Council Directive 95/69/EC of 22 December 1995 laying down the conditions and arrangements for approving and registering certain establishments and intermediaries operating in the animal feed sector and amending Directives 70/524/EEC, 74/63/EEC, 79/373/EEC and 82/471/EEC

Published date30 December 1995
Subject MatterApproximation of laws,Animal feedingstuffs
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 332, 30 December 1995
EUR-Lex - 31995L0069 - IT 31995L0069

Direttiva 95/69/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti e intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali e che modifica le direttive 70/524/CEE, 74/63/CEE, 79/373/CEE e 82/471/CEE

Gazzetta ufficiale n. L 332 del 30/12/1995 pag. 0015 - 0032


DIRETTIVA 95/69/CE DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 1995

che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti e intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali e che modifica le direttive 70/524/CEE, 74/63/CEE, 79/373/CEE e 82/471/CEE

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

(1) considerando che la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (4), ha stabilito le condizioni minime che devono essere soddisfatte dai fabbricanti di taluni additivi, premiscele e alimenti composti contenenti tali additivi e dagli intermediari;

(2) considerando che la normativa sopra menzionata riserva esclusivamente ai fabbricanti iscritti in un elenco nazionale la produzione o l'utilizzazione di talune categorie di additivi, premiscele e alimenti composti contenenti tali prodotti;

(3) considerando che le persone che detengono merci rientranti nel campo d'applicazione della presente direttiva allo scopo precipuo della loro promozione commerciale o del loro trasporto non devono essere considerate intermediari ai sensi della presente direttiva;

(4) considerando che nell'ottica del funzionamento del mercato interno è opportuno sopprimere talune disposizioni di carattere opzionale che consentono ancora agli Stati membri deroghe alle disposizioni comunitarie applicabili al settore in questione nonché precisare i criteri per il riconoscimento o la registrazione dei fabbricanti o degli intermediari e ciò al fine di evitare distorsioni di concorrenza dovute ad applicazioni ed interpretazioni difformi, da uno Stato membro all'altro, delle preesistenti condizioni per il riconoscimento nonché di prevenire eventuali effetti negativi sulla salute umana e degli animali e sull'ambiente, tenuto conto dei rischi causati dall'utilizzazione di certi additivi;

(5) considerando che, per evitare la presenza di talune sostanze particolarmente indesiderabili negli alimenti per animali, la direttiva 74/63/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1973, relativa alla fissazione di quantità massime per le sostanze e per i prodotti indesiderabili negli alimenti per gli animali (5), intende limitare a un livello accettabile il tenore di tali sostanze e prodotti in talune materie prime; che la sopra menzionata normativa, inoltre, riserva esclusivamente l'impiego delle materie prime in questione alle persone che dispongono di competenze, impianti e attrezzature per le operazioni di diluizione atti a garantire il rispetto dei tenori massimi previsti dalla direttiva per i diversi tipi di alimenti composti;

(6) considerando che devono ottenere il riconoscimento anche gli stabilimenti che producono le sostanze enumerate nella direttiva 82/471/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali (6), nonché gli intermediari;

(7) considerando che, allo scopo di garantire la qualità del prodotto e prevenire la presenza di residui di certi additivi nei prodotti animali o di tenori elevati di alcune sostanze indesiderabili conseguenti ad una fabbricazione non corretta, occorre procedere al riconoscimento o alla registrazione di tutti i fabbricanti di additivi, di premiscele, di alimenti composti nonché di taluni prodotti contemplati dalla direttiva 82/471/CEE, nonché degli intermediari, sulla base di criteri uniformi e precisi;

(8) considerando che il livello dei requisiti necessari all'esercizio delle attività previste dalla presente direttiva deve corrispondere ai rischi connessi alla fabbricazione o all'utilizzazione da parte degli stabilimenti degli additivi e delle premiscele enumerati nella direttiva 70/524/CEE, dei prodotti contemplati dalla direttiva 82/471/CEE e delle materie prime contenenti le sostanze o i prodotti indesiderabili elencati nella direttiva 74/63/CEE;

(9) considerando che occorre che gli stabilimenti che intendono fabbricare o utilizzare prodotti ritenuti sensibili dalla presente direttiva siano riconosciuti preventivamente in base a condizioni molto rigorose che garantiscano la protezione della salute umana, degli animali e la tutela dell'ambiente; che tuttavia in casi eccezionali gli Stati membri possono decidere di non riconoscere una categoria specifica di stabilimenti a condizione che simili misure non ostacolino la libera circolazione dei prodotti agricoli nel territorio degli Stati membri della Comunità; che, invece, per gli stabilimenti che utilizzano prodotti non sensibili è sufficiente la semplice registrazione fondata sull'impegno dei medesimi di rispettare alcune condizioni; che siffatta distinzione deve applicarsi altresì agli intermediari che provvedono al condizionamento, all'imballaggio, al magazzinaggio o immettono sul mercato additivi, premiscele di additivi o prodotti di cui alla direttiva 82/471/CEE;

(10) considerando che, per quanto attiene ai principi fondamentali, la nuova normativa deve essere applicata indistintamente, per motivi di parità di trattamento, sia agli stabilimenti che immettono in commercio i loro prodotti sia ai fabbricanti allevatori che fabbricano alimenti esclusivamente per il loro bestiame; che questi ultimi devono tuttavia beneficiare di taluni sgravi in considerazione delle condizioni particolari in cui svolgono la loro attività;

(11) considerando che va prevista la possibilità di modificare o di ritirare il riconoscimento in caso di cessazione o di modifica dell'attività dello stabilimento o qualora quest'ultimo non soddisfi più una delle condizioni essenziali richieste per l'esercizio della sua attività; che tali norme devono essere applicate, mutatis mutandis, alla registrazione;

(12) considerando che la concessione dei riconoscimenti può comportare il diritto alla riscossione di canoni negli Stati membri; che successivamente sarà opportuno armonizzare i livelli di tali canoni al fine di evitare distorsioni di concorrenza; che tale armonizzazione rientrerà nel quadro generale della futura normativa comunitaria riguardante i canoni o tasse da riscuotere nel settore dell'alimentazione degli animali;

(13) considerando che è necessario affidare alla Commissione il compito di adottare le modalità d'applicazione della presente direttiva, ivi comprese le condizioni per il riconoscimento e la registrazione degli stabilimenti ubicati nei paesi terzi;

(14) considerando che, per i casi in cui il Consiglio conferisce alla Commissione competenze in ordine all'applicazione delle norme concernenti le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione degli stabilimenti in questione, occorre prevedere una procedura di stretta cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito del comitato permanente degli alimenti per animali, istituito con la decisione 70/372/CEE del Consiglio (1);

(15) considerando che per assicurare una maggiore trasparenza è opportuno riunire in un unico testo le condizioni e la modalità per il riconoscimento e la registrazione degli stabilimenti nel settore dell'alimentazione degli animali; che ciò implica un adeguamento della normativa vigente;

(16) considerando che il riconoscimento o la registrazione dei fabbricanti offrirà agli Stati membri la possibilità di controllarli ed eventualmente di intervenire nel caso di uso illecito delle sostanze, in particolare nel caso di utilizzazione di sostanze vietate quali gli ormoni o i ss-agonisti; che spetta agli Stati membri accertarsi preventivamente che gli stabilimenti soggetti al riconoscimento soddisfino realmente i requisiti minimi previsti dalla direttiva per l'esercizio delle attività in questione; che le autorità nazionali preposte al controllo devono altresì verificare successivamente, mediante controlli appropriati, che gli stabilimenti riconosciuti e quelli registrati nonché gli intermediari rispettino le condizioni stabilite; che dette disposizioni devono essere applicate senza pregiudizio della normativa comunitaria che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore della nutrizione animale;

(17) considerando che è necessario adottare misure a livello comunitario intese a garantire in modo più soddisfacente la qualità e la sicurezza degli alimenti per animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPITOLO I CAMPO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

1. La presente direttiva fissa le condizioni e le modalità applicabili a talune categorie di stabilimenti e di intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali ai fini dell'esercizio delle attività descritte rispettivamente negli articoli 2 e 7 nonché negli articoli 3 e 8.

2. La presente direttiva si applica fatte salve le disposizioni comunitarie concernenti l'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione degli animali.

3. Ai fini della presente direttiva si intende per:

a) «immissione in commercio»: la detenzione di prodotti ai fini della vendita, compresa l'offerta, o di qualsiasi altra forma di trasferimento, gratuito o oneroso, a terzi nonché la vendita e le altre forme di trasferimento in quanto tali;

b) «stabilimento»: qualsiasi unità di produzione o di fabbricazione di additivi, premiscele preparate a partire da additivi, alimenti composti o prodotti di cui alla direttiva 82/471/CEE...

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