della direttiva 93/53/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1993, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro talune malattie dei pesci (*).
(*) GU n. L 175 del 19. 7. 1993, pag. 23.»
b) è aggiunto il paragrafo seguente:
«4. L'applicazione del presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni della direttiva 93/53/CEE per quanto concerne la lotta contro talune malattie dei pesci e in particolare le malattie di cui all'elenco I.»
2) Il testo dell'articolo 5, paragrafo 1, frase introduttiva è sostituito dal testo seguente:
«1. Per ottenere la qualifica di "zona riconosciuta " relativamente ad una o più...
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