Council Directive 93/88/EEC of 12 October 1993 amending Directive 90/679/EEC on the protection of workers from risks related to exposure to biological agents at work (seventh individual Directive within the meaning of Article 16 (1) of Directive 89/391/EEC)

Published date29 October 1993
Subject Matterpublic health,Safety at work and elsewhere,Social provisions
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 268, 29 October 1993
EUR-Lex - 31993L0088 - IT

Direttiva 93/88/CEE del Consiglio del 12 ottobre 1993 che modifica la direttiva 90/679/CEE relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (settima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE)

Gazzetta ufficiale n. L 268 del 29/10/1993 pag. 0071 - 0082
edizione speciale finlandese: capitolo 5 tomo 6 pag. 0106
edizione speciale svedese/ capitolo 5 tomo 6 pag. 0106


DIRETTIVA 93/88/CEE DEL CONSIGLIO del 12 ottobre 1993 che modifica la direttiva 90/679/CEE relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (settima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 148 A,

vista la proposta della Commissione (1), elaborata previa consultazione del comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro,

in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che la direttiva 90/679/CEE (4) prevede, all'articolo 18, che il Consiglio approvi, secondo la procedura all'articolo 118 A del trattato, un primo elenco di agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4 da inserirsi nell'allegato III di detta direttiva;

considerando che questo primo elenco di agenti biologici deve essere classificato sulla base delle definizioni di cui all'articolo 2, lettera d), punti 2, 3 e 4 (gruppi 2, 3 e 4) di detta direttiva;

considerando che detto elenco non contiene gli agenti biologici geneticamente modificati;

considerando che per alcuni agenti biologici è opportuno prevedere indicazioni complementari alla loro classificazione;

considerando che è opportuno inserire nella direttiva 90/679/CEE un codice di condotta, mirante semplicemente a fornire orientamenti, raccomandato per la vaccinazione dei lavoratori esposti agli agenti biologici contro i quali esistono vaccini efficaci,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 90/679/CEE è modificata come segue:

1) All'articolo 14, paragrafo 3, dopo il secondo comma è aggiunto il comma seguente:

« Quando i datori di lavoro mettono a disposizione dei vaccini, essi dovrebbero tener conto del codice di condotta raccomandato figurante nell'allegato VII. »

2) L'allegato III è sostituito dal testo che figura nell'allegato I della presente direttiva.

3) È aggiunto l'allegato VII che figura nell'allegato II della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 30 aprile 1994. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Tuttavia per la Repubblica portoghese la data di cui al primo comma è il 31 dicembre 1995.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni di diritto nazionale già adottate o che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

3. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 12 ottobre 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. SMET

(1) GU n. C 217 del 24. 8. 1992, pag. 32.

(2) GU n. C 72 del 19. 3. 1993, pag. 74 e GU n. C 255 del 20. 9. 1993.

(3) GU n. C 19 del 25. 1. 1993, pag. 16.

(4) GU n. L 374 del 31. 12. 1990, pag. 1.

ALLEGATO I

« ALLEGATO III

CLASSIFICAZIONE COMUNITARIA

[Articolo 18 e articolo 2, lettera d)]

INTRODUZIONE

1. Conformemente al campo d'applicazione della direttiva devono essere inclusi nella classificazione unicamente gli agenti di cui è noto che possono provocare malattie infettive in soggetti umani.

Eventualmente vengono aggiunti indicatori del rischio tossico e allergenico di questi agenti.

Non sono stati presi in considerazione gli agenti patogeni di animali e piante di cui è noto che non hanno effetto sull'uomo.

In sede di compilazione di questo primo elenco di agenti biologici classificati non si è tenuto conto dei microrganismi geneticamente modificati.

2. La classificazione degli agenti biologici si basa sull'effetto esercitato dagli stessi su lavoratori sani.

Non si tiene conto in modo specifico dei particolari effetti sui lavoratori la cui sensibilità potrebbe essere modificata da una o da varie altre cause quali malattia preesistente, uso di medicinali, immunità compromessa, stato di gravidanza o allattamento.

Il rischio supplementare per tali lavoratori dovrebbe essere considerato come parte della valutazione del rischio contemplata dalla direttiva.

Le misure di prevenzione tecnica che saranno istituite nel quadro di alcuni processi industriali, di alcuni lavori di laboratorio o di certe attività svolte in locali ospitanti animali che implicano o possono implicare un'esposizione dei lavoratori ad agenti biologici dei gruppi 3 o 4, dovranno essere conformi all'articolo 16 della direttiva.

3. Gli agenti biologici che non sono stati classificati nei gruppi 2, 3 e 4 dell'elenco non sono implicitamente inseriti nel gruppo 1.

Per gli agenti di cui è nota per numerose specie la patogenicità nell'uomo, l'elenco comprende le specie più frequentemente implicate nelle malattie e un riferimento di carattere più generale indica che altre specie appartenenti allo stesso genere possono incidere sulla salute dell'uomo.

Quando un intero genere è menzionato nell'elenco degli agenti biologici, è implicito che i ceppi e le specie definiti non patogeni sono esclusi dalla classificazione.

4. Quando un ceppo è attenuato o ha perso geni notoriamente virulenti, il contenimento richiesto dalla...

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