Council Directive 95/29/EC of 29 June 1995 amending Directive 91/628/EEC concerning the protection of animals during transport

Published date30 June 1995
Subject MatterEggs and poultry,Transport,Veterinary legislation,Approximation of laws,Internal market - Principles
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 148, 30 June 1995
EUR-Lex - 31995L0029 - IT 31995L0029

Direttiva 95/29/CE del Consiglio, del 29 giugno 1995, che modifica la direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto

Gazzetta ufficiale n. L 148 del 30/06/1995 pag. 0052 - 0063


DIRETTIVA 95/29/CE DEL CONSIGLIO del 29 giugno 1995 che modifica la direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che l'articolo 13, paragrafo 1 della direttiva 91/628/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto (4), stabilisce che la Commissione deve presentare una relazione, corredata da eventuali proposte sulle durate massime di trasporto di taluni tipi di animali, gli intervalli di alimentazione e abbeveraggio, i periodi di riposo, lo spazio minimo e le norme che devono rispettare i mezzi adibiti al trasporto di taluni tipi di animali;

considerando che secondo la relazione della Commissione sulla base di un parere del comitato scientifico veterinario, è possibile stabilire, per taluni tipi di animali, delle norme in materia basandosi sulle conoscenze scientifiche e sull'esperienza costante;

considerando che taluni Stati membri hanno regolamentato le durate di trasporto, gli intervalli ai quali gli animali devono essere nutriti ed abbeverati, i periodi di riposo, nonché lo spazio, di cui dispongono; che in certi casi tali norme sono estremamente dettagliate e taluni Stati membri se ne avvalgono per imporre restrizioni agli scambi intracomunitari di animali vivi; che gli operatori del settore dei trasporti di animali devono potersi basare su criteri ben definiti, che permettano loro di esercitare l'attività su scala comunitaria senza violare le diverse norme nazionali;

considerando che, per eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi di animali vivi e consentire il buon funzionamento delle organizzazioni di mercato in questione, garantendo nel contempo un livello soddisfacente di protezione degli animali, è necessario modificare, nell'ambito del mercato interno, le norme stabilite dalla direttiva 91/628/CEE allo scopo di armonizzare la durata massima del trasporto e gli intervalli di alimentazione e di abbeveraggio, i periodi di riposo, nonché lo spazio disponibile per taluni tipi di animali;

considerando che è inoltre opportuno autorizzare gli Stati membri di prevedere delle condizioni di durata di viaggio più rigorose per gli animali destinati al macello qualora si tratti di trasportarli fra due luoghi, di partenza e di destinazione, situati sul loro territorio, e ciò nel rispetto delle disposizioni generali del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 91/628/CEE è modificata come segue:

1) Il testo dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) è sostituito dal seguente:

«a) - ai trasporti privi di qualsiasi carattere commerciale e ad ogni singolo animale accompagnato da una persona fisica che ne ha la responsabilità durante il trasporto,

- ai trasporti di animali domestici di compagnia che accompagnano il loro padrone nel corso d'un viaggio privato.»

2) All'articolo 2, paragrafo 2,

a) alla lettera e), quarta e quinta riga, il membro di frase «e stabulati per almeno 10 ore», è sostituito dal seguente: «e stabulati per 24 ore,»;

b) sono aggiunte le seguenti lettere:

«h) «periodo di riposo»: un periodo continuo, nel corso del viaggio, durante il quale gli animali non sono spostati con un mezzo di trasporto;

i) «trasportatore»: qualsiasi persona fisica o giuridica che trasporta animali - per conto proprio, ovvero - per conto terzi, ovvero - che mette a tal fine un mezzo di trasporto a disposizione di terzi,

detto trasporto deve avere carattere commerciale ed essere effettuato a scopo di lucro.»

3) All'articolo 3, paragrafo 1 è inserita la seguente lettera:

«a) bis - lo spazio (densità di carico) per gli animali sia almeno conforme ai dati fissati nel capitolo VI dell'allegato in ordine agli animali e ai mezzi di trasporto menzionati in tale capitolo,

- le durate del trasporto e del periodo di riposo, nonché gli intervalli di alimentazione e abbeveraggio per taluni tipi di animali, siano conformi alle norme stabilite nel capitolo VII dell'allegato, in ordine agli animali menzionati in tale capitolo, fatte salve le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3820/85 (*).

(*) GU n. L 370 del 31. 12. 1985, pag 1.»

4) Il testo dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5 A. Gli Stati membri provvedono affinché:

1) ogni trasportatore:

a) sia stato:

i) registrato in modo da permettere alla competente autorità di individuarlo rapidamente in caso di inosservanza delle prescrizioni della presente direttiva;

ii) oggetto di un'autorizzazione valida per tutti i trasporti di animali vertebrati effettuati su uno dei territori elencati nell'allegato I della direttiva 90/675/CEE e rilasciata dall'autorità competente dello Stato membro in cui detta persona è stabilita ovvero, qualora si tratti di un'impresa stabilita in un paese terzo, da un'autorità competente di uno Stato membro dell'Unione, purché il responsabile dell'impresa di trasporto abbia sottoscritto l'impegno di rispettare le prescrizioni della normativa veterinaria comunitaria vigente.

Tale impegno precisa segnatamente che:

- il trasportatore di cui al punto 2 ha adottato tutte le misure necessarie per conformarsi alle prescrizioni della presente direttiva fino al luogo di destinazione e, in particolare, in caso di esportazione verso i paesi terzi, al luogo di destinazione, quale definito dalla relativa legislazione comunitaria;

- fatte salve le disposizioni del capitolo I, sezione A, punto 6, lettera b) dell'allegato, la persona di cui al seguente punto 2, lettera a) possiede una formazione specifica acquisita presso l'impresa o presso un organismo di formazione, ovvero vanta un'esperienza pratica equivalente per procedere alla manipolazione e al trasporto di animali vertebrati nonché per prestare, se necessario, l'assistenza appropriata agli animali trasportati;

b) non trasporti o non faccia trasportare animali in condizioni tali da poterli esporre a lesioni o a sofferenze inutili;

c) utilizzi per trasporto di animali contemplati dalla presente direttiva, dei mezzi di trasporto tali da garantire il rispetto delle prescrizioni comunitarie...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT