Council Directive 96/35/EC of 3 June 1996 on the appointment and vocational qualification of safety advisers for the transport of dangerous goods by road, rail and inland waterway

Published date19 June 1996
Subject MatterTransport,Safety at work and elsewhere
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 145, 19 June 1996
EUR-Lex - 31996L0035 - IT

Direttiva 96/35/CE del Consiglio del 3 giugno 1996 relativa alla designazione e alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose

Gazzetta ufficiale n. L 145 del 19/06/1996 pag. 0010 - 0015


DIRETTIVA 96/35/CE DEL CONSIGLIO del 3 giugno 1996 relativa alla designazione e alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 75,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 189 C del trattato (3),

considerando che, nel corso degli anni, il trasporto nazionale e internazionale di merci pericolose è aumentato considerevolmente e che di conseguenza è aumentato il rischio di incidenti;

considerando che taluni incidenti nel campo dei trasporti di merci pericolose possono derivare da un'insufficiente conoscenza dei rischi inerenti a questi trasporti;

considerando che, nel quadro della realizzazione del mercato interno per quel che riguarda i trasporti, si rende necessario adottare opportune misure per garantire una prevenzione più efficace dei rischi inerenti a questo genere di trasporti;

considerando che la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (4), non introduce alcuna misura contro i rischi inerenti al trasporto di merci pericolose;

considerando che è opportuno esigere che le imprese di trasporto di merci pericolose nonché le imprese che effettuano operazioni di carico o scarico connesse a tali trasporti rispettino le norme sulla prevenzione dei rischi inerenti al trasporto di merci pericolose, sia che si tratti di trasporto per strada, per ferrovia o per via navigabile; che per facilitare il conseguimento di tale obiettivo è opportuno prevedere la designazione di consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose che abbiano una formazione professionale adeguata;

considerando che l'obiettivo fondamentale della formazione professionale dei consulenti deve essere la conoscenza delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative essenziali applicabili a tali trasporti;

considerando che è necessario che gli Stati membri istituiscano un quadro comune minimo per quanto riguarda la formazione professionale, che deve essere sancita dal superamento di un esame;

considerando che è necessario che gli Stati membri rilascino un certificato di modello comunitario che attesti la qualificazione professionale dei consulenti, cosicché i titolari del certificato possano esercitare la loro attività in tutta la Comunità;

considerando che la qualificazione professionale dei consulenti contribuirà al miglioramento della qualità del servizio nell'interesse degli utenti; che essa contribuirà inoltre a ridurre al minimo i rischi di incidenti che possono causare un deterioramento irreversibile dell'ambiente e gravi danni che potrebbero mettere a repentaglio l'integrità fisica di chiunque entri in contatto con merci pericolose,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Obiettivo

Gli Stati membri adottano le misure necessarie, secondo le condizioni stabilite dalla presente direttiva, affinché ogni impresa la cui attività comporta trasporti di merci pericolose su strada, per ferrovia o per via navigabile, oppure operazioni di carico o scarico connesse a tali trasporti designino, entro il 31 dicembre 1999, uno o più consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose incaricati della prevenzione dei rischi per le persone, per i beni o per l'ambiente inerenti a tali attività.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

a) «impresa»: ogni persona fisica, persona giuridica con o senza fini di lucro, ogni associazione o gruppo di persone senza personalità giuridica con o senza fini di lucro, nonché ogni organismo soggetto alla pubblica autorità, dotato di personalità giuridica propria o dipendente da un'autorità avente tale...

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