Council Directive 95/23/EC of 22 June 1995 amending Directive 64/433/EEC on conditions for the production and marketing of fresh meat

Published date11 October 1995
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 243, 11 October 1995
EUR-Lex - 31995L0023 - IT

Direttiva 95/23/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, che modifica la direttiva 64/433/CEE relativa alle condizioni sanitarie per la produzione e l'immissione sul mercato di carni fresche

Gazzetta ufficiale n. L 243 del 11/10/1995 pag. 0007 - 0013


DIRETTIVA 95/23/CE DEL CONSIGLIO

del 22 giugno 1995

che modifica la direttiva 64/433/CEE relativa alle condizioni sanitarie per la produzione e l'immissione sul mercato di carni fresche

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che la direttiva 64/433/CEE (4) ha stabilito le norme concernenti la produzione e l'immissione sul mercato delle carni fresche di bovini, suini, ovini e caprini, nonché dei solipedi domestici;

considerando che le disposizioni relative agli stabilimenti di capacità limitata e che ne autorizzano il riconoscimento in base a criteri strutturali e infrastrutturali semplificati dovrebbero essere ulteriormente semplificate per tener conto di situazioni particolari, in applicazione del principio di sussidiarietà;

considerando che è opportuno precisare le condizioni sanitarie per la produzione e l'immissione sul mercato di frattaglie sezionate;

considerando che le disposizioni relative al documento di accompagnamento possono essere semplificate;

considerando che le carni provenienti da stabilimenti di capacità limitata - allorché sono prodotte e immesse sul mercato - devono soddisfare unicamente i requisiti igienici generali e non possono quindi essere contrassegnate con il bollo comunitario ed essere oggetto di scambi;

considerando che i massimali di lavorazione previsti per i macelli e i laboratori di sezionamento di capacità limitata devono essere allineati a quelli stabiliti dalla direttiva 92/120/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativa alla concessione di deroghe temporanee e limitate alle norme sanitarie specifiche per la produzione e la commercializzazione di alcuni prodotti d'origine animale (5);

considerando tuttavia che, nell'applicare detti limiti è opportuno tener conto di talune situazioni specifiche;

considerando che l'esperienza ha mostrato che è necessario modificare la direttiva 64/433/CEE riguardo a taluni punti tecnici che, nell'applicazione pratica, hanno posto problemi,

HA ADOTTATO LA SEGUENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 64/433/CEE è così modificata:

1) All'articolo 2, è aggiunta la seguente lettera:

«o) centro di riconfezionamento: un laboratorio o un deposito in cui si effettuano le operazioni di raggruppamento e/o di reimballaggio di carni confezionate destinate all'immissione sul mercato.»

2) All'articolo 3, il paragrafo 1 è modificato come segue:

a) al punto A, il testo della lettera a) è sostituito dal seguente:

«a) siano ottenute in un macello che soddisfi le condizioni di cui all'allegato I, capitoli I e II, e sia riconosciuto e controllato a norma dell'articolo 10;»

b) al punto A, lettera f):

ba) il punto ii) è sostituito dal seguente:

«ii) di un documento di accompagnamento commerciale, restando inteso che esso dovrà:

- essere rilasciato dallo stabilimento di spedizione;

- oltre alle indicazioni previste all'allegato I, capitolo X, punto 50, recare il marchio del numero di riconoscimento veterinario dello stabilimento riconosciuto e, per le carni congelate, recare chiaramente l'indicazione del mese e dell'anno di congelazione;

- per le carni destinate alla Finlandia e la Svezia, recare una delle indicazioni previste nell'allegato IV, parte IV, terzo trattino;

- essere conservato dal destinatario per poter essere presentato all'autorità competente, su richiesta di quest'ultima. Se si tratta di dati informatici, questi devono essere stampati a richiesta di detta autorità;»

bb) il testo dell'ultimo comma è sostituito dal seguente:

«A richiesta dell'autorità competente dello Stato membro di destinazione dovrà essere prodotto un attestato sanitario qualora le carni sono destinate ad essere esportate verso un paese terzo dopo trasformazione. Le spese sostenute per tale attestato sono a carico degli operatori;»

c) al punto B:

- il testo della parte introduttiva è sostituito dal seguente:

«B. Le pezzature inferiori a quelle di cui al punto A o le carni disossate, siano esse confezionate o meno:»;

- alle lettere a) e b) dopo la parola «disossate» sono aggiunte le parole «o confezionate»;

d) al punto C:

- al primo comma il testo della seconda frase è sostituito dal seguente:

«Per le frattaglie intere devono ricorrere i requisiti di cui ai punti A e B.»;

- al primo comma, ultima frase, il termine «a fette» è soppresso;

- il secondo comma è soppresso;

e) al punto D, lettera b) è aggiunta la frase seguente:

«In tal caso, il numero di riconoscimento veterinario del magazzino frigorifero deve figurare sul documento di accompagnamento commerciale.»;

f) è aggiunto il seguente punto:

«F. le carni fresche che sono disimballate e reimballate in uno stabilimento diverso da quello in cui sono state confezionate:

a) rispondano ai requisiti di cui ai punti A, B, C e D;

b) siano disimballate e reimballate in un centro di imballaggio che soddisfi i requisiti di cui all'allegato I, capitolo I, riconosciuto e controllato a norma dell'articolo 10.»

3) Il testo dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

A. A decorrere dal 1° gennaio 1995 gli Stati membri, in deroga all'articolo 3, possono autorizzare l'immissione sul mercato, ai fini della...

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