Council Directive 95/18/EC of 19 June 1995 on the licensing of railway undertakings

Coming into Force27 June 1995
End of Effective Date16 June 2015
Celex Number31995L0018
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1995/18/oj
Published date27 June 1995
Date19 June 1995
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 143, 27 June 1995
EUR-Lex - 31995L0018 - IT 31995L0018

Direttiva 95/18/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie

Gazzetta ufficiale n. L 143 del 27/06/1995 pag. 0070 - 0074


DIRETTIVA 95/18/CE DEL CONSIGLIO del 19 giugno 1995 relativa alle licenze delle imprese ferroviarie

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 75,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 C del trattato (3),

considerando che il mercato interno consiste in uno spazio senza frontiere interne in cui è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;

considerando che, nell'applicare al settore dei trasporti ferroviari il principio della libertà di prestare servizi, occorre tener conto delle caratteristiche peculiari di tale settore;

considerando che la direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie (4), prevede taluni diritti di accesso nel trasporto ferroviario internazionale per le imprese ferroviarie e le associazioni internazionali di imprese ferroviarie;

considerando che per garantire in tutta la Comunità un'applicazione uniforme e non discriminatoria dei diritti d'accesso all'infrastruttura ferroviaria è opportuno introdurre una licenza per le imprese ferroviarie, allorché esse effettuano i servizi di cui all'articolo 10 della direttiva 91/440/CEE;

considerando che è opportuno mantenere l'ambito d'applicazione della direttiva 91/440/CEE, comprese le eccezioni in essa previste per i servizi regionali, urbani ed extraurbani, precisando tuttavia che le operazioni di trasporto mediante servizi di navetta attraverso il tunnel sotto la Manica sono anch'esse escluse dall'ambito d'applicazione;

considerando che, in tale ottica, la licenza rilasciata da uno Stato membro deve essere riconosciuta valida in tutta la Comunità;

considerando che le condizioni comunitarie di accesso all'infrastruttura ferroviaria o per il transito saranno regolate da altre disposizioni della legislazione comunitaria;

considerando che, tenuto conto del principio di sussidiarietà e allo scopo di garantire la necessaria uniformità e trasparenza, è opportuno che la Comunità stabilisca i principi generali di tale sistema di licenzia, lasciando agli Stati membri la responsabilità del rilascio e della gestione delle licenze;

considerando che, per garantire servizi adeguati e sicuri, è necessario che un'impresa ferroviaria soddisfi in qualsiasi momento taluni requisiti in materia di onorabilità, capacità finanziaria e competenza professionale;

considerando che, ai fini della tutela degli utenti e dei terzi, è importante garantire che le imprese ferroviarie siano sufficientemente assicurate o abbiano adottato misure equivalenti riguardo alla copertura dei rischi di responsabilità civile;

considerando che è opportuno risolvere in questo stesso contesto le questioni della sospensione o della revoca della licenza, nonché del rilascio di licenze temporanee;

considerando che l'impresa ferroviaria rimane peraltro tenuta a rispettare le disposizioni nazionali e comunitarie relative all'esercizio di servizi ferroviari, imposte in modo non discriminatorio e volte a garantire che essa sia in grado di esercitare in piena sicurezza la propria attività su percorsi specifici;

considerando che per garantire l'efficiente funzionamento dei trasporti ferroviari internazionali è necessario che le imprese ferroviarie rispettino gli accordi in vigore in tale settore;

considerando infine che le procedure per il rilascio alle imprese ferroviarie delle licenze di esercizio, come pure le procedure per il mantenimento e la modifica di queste ultime, devono rispondere ad un intento generale di trasparenza e di non discriminazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

SEZIONE I

Obiettivo e ambito di applicazione

Articolo 1

1. La presente direttiva riguarda i criteri che disciplinano il rilascio, la proroga o la modifica ad opera di uno Stato membro delle licenze destinate alle imprese ferroviarie che sono stabilite o si stabiliranno nella Comunità, qualora effettuino i servizi di cui all'articolo 10 della direttiva 91/440/CEE alle condizioni...

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