Council Directive 93/97/EEC of 29 October 1993 supplementing Directive 91/263/EEC in respect of satellite earth station equipment

Published date24 November 1993
Subject MatterTechnical barriers,Approximation of laws,Technology,Internal market - Principles
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 290, 24 November 1993
EUR-Lex - 31993L0097 - IT

Direttiva 93/97/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, che integra la direttiva 91/263/CEE del Consiglio per quanto attiene alle apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite

Gazzetta ufficiale n. L 290 del 24/11/1993 pag. 0001 - 0008
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 25 pag. 0067
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 25 pag. 0067


DIRETTIVA 93/97/CEE DEL CONSIGLIO del 29 ottobre 1993 che integra la direttiva 91/263/CEE del Consiglio per quanto attiene alle apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

(1) considerando che la Commissione ha pubblicato un Libro verde su un approccio comune nel campo delle comunicazioni via satellite nella Comunità, in cui propone l'introduzione del reciproco riconoscimento dell'omologazione delle apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite come una delle principali condizioni preliminari per lo sviluppo, tra l'altro, di un mercato comunitario di tali apparecchiature;

(2) considerando che la risoluzione del Consiglio, del 19 dicembre 1991, sulla realizzazione del mercato unico nel settore dei servizi e delle apparecchiature di telecomunicazione via satellite (4) definisce come uno dei principali obiettivi della politica in materia di telecomunicazioni via satellite, l'armonizzazione e la liberalizzazione delle appropriate apparecchiature delle stazioni terrestri per le comunicazioni via satellite, purché siano rispettate in particolare le condizioni necessarie per conformarsi ai requisiti essenziali;

(3) considerando che nella risoluzione si prende atto con interesse che la Commissione intende proporre le misure necessarie per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle appropriate apparecchiature delle stazioni terrestri per le comunicazioni via satellite, compreso il reciproco riconoscimento della loro conformità, in funzione dei principi già stabiliti nella direttiva 91/263/CEE (5);

(4) considerando che la realizzazione di un mercato transeuropeo aperto ed avanzato per le apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite richiede efficienti procedure armonizzate di certificazione, di prova, di marcatura, di garanzia di qualità e di sorveglianza del prodotto; che l'alternativa alla legislazione comunitaria è costituita da un analogo sistema di disposizioni negoziate tra gli Stati membri che comporterebbe ovvie difficoltà a causa del numero di organismi che sarebbero chiamati a partecipare ai numerosi negoziati bilaterali; che questo non è né fattibile, né rapido ed efficace e che di conseguenza gli obiettivi dell'azione proposta non possono essere raggiunti sufficientemente dagli Stati membri; che, al contrario, la direttiva comunitaria si è ripetutamente dimostrata un mezzo praticabile, rapido ed efficiente, segnatamente nel settore delle telecomunicazioni; che pertanto l'obiettivo dell'intervento di cui trattasi può essere conseguito in maniera più adeguata a livello comunitario;

(5) considerando che la legislazione comunitaria, nella sua forma attuale, prevede - in deroga ad una delle regole fondamentali della Comunità, cioè alla libera circolazione delle merci - che gli ostacoli ai movimenti all'interno della Comunità risultanti dalle disparità delle legislazioni nazionali in materia di commercializzazione dei prodotti debbano essere accettati qualora siano necessari per soddisfare esigenze imprescindibili; che pertanto l'armonizzazione delle legislazioni in questo caso deve limitarsi esclusivamente alle prescrizioni necessarie per soddisfare i requisiti essenziali relativi alle apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite; che tali requisiti, in quanto essenziali, devono sostituire le corrispondenti prescrizioni nazionali;

(6) considerando che la direttiva 73/23/CEE del Consiglio, del 19 febbraio 1973, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione (6) e la direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (7), sono, tra l'altro, applicabili al settore delle telecomunicazioni e delle tecnologie dell'informazione;

(7) considerando che la direttiva 73/23/CEE contempla in generale anche la sicurezza delle persone;

(8) considerando che la direttiva 89/336/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (8), prescrive procedure armonizzate per la protezione delle apparecchiature dalle perturbazioni elettromagnetiche e definisce i requisiti in materia di protezione e le relative procedure di ispezione; che le prescrizioni generali di detta direttiva si applicano anche alle apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite; che le prescrizioni in materia di compatibilità elettromagnetica specifiche delle apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite sono definite nella presente direttiva;

(9) considerando che la decisione 87/95/CEE (9) fissa le misure da attuare per promuovere la normalizzazione in Europa e per preparare e applicare norme nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni;

(10) considerando che, tenuto conto dei requisiti essenziali, è opportuno, al fine di aiutare i fabbricanti a dimostrare la conformità a tali requisiti, disporre di norme armonizzate a livello europeo in modo da tutelare l'interesse generale nella progettazione e fabbricazione di apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite oltreché consentire la verifica della conformità a tali requisiti; che tali norme armonizzate a livello europeo sono elaborate da organismi di diritto privato e devono conservare la natura di testi non vincolanti; che a tal fine il Comitato europeo per la normalizzazione (CEN), il Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) e l'Istituto europeo per le norme di telecomunicazioni (ETSI) sono organismi riconosciuti competenti ad adottare norme armonizzate;

(11) considerando che le proposte di norme tecniche comuni vengono elaborate come regola generale in base a norme armonizzate e, per garantire l'appropriato coordinamento tecnico su un'ampia base europea, sulla scorta di consulenze integrative, in particolare da parte del comitato incaricato dell'applicazione delle raccomandazioni tecniche (TRAC) in materia di telecomunicazione;

(12) considerando che la direttiva 91/263/CEE ha introdotto il pieno riconoscimento reciproco dell'omologazione delle apparecchiature terminali di telecomunicazione ed ha istituito il comitato di approvazione delle apparecchiature terminali (ACTE), composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione, per coadiuvare quest'ultima nell'esecuzione del mandato di cui alla direttiva succitata;

(13) considerando che la direttiva 91/263/CEE non concerne esplicitamente le apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite;

(14) considerando pertanto che è necessario estendere alle apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite i principi già definiti nella suddetta direttiva relativamente alle apparecchiature terminali di telecomunicazione;

(15) considerando che il campo di applicazione della presente direttiva deve basarsi su una definizione generale di «apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite» in modo da consentire lo sviluppo tecnico dei prodotti; che tale campo di applicazione esclude le apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite espressamente construite per essere utilizzate come parte della rete pubblica terrestre di telecomunicazioni; che ciò ha lo scopo di escludere, tra l'altro, le stazioni terrestri di gateway via...

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