Council Directive 94/58/EC of 22 November 1994 on the minimum level of training of seafarers

Published date12 December 1994
Subject MatterInternal market - Principles,Freedom of establishment,Free movement of workers,Transport
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 319, 12 December 1994
EUR-Lex - 31994L0058 - IT 31994L0058

Direttiva 94/58/CE del Consiglio, del 22 novembre 1994, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare

Gazzetta ufficiale n. L 319 del 12/12/1994 pag. 0028 - 0058
edizione speciale finlandese: capitolo 6 tomo 5 pag. 0024
edizione speciale svedese/ capitolo 6 tomo 5 pag. 0024


DIRETTIVA 94/58/CE DEL CONSIGLIO del 22 novembre 1994 concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 84, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 189 C del trattato (3),

considerando che, nelle conclusioni del 25 gennaio 1993 sulla sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento marino nella Comunità, il Consiglio ha rilevato quanto sia importante l'elemento umano per un sicuro funzionamento delle navi;

considerando che, nella risoluzione dell'8 giugno 1993 per una politica comune della sicurezza dei mari (4), il Consiglio si è prefisso la scomparsa degli equipaggi non conformi alle norme e ha considerato prioritaria l'azione comunitaria volta a potenziare la formazione e l'istruzione grazie alla definizione di norme comuni per un livello minimo di formazione dei membri chiave dell'equipaggio, compreso il problema di una lingua comune a bordo delle navi comunitarie;

considerando che le norme per il rilascio di diplomi, brevetti e certificati di qualifica professionale della gente di mare differiscono da uno Stato membro all'altro e che tale diversità tra le normative nazionali in materia di formazione nel settore coperto dalla presente direttiva non garantisce sempre una formazione adeguata per rispondere alle esigenze della sicurezza marittima;

considerando che le direttive del Consiglio 89/48/CEE (5) e 92/51/CEE (6) relative ai sistemi generali di riconoscimento dei diplomi e delle formazioni professionali si applicano alle professioni marittime interessate dalla presente direttiva e contribuiscono a facilitare il rispetto degli obblighi del trattato per quanto riguarda l'abolizione tra gli Stati membri degli ostacoli alla libera circolazione delle persone e dei servizi;

considerando che il riconoscimento reciproco dei diplomi e dei certificati, come stabilito dalle direttive sui sistemi generali, non garantisce sempre una formazione armonizzata per tutta la gente di mare che opera a bordo delle varie navi che battono bandiera di uno Stato membro, incluse le navi iscritte nel registro Euros, non appena quest'ultimo sarà stato approvato dal Consiglio; che ciò è tuttavia essenziale dal punto di vista della sicurezza dei trasporti marittimi;

considerando che è pertanto necessario stabilire un livello minimo di formazione della gente di mare nella Comunità; che è opportuno che l'azione in tale settore si basi su norme in materia di formazione già approvate a livello internazionale, segnatamente sulla convenzione IMO del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia (convenzione STCW); che tutti gli Stati membri sono parti contraenti di tale convenzione;

considerando che la modifica della convenzione STCW del 22 maggio 1991 [risoluzione MSC 21 (59)] introduce la funzione di radiooperatore allo scopo di conformarsi alle prescrizioni GMDSS-requirements;

considerando che, per rafforzare la sicurezza dei mari ed evitare la perdita di vite umane e l'inquinamento marino, è opportuno migliorare la comunicazione fra i membri dell'equipaggio a bordo delle navi che navigano nelle acque comunitarie;

considerando che i membri dell'equipaggio a bordo delle navi passeggeri incaricati di assistere i passeggeri in situazioni di emergenza devono poter comunicare con i passeggeri; che, in questo contesto, devono essere prese in considerazione tutte le pertinenti disposizioni della risoluzione IMO A.770(18) sui requisiti minimi di formazione per i membri dell'equipaggio a bordo delle navi passeggeri incaricati di assistere i passeggeri in situazioni di emergenza;

considerando che gli equipaggi che svolgono le loro mansioni a bordo di navi cisterna che trasportano prodotti nocivi o carichi inquinanti dovrebbero essere in grado di prevenire efficacemente incidenti e affrontare situazioni di emergenza; che è pertanto assolutamente primordiale creare un adeguato collegamento ai fini della comunicazione tra il capitano, gli ufficiali e i marinai conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 8;

considerando che l'articolo 8, punto 3 è reso necessario dal fatto che le pertinenti norme, da definirsi mediante modifica della convenzione STCW del 1978, non sono ancora state approvate in sede di IMO;

considerando che devono essere adottate misure per garantire che la competenza della gente di mare in possesso di certificati rilasciati da paesi terzi corrisponda al livello richiesto dalla convenzione STCW;

considerando che, per conseguire tale obiettivo, dovrebbero essere definiti criteri comuni per il riconoscimento dei certificati esteri nella Comunità; che a tal fine il Consiglio dovrebbe decidere in merito a siffatti criteri deliberando conformemente alle disposizioni del trattato;

considerando che occorre istituire un comitato con il compito di assistere la Commissione nell'esecuzione dei compiti relativi all'attività di riconoscimento dei certificati rilasciati da istituti di formazione o amministrazioni di paesi terzi;

considerando che è necessario adottare provvedimenti per consentire alla gente di mare in servizio a bordo di navi battenti bandiera di uno Stato membro, incluse le navi iscritte nel registro Euros, non appena tale registro sarà stato approvato dal Consiglio, e in possesso di certificati non rilasciati in conformità della presente direttiva di continuare la loro attività per un periodo transitorio fino all'adozione dei criteri comuni e successivamente;

considerando che gli Stati membri, in qualità di autorità portuali, sono tenuti a rafforzare la sicurezza e la prevenzione dell'inquinamento nelle acque comunitarie controllando prioritariamente le navi battenti bandiera dei paesi terzi che non hanno ratificato la convenzione STCW o i cui equipaggi sono in possesso di certificati non riconosciuti ai sensi della presente direttiva, garantendo al riguardo che le navi battenti bandiera di uno Stato terzo non beneficino di un trattamento più favorevole;

considerando che è necessario prevedere procedure per adeguare la direttiva ai cambiamenti delle convenzioni e dei codici internazionali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva si applica alla gente di mare di cui alla presente direttiva che presta servizio a bordo di navi marittime battenti bandiera di uno Stato membro ad eccezione:

- delle navi da guerra, navi da guerra ausiliarie o altre navi appartenenti ad uno Stato membro o gestite da uno Stato membro esclusivamente a fini governativi e non commerciali;

- delle navi da pesca;

- delle imbarcazioni da diporto che non effettuano alcun traffico commerciale;

- delle imbarcazioni di legno di costruzione rudimentale.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i comandanti, gli ufficiali, i marinai facenti parte di una guardia in navigazione, i marinai facenti parte di una guardia in macchina, gli addetti qualificati alle imbarcazioni e alle zattere di salvataggio che svolgono le loro mansioni a bordo di una nave di cui all'articolo 1 ricevano una formazione almeno conforme ai requisiti della convenzione STCW, riportati nell'allegato della presente direttiva, e siano titolari del certificato definito nell'articolo 3.

Articolo 3

Un certificato è qualsiasi documento valido, a prescindere dalla denominazione con la quale sia noto, rilasciato dall'autorità competente di uno Stato membro o con l'autorizzazione di quest'ultima, abilitante il titolare ad assolvere le funzioni menzionate in detto documento o autorizzate dalle norme nazionali.

Articolo 4

Ai fini della presente direttiva si intende per:

a) «comandante» la persona che ha il comando di una nave;

b) «ufficiale» un membro dell'equipaggio, diverso dal comandante, nominato a tale funzione in forza di leggi o di regolamenti nazionali o, in mancanza di questi, in forza dei contratti collettivi o in base alle consuetudini;

c) «ufficiale di coperta» l'ufficiale qualificato al servizio sul ponte di comando;

d) «primo ufficiale» l'ufficiale di coperta gerarchicamente sotto il comandante e al quale compete il comando della nave qualora il comandante non sia in grado di assicurarlo;

e) «ufficiale di macchina» l'ufficiale qualificato al servizio nel locale macchine;

f) «direttore di macchina» l'ufficiale di macchina principale, responsabile della propulsione meccanica della nave;

g) «primo ufficiale di macchina» l'ufficiale di macchina gerarchicamente sotto il direttore di macchina e che diventa responsabile della propulsione meccanica della nave qualora il direttore di macchina non sia in grado di assicurarla;

h) «allievo ufficiale di macchina» la persona che sta effettuando l'addestramento per diventare ufficiale di macchina, designata come tale dalla legge nazionale o dai regolamenti;

i) «radiooperatore» la persona in possesso del certificato appropriato riguardante il sistema globale di soccorso e sicurezza in mare rilasciato o riconosciuto dall'autorità competente o dall'organismo designati da ciascuno Stato membro ai sensi delle disposizioni dei regolamenti Radio;

j) «marinaio» un membro dell'equipaggio della nave diverso dal comandante o dagli ufficiali;

k) «addetto qualificato alle imbarcazioni e alle zattere di salvataggio» il membro dell'equipaggio della nave in possesso del certificato di idoneità per i mezzi di salvataggio e i battelli di salvataggio rilasciato come documento distinto...

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