Council Directive 94/5/EC of 14 February 1994 supplementing the common system of value added tax and amending Directive 77/388/EEC - Special arrangements applicable to second-hand goods, works of art, collectors' items and antiques

Published date03 March 1994
Subject MatterValue added tax,Taxation,Approximation of laws,Internal market - Principles
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 60, 3 March 1994
EUR-Lex - 31994L0005 - IT

Direttiva 94/5/CE del Consiglio del 14 febbraio 1994 che completa il sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e modifica la direttiva 77/388/CEE ¯ Regime particolare applicabile ai beni d'occasione e agli oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione

Gazzetta ufficiale n. L 060 del 03/03/1994 pag. 0016 - 0024
edizione speciale finlandese: capitolo 9 tomo 2 pag. 0153
edizione speciale svedese/ capitolo 9 tomo 2 pag. 0153


DIRETTIVA 94/5/CE DEL CONSIGLIO del 14 febbraio 1994 che completa il sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e modifica la direttiva 77/388/CEE - Regime particolare applicabile ai beni d'occasione e agli oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 99,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

considerando che, ai sensi dell'articolo 32 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (3), il Consiglio è tenuto ad adottare il regime comune d'imposizione applicabile ai beni d'occasione e agli oggetti d'arte, di antiquariato e da collezione;

considerando che la situazione attuale, in mancanza di una normativa comunitaria, continua ad essere caratterizzata da regimi molto diversi che determinano distorsioni di concorrenza e sviamenti di traffico tanto all'interno di ogni Stato membro che nei rapporti tra Stati membri; che tali divergenze comportano inoltre disuguaglianze nella riscossione delle risorse proprie delle Comunità; che, di conseguenza, è necessario por fine al più presto a tale situazione;

considerando che la Corte di giustizia, con un certo numero di sentenze, ha segnalato la necessità di una armonizzazione che eviti la doppia imposizione nel commercio intracomunitario;

considerando che è indispensabile prevedere, in determinati settori, misure transitorie che consentano un adeguamento progressivo delle legislazioni;

considerando che, nel quadro del mercato interno, l'esigenza del corretto funzionamento dei meccanismi di assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto impone che si adotti una normativa comunitaria che eviti per quanto possibile le doppie imposizioni e le distorsioni di concorrenza tra soggetti passivi;

considerando che occorre di conseguenza modificare la direttiva 77/388/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 77/388/CEE è così modificata:

1) All'articolo 11:

a) parte A è aggiunto il paragrafo seguente:

«4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri che, al 1o gennaio 1993, non si avvalevano della facoltà di cui all'articolo 12, paragrafo 3, lettera a), terzo comma possono, nell'avvalersi della facoltà di cui alla parte B, paragrafo 6, prevedere che, per le operazioni di cui all'articolo 12, paragrafo 3, lettera c), secondo comma, la base imponibile sia pari a una frazione dell'importo determinato conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3.

Tale frazione è determinata in modo che l'imposta sul valore aggiunto dovuta sia in ogni caso almeno pari al 5 % dell'importo determinato conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3.»;

b) parte B è aggiunto il paragrafo seguente:

«6. In deroga ai paragrafi da 1 a 4, gli Stati membri che, al 1o gennaio 1993, non si avvalevano della facoltà di cui all'articolo 12, paragrafo 3, lettera a), terzo comma possono, prevedere che all'importazione di oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato secondo la definizione di cui all'articolo 26 bis, parte A, lettere a), b) e c) la base imponibile sia pari a una frazione dell'importo determinato conformemente ai paragrafi da 1 a 4.

Tale frazione è determinata in modo che l'imposta sul valore aggiunto così dovuta all'importazione sia in ogni caso almeno pari al 5 % dell'importo determinato conformemente ai paragrafi da 1 a 4.»

2) All'articolo 12:

a) paragrafo 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) gli Stati membri possono prevedere che l'aliquota ridotta, o una delle aliquote ridotte, da essi applicata conformemente alle disposizioni di cui alla lettera a), terzo comma, si applichi anche alle importazioni di oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione di cui all'articolo 26 bis, parte A, lettere a), b) e c).

Allorché si avvalgono di questa facoltà, gli Stati membri possono applicare l'aliquota ridotta anche alle cessioni di oggetti d'arte, ai sensi dell'articolo 26 bis, parte A, lettera a):

- effettuate dall'autore o dagli aventi diritto;

- effettuate a titolo occasionale da un soggetto passivo diverso da un soggetto passivo-rivenditore, quando tali oggetti d'arte sono stati importati dallo stesso soggetto passivo o gli sono stati ceduti dall'autore o dagli aventi diritto o gli hanno dato diritto a deduzione totale dell'imposta sul valore aggiunto.»;

b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. Fatto salvo il paragrafo 3, lettera c), l'aliquota applicabile all'importazione di un bene è quella applicata alla cessione di uno stesso bene effettuata all'interno del paese.»

3) È aggiunto l'articolo seguente:

«Articolo 26 bis

Regime particolare applicabile ai beni d'occasione e agli oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione

A. Definizioni

Ai fini del presente articolo, e fatte salve altre disposizioni comunitarie, sono considerati:

a) oggetti d'arte, i beni indicati alla lettera a) dell'allegato I.

Tuttavia gli Stati membri hanno facoltà di non considerare "oggetti d'arte" gli oggetti di cui agli ultimi tre trattini della lettera a) dell'allegato I;

b) oggetti da collezione, i beni indicati alla lettera b) dell'allegato I;

c) oggetti d'antiquariato, i beni indicati alla lettera c) dell'allegato I;

d) beni d'occasione, i beni mobili suscettibili di reimpiego, nello stato originario o previa riparazione, diversi dagli oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione e non costituiti da metalli preziosi o pietre preziose come definiti dagli Stati membri;

e) soggetto passivo-rivenditore, il soggetto passivo che, nel quadro della sua attività economica, acquista o utilizza ai fini della sua impresa o importa per rivenderli beni d'occasione e/o oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione, sia che agisca in proprio sia per conto terzi in virtù di un contratto di commissione per l'acquisto o per la vendita;

f) organizzatore di vendite all'asta, il soggetto passivo che, nel quadro della sua attività economica, mette un bene all'asta per assegnarlo al miglior offerente;

g) committente di un organizzatore di vendite all'asta, chiunque trasmetta un bene a un organizzatore di vendite all'asta in virtù di un contratto di commissione per la vendita che preveda le seguenti disposizioni:

- l'organizzatore della vendita all'asta mette all'asta il bene a nome proprio ma per conto del committente;

- l'organizzatore della vendita all'asta consegna il bene, a nome proprio ma per conto del committente, al miglior offerente al quale il bene è aggiudicato in asta pubblica.

B. Regime particolare dei rivenditori

1. Gli Stati membri applicano alle cessioni di beni d'occasione, di oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione, effettuate da soggetti passivi-rivenditori, un regime particolare di imposizione sull'utile realizzato dal soggetto passivo-rivenditore, conformemente alle seguenti disposizioni.

2. Le cessioni di beni di cui al paragrafo 1 sono le cessioni, da parte di un soggetto passivo-rivenditore, di beni d'occasione, di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione, che gli sono stati ceduti all'interno della...

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