Council Directive 94/67/EC of 16 December 1994 on the incineration of hazardous waste
Published date | 31 December 1994 |
Subject Matter | Approximation of laws,Internal market - Principles,Environment |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 365, 31 December 1994 |
Direttiva 94/67/CE del Consiglio, del 16 dicembre 1994, sull'incenerimento dei rifiuti pericolosi
Gazzetta ufficiale n. L 365 del 31/12/1994 pag. 0034 - 0045
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 14 pag. 0186
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 14 pag. 0186
DIRETTIVA 94/67/CE DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 1994 sull'incenerimento dei rifiuti pericolosi
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 S, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale (2),
deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 189 C del trattato (3),
considerando che gli obiettivi ed i principi della politica ambientale della Comunità definiti all'articolo 130 R del trattato sono intesi in particolare a prevenire e a ridurre l'inquinamento intervenendo prioritariamente alla fonte ed applicando il principio «chi inquina paga»;
considerando che con la risoluzione del 7 maggio 1990 sulla politica dei rifiuti (4) il Consiglio invitava la Commissione a completare le sue proposte sugli inceneritori per rifiuti industriali, in quanto problema urgente;
considerando che l'incenerimento dei rifiuti pericolosi provoca emissioni che possono produrre inquinamento e quindi, laddove manchi un controllo adeguato, nuocere alla salute umana e all'ambiente; che in taluni casi può verificarsi un inquinamento transfrontaliero;
considerando che è pertanto necessaria un'azione preventiva per proteggere l'ambiente contro le emissioni pericolose dovute all'incenerimento dei rifiuti pericolosi;
considerando che le attuali divergenze tra le normative nazionali sull'incenerimento dei rifiuti pericolosi e, in alcuni casi, l'assenza di disposizioni in materia, giustificano un intervento a livello comunitario;
considerando che, in conformità dell'articolo 130 T del trattato, l'adozione della presente direttiva non impedisce ai singoli Stati membri di mantenere o di prendere provvedimenti che siano compatibili con il trattato, per una protezione ancora maggiore dell'ambiente;
considerando che l'articolo 4 della direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti (5), impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie al fine di garantire che i rifiuti siano recuperati o smaltiti senza mettere in pericolo la salute umana e senza danneggiare l'ambiente; che a tal fine l'articolo 9 di tale direttiva prescrive che qualsiasi impianto o impresa di trattamento dei rifiuti deve formare oggetto di un'autorizzazione dell'autorità competente, che indichi segnatamente le precauzioni da adottare;
considerando che gli articoli 3 e 4 della direttiva 84/360/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1984, concernente la lotta contro l'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti industriali (6), stabiliscono che deve essere richiesta un'autorizzazione preliminare per la gestione degli impianti industriali, appartenenti alle categorie elencate in allegato, tra cui gli impianti di incenerimento dei rifiuti;
considerando che gli impianti di incenerimento installati e mantenuti in esercizio a norma della presente direttiva sono destinati a ridurre, mediante un processo di ossidazione, i rischi connessi all'inquinamento derivante da rifiuti pericolosi, a diminuire la quantità e il volume dei rifiuti e a produrre residui che possano essere riutilizzati o eliminati in maniera sicura;
considerando che l'attuazione di un'elevata protezione ambientale presuppone l'adozione e l'osservanza di opportune condizioni di esercizio e valori limite delle emissioni degli impianti di incenerimento dei rifiuti pericolosi nella Comunità; che sono necessarie disposizioni specifiche per le emissioni di diossine e furani che è indispensabile ridurre utilizzando la tecnologia più avanzata;
considerando che sono necessarie tecniche di misurazione di grande precisione per controllare che le emissioni siano conformi ai valori limite di emissione e ai valori guida delle sostanze inquinanti;
considerando che è necessaria una protezione integrata dell'ambiente contro le emissioni causate dall'incenerimento di rifiuti pericolosi; che pertanto gli scarichi acquosi prodotti durante la depurazione dei gas di scarico possono essere evacuati solo dopo aver subito un trattamento separato, al fine di limitare il trasferimento dell'inquinamento da un vettore ambientale ad un altro; che i valori limite di emissione specifici per le sostanze inquinanti presenti nei suddetti scarichi acquosi dovrebbero essere fissati entro due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva;
considerando che devono essere previste disposizioni per i casi in cui sono superati i valori limite di emissione, nonché per i casi, tecnicamente inevitabili, di arresto, di cattivo funzionamento o di guasto dei dispositivi di depurazione;
considerando che il coincenerimento di rifiuti pericolosi in impianti non destinati principalmente all'incenerimento di rifiuti pericolosi non deve causare maggiori emissioni di sostanze inquinanti in quella parte del volume di gas di scarico dovuto a detto coincenerimento e che deve pertanto essere assoggettato ad adeguate limitazioni;
considerando che, per tutelare maggiormente la salute umana e l'ambiente è necessario adeguare rapidamente gli impianti di incenerimento esistenti ai valori limite di emissione stabiliti nella presente direttiva, onde evitare un aumento del trasferimento di rifiuti pericolosi in tali impianti;
considerando che è opportuno istituire un comitato incaricato di assistere la Commissione nell'esecuzione della presente direttiva e nel suo adeguamento al progresso scientifico e tecnico;
considerando che le relazioni in merito all'attuazione della presente direttiva costituiscono un importante elemento per informare la Commissione e gli Stati membri sui progressi compiuti nelle tecniche di controllo delle emissioni;
considerando che entro il 31 dicembre 2000 dovrebbero essere presentate al Consiglio proposte per rivedere i valori limite di emissione e le relative disposizioni della presente direttiva sulla scorta dei progressi tecnologici previsti, dell'esperienza nella gestione degli impianti di incenerimento e dei requisiti ambientali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
1. La presente direttiva ha lo scopo di stabilire misure e procedure finalizzate a prevenire o, qualora ciò non sia attuabile, a ridurre per quanto possibile gli effetti negativi dell'incenerimento dei rifiuti pericolosi sull'ambiente, in particolare l'inquinamento atmosferico, del suolo, delle acque superficiali e sotterranee, nonché i rischi per la salute umana che ne risultino, istituendo e mantenendo a tale scopo condizioni di esercizio e valori limite di emissione adeguati per gli impianti di incenerimento dei rifiuti pericolosi nella Comunità.
2. La presente direttiva lascia impregiudicate le altre normative comunitarie pertinenti, in particolare quelle sui rifiuti e sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori degli impianti di incenerimento.
Articolo 2
Ai fini della presente direttiva s'intende per:
1) «Rifiuto pericoloso»: qualsiasi rifiuto solido o liquido quale definito all'articolo 1, paragrafo 4 della direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi (1).
I seguenti rifiuti pericolosi sono tuttavia esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva:
- i rifiuti liquidi combustibili, ivi compresi gli oli usati come definiti all'articolo 1 della direttiva 75/439/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente l'eliminazione degli oli usati (2), a condizione che siano soddisfatti i tre criteri seguenti:
i) il tenore di massa degli idrocarburi aromatici policlorurati, per esempio bifenili policlorurati (PCB) o fenolo pentaclorurato (PCP) ammonti a concentrazioni non superiori a quelle fissate nella pertinente legislazione comunitaria,
ii) questi rifiuti non siano resi pericolosi per il fatto di contenere altri costituenti elencati nell'allegato II della direttiva 91/689/CEE in quantità o concentrazioni incompatibili con gli obiettivi previsti all'articolo 4 della direttiva 75/442/CEE (3), e iii) il potere calorifico netto ammonti ad almeno 30 MJ per chilogrammo;
- qualsiasi rifiuto liquido combustibile che non può causare, nei gas derivanti dalla sua combustione, emissioni diverse da quelle causate dal gasolio come definito nell'articolo 1, paragrafo 1 della direttiva 75/716/CEE (4), oppure una concentrazione delle emissioni più elevata di quella risultante dalla combustione del gasolio così definito;
- rifiuti pericolosi derivanti dalle prospezioni e dallo sfruttamento di giacimenti petroliferi o di gas attraverso impianti off-shore, che vengano inceneriti a bordo;
- rifiuti urbani contemplati dalle direttive 89/369/CEE (1) e 89/429/CEE (2);
- fanghi di fogna derivanti dal trattamento di acque reflue urbane che non siano resi pericolosi per il fatto di contenere costituenti elencati nell'allegato II della direttiva 91/689/CEE in quantità o in concentrazioni, che saranno definite dagli Stati membri finché non sarà stato elaborato l'elenco di rifiuti pericolosi di cui all'articolo 1, paragrafo 4 di detta direttiva, incompatibili con gli obiettivi previsti dall'articolo 4 della direttiva 75/442/CEE. Tale esclusione lascia impregiudicate le disposizioni della direttiva 86/278/CEE (3).
2) «Impianto di incenerimento»: qualsiasi impianto tecnico utilizzato per l'incenerimento di rifiuti pericolosi mediante ossidazione con o senza recupero del calore prodotto dalla combustione, compreso il pretrattamento, nonché la pirolisi o altri procedimenti di trattamento termico, per esempio il procedimento del plasma, sempreché i relativi prodotti siano successivamente inceneriti. In questa...
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