Council Directive 95/63/EC of 5 December 1995 amending Directive 89/655/EEC concerning the minimum safety and health requirements for the use of work equipment by workers at work (second individual Directive within the meaning of Article 16 (1) of Directive 89/391/EEC)

Published date30 December 1995
Subject MatterSafety at work and elsewhere,public health,Social provisions,Internal market - Principles
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 335, 30 December 1995
EUR-Lex - 31995L0063 - IT 31995L0063

Direttiva 95/63/CE del Consiglio, del 5 dicembre 1995, che modifica la direttiva 89/655/CEE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori il lavoro (seconda direttiva particolare a norma dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE)

Gazzetta ufficiale n. L 335 del 30/12/1995 pag. 0028 - 0036


DIRETTIVA 95/63/CE DEL CONSIGLIO

del 5 dicembre 1995

che modifica la direttiva 89/655/CEE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso della attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare a norma dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 118 A,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 C (3),

considerando che l'articolo 118 A del trattato prevede che il Consiglio adotti, mediante direttiva, prescrizioni minime per promuovere il miglioramento in particolare dell'ambiente di lavoro, per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori;

considerando che tali direttive, a norma dell'articolo precitato, evitano di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici tali da ostacolare la creazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese;

considerando che l'osservanza dei requisiti minimi intesi a garantire un più elevato livello di sicurezza e di salute nell'uso delle attrezzature di lavoro è essenziale ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori;

considerando che occorre quindi che gli Stati membri prendano misure per facilitare l'attuazione delle disposizioni della presente direttiva da parte delle imprese, ed in particolare delle piccole e medie imprese; che tali misure possono comprendere azioni di formazione e di informazione adeguate alle caratteristiche dei vari settori economici;

considerando che le disposizioni adottate a norma dell'articolo 118 A del trattato non ostano a che ciascuno Stato membro mantenga e stabilisca misure, compatibili con il trattato, per una maggiore protezione delle condizioni di lavoro;

considerando che l'articolo 9, paragrafo 1 della direttiva 89/655/CEE (4), prevede l'aggiunta all'allegato di prescrizioni minime supplementari applicabili ad attrezzature di lavoro di cui al punto 3 dell'allegato, secondo la procedura di cui all'articolo 118 A del trattato;

considerando che la presente direttiva deve limitarsi a definire gli obiettivi da raggiungere e i principi da rispettare, lasciando agli Stati membri la scelta delle modalità atte a garantire, nelle legislazioni nazionali, l'osservanza e il miglioramento di tali disposizioni;

considerando che gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali e tenendo conto delle legislazioni e/o prassi nazionali, fisseranno le modalità che consentono di raggiungere un livello di sicurezza corrispondente agli obiettivi stabiliti nell'allegato II della presente direttiva;

considerando che la presente direttiva costituisce un elemento concreto nell'ambito della realizzazione della dimensione sociale del mercato interno,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 89/655/CEE è modificata come segue:

1) L'articolo 4 è modificato come segue:

a) al paragrafo 1 lettera a) ii) e lettera b), la cifra «I» è inserita dopo i termini «all'allegato»;

b) al paragrafo 1 è inserito il punto seguente:

«c) fatta salva la lettera a) i) e in deroga alla lettera a) ii) e alla lettera b), attrezzature di lavoro specifiche soggette alle prescrizioni del punto 3 dell'allegato I che, già messe a disposizione dei lavoratori nell'impresa e/o stabilimento alla data del 5 dicembre 1998, soddisfano al massimo quattro anni dopo tale data le prescrizioni minime previste nell'allegato I»;

c) è aggiunto il paragrafo seguente:

«3. Gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali e tenendo conto delle legislazioni e/o prassi nazionali, fissano le modalità che consentono di raggiungere un livello di sicurezza corrispondente agli obiettivi stabiliti dalle disposizioni dell'allegato II.»

2) È inserito l'articolo seguente:

«Articolo 4 bis

Verifiche delle attrezzature di lavoro

1. Il datore di lavoro vigila affinché le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a una verifica iniziale (dopo l'installazione e prima di metterle in esercizio) da parte di personale competente a norma delle legislazioni e/o prassi nazionali e a una verifica dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento.

2. Il datore di lavoro vigila affinché le attrezzature di lavoro soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose, siano sottoposte:

- a verifiche periodiche e, ove necessario, a collaudi periodici, da parte di personale competente, a norma delle legislazioni e/o prassi nazionali;

- a verifiche eccezionali da parte di personale competente a norma delle legislazioni e/o prassi nazionali ogniqualvolta intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza dell'attrezzatura di lavoro, quali trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali, periodi...

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