Council Directive 94/74/EC of 22 December 1994 amending Directive 92/12/EEC on the general arrangements for products subject to excise duty and on the holding, movement and monitoring of such products, Directive 92/81/EEC on the harmonization of the structures of excise duties on mineral oils and Directive 92/82/EEC on the approximation of the rates of excise duties on mineral oils

Published date31 December 1994
Subject MatterInternal market - Principles,Approximation of laws,Taxation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 365, 31 December 1994
EUR-Lex - 31994L0074 - IT 31994L0074

Direttiva 94/74/CE del Consiglio del 22 dicembre 1994 che modifica la direttiva 92/12/CEE relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, la direttiva 92/81/CEE relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali e la direttiva 92/82/CEE relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sugli oli minerali

Gazzetta ufficiale n. L 365 del 31/12/1994 pag. 0046 - 0051
edizione speciale finlandese: capitolo 9 tomo 3 pag. 0003
edizione speciale svedese/ capitolo 9 tomo 3 pag. 0003


DIRETTIVA 94/74/CE DEL CONSIGLIO del 22 dicembre 1994 che modifica la direttiva 92/12/CEE relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, la direttiva 92/81/CEE relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali e la direttiva 92/82/CEE relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sugli oli minerali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 99,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che è opportuno escludere il regime doganale di esportazione dal regime sospensivo «accise» per poter garantire, nel quadro del regime di circolazione in materia di accise, i rischi inerenti alla circolazione dal luogo di spedizione dei prodotti fino all'ufficio di uscita dalla Comunità;

considerando che, quando la spedizione di prodotti soggetti ad accisa dà luogo ad una dichiarazione di immissione in un regime di transito interno o in un regime della convenzione TIR o ATA, è opportuno stabilire che tale dichiarazione equivalga ad un documento di accompagnamento in materia di accise;

considerando che, per la circolazione dei prodotti soggetti ad accisa già immessi in consumo in uno Stato membro e destinati a questo medesimo Stato attraverso il territorio di un altro Stato membro, è opportuno utilizzare il documento di accompagnamento semplificato, di cui al regolamento (CEE) n. 3649/92 della Commissione (4);

considerando che è opportuno annotare sul documento di accompagnamento tutte le perdite verificatesi nel corso della circolazione intracomunitaria, per poter effettuare un appuramento corretto di detto documento e che si devono determinare con precisione la forma e il contenuto di tali annotazioni;

considerando che è opportuno fissare una garanzia facoltativa in luogo delle garanzie attualmente esistenti, fornita dal trasportatore o dal proprietario dei prodotti, per limitare i rischi inerenti alla circolazione intracomunitaria;

considerando che è opportuno stabilire eventualmente una dispensa dalla garanzia in materia di circolazione intracomunitaria di oli minerali per via marittima o mediante condotte;

considerando che occore consentire, mediante una modifica da apportare al documento amministrativo di accompagnamento, l'indicazione di un nuovo destinatario o di un nuovo luogo di consegna;

considerando che è opportuno stabilire le condizioni che lo speditore di oli minerali deve rispettare per poter non compilare la rubrica del documento di accompagnamento relativa al destinatario quando quest'ultimo non è noto al momento della spedizione;

considerando che è opportuno prevedere la possibilità di adottare provvedimenti complementari in materia di controlli a campione, per rafforzare la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri;

considerando che è opportuno prevedere eventualmente che le informazioni contenute negli esemplari del documento di accompagnamento destinati alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione e di quello di destinazione possano essere trasmesse con mezzi informatici;

considerando che è opportuno prevedere che l'esemplare da rinviare allo speditore sia trasmesso via fax, per garantire una più rapida conclusione dell'operazione;

considerando che è opportuno snellire la procedura di appuramento del documento di accompagnamento per i prodotti soggetti ad accisa che circolano regolarmente tra depositi fiscali situati in due Stati membri;

considerando la necessità di precisare che l'utilizzazione di marchi fiscali o di marchi nazionali di riconoscimento deve lasciare impregiudicate le disposizioni fissate dagli Stati membri per assicurare la corretta applicazione delle disposizioni fiscali vigenti e evitare qualsiasi frode, evasione e abuso;

considerando che è opportuno stabilire le condizioni alle quali le forze armate e gli altri organismi possono beneficiare di un esonero dalle accise;

considerando che è necessario, ai fini dell'efficace funzionamento del mercato interno, definire i prodotti che rientrano nella categoria degli oli minerali;

considerando che occorre definire i prodotti che rientrano nella categoria degli oli minerali e che devono essere sottoposti al regime generale di controllo delle accise;

considerando che è opportuno consentire il rimborso delle accise versate per oli minerali contaminati o accidentalmente mescolati che sono rinviati in un deposito fiscale per fini di trattamento;

considerando che è opportuno concedere un esonero obbligatorio a livello comunitario per gli oli minerali iniettati negli altiforni per la riduzione chimica, per evitare distorsioni di concorrenza derivanti da regimi nazionali di imposizione diversi;

considerando che è opportuno stabilire esplicitamente che gli oli minerali immessi in consumo in uno Stato membro contenuti nei serbatoi degli autoveicoli e destinati ad essere utilizzati come carburante da tali veicoli sono esonerati dall'accisa in un altro Stato membro per non ostacolare la libera circolazione delle persone e delle merci e per evitare doppie imposizioni;

considerando che è opportuno aggiornare i codici NC relativi alle benzine con piombo e senza piombo, in funzione delle modifiche apportate all'ultima...

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