Council Directive 96/48/EC of 23 July 1996 on the interoperability of the trans-European high-speed rail system

Coming into Force08 October 1996
End of Effective Date18 July 2010
Celex Number31996L0048
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1996/48/oj
Published date17 September 1996
Date23 July 1996
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 235, 17 September 1996
EUR-Lex - 31996L0048 - IT

Direttiva 96/48/CE del Consiglio del 23 luglio 1996 relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità

Gazzetta ufficiale n. L 235 del 17/09/1996 pag. 0006 - 0024


DIRETTIVA 96/48/CE DEL CONSIGLIO del 23 luglio 1996 relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 129 D, terzo comma,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

visto il parere del Comitato delle regioni (3),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 C del trattato (4),

considerando che, per consentire ai cittadini dell'Unione, agli operatori economici e alle collettività regionali e locali di usufruire pienamente dei vantaggi derivati dalla creazione di uno spazio privo di frontiere interne occorre in particolare favorire l'interconnessione e l'interoperabilità delle reti nazionali di treni ad alta velocità nonché l'accesso a tali reti;

considerando che un gruppo ad alto livello composto da rappresentanti dei governi degli Stati membri, delle ferrovie europee e dell'industria ferroviaria europea, riunito dalla Commissione come richiesto dal Consiglio nella sua risoluzione del 4 e 5 dicembre 1989, ha elaborato il piano di massima di una rete europea di treni ad alta velocità;

considerando che nel dicembre 1990 la Commissione ha presentato al Consiglio una comunicazione concernente tale rete di treni ad alta velocità, che è stata accolta favorevolmente dal Consiglio nella sua risoluzione del 17 dicembre 1990 (5);

considerando che l'articolo 129 C del trattato prevede che la Comunità intraprende ogni azione che può rivelarsi necessaria per garantire l'interoperabilità delle reti, in particolare nel campo dell'armonizzazione delle norme tecniche;

considerando che l'esercizio in servizio commerciale di treni ad alta velocità presuppone un'ottima coerenza tra le caratteristiche infrastrutturali e quelle del materiale rotabile; che da questa coerenza dipendono il livello delle prestazioni, la sicurezza, la qualità dei servizi e il loro costo e che su questa coerenza si fonda in particolare l'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità;

considerando che la direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie (6), implica che le imprese comunitarie devono avere un maggior accesso alla rete ferroviaria degli Stati membri e che ciò necessita pertanto l'interoperabilità delle infrastrutture, delle apparecchiature e del materiale rotabile;

considerando che gli Stati membri sono tenuti a controllare che siano rispettate le norme di sicurezza, salute e tutela dei consumatori applicabili alle reti ferroviarie in generale al momento della progettazione, della costruzione, della messa in servizio e durante l'esercizio; che essi condividono anche con le autorità locali responsabilità in materia di diritto dei terreni, assetto territoriale e tutela dell'ambiente; che ciò è particolarmente pertinente per le reti di treni ad alta velocità;

considerando che la direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (7), esige la valutazione dell'impatto ambientale della costruzione di tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza;

considerando che le normative nazionali e i regolamenti interni e le specifiche tecniche applicati dalle ferrovie presentano rilevanti differenze; che le normative nazionali e i regolamenti interni incorporano tecniche particolari delle industrie nazionali; che essi prescrivono dimensioni e dispositivi particolari nonché caratteristiche speciali; che questa situazione ostacola in particolare la circolazione in buone condizioni dei treni ad alta velocità su tutto il territorio comunitario;

considerando che questa situazione con il passare degli anni ha creato stretti legami tra le industrie ferroviarie nazionali e le ferrovie nazionali, a detrimento dell'apertura effettiva dei mercati; che tali industrie per poter sviluppare la loro competitività su scala mondiale devono disporre di un mercato europeo aperto e concorrenziale;

considerando che occorre pertanto definire per tutta la Comunità requisiti essenziali da applicare alla rete europea di treni ad alta velocità;

considerando che in relazione alla portata e alla complessità del sistema costituito dalla rete di treni ad alta velocità, per motivi pratici è risultato necessario operare una scomposizione in sottosistemi; che per ciascuno di questi sottosistemi occorre precisare, per tutta la Comunità, i requisiti essenziali e i parametri di base nonché determinare le specifiche tecniche necessarie, particolarmente per quanto riguarda i componenti e le interfacce, onde soddisfare i requisiti essenziali; che, tuttavia, taluni sottosistemi (ambiente, utenti e gestione) saranno oggetto di specifica tecnica di interoperabilità (STI) soltanto nella misura in cui ciò sarà necessario per garantire l'interoperabilità nei settori delle infrastrutture, dell'energia, del controllo-comando e segnalamento e del materiale rotabile;

considerando che l'attuazione delle disposizioni relative all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità non dovrà creare ostacoli ingiustificati dal punto di vista dei costi-benefici al mantenimento della coerenza della rete ferroviaria esistente di ogni Stato membro, pur sforzandosi di conservare l'obiettivo della circolazione dei treni ad alta velocità su tutto il territorio comunitario;

considerando che in casi particolari è necessario consentire che lo Stato membro interessato non applichi determinate specifiche tecniche di interoperabilità e prevedere procedure volte a garantire che tali deroghe siano giustificate; che, a norma dell'articolo 129 C del trattato, le azioni della Comunità nel settore dell'interoperabilità tengono conto della potenziale validità economica dei progetti;

considerando che per soddisfare le disposizioni appropriate relative alle procedure di appalto nel settore ferroviario, ed in particolare la direttiva 93/38/CEE del Consiglio (8), gli enti aggiudicatari devono includere specifiche tecniche nei documenti generali o nei capitolati di oneri propri di ogni appalto; che è necessario creare un insieme di specifiche europee che servano da riferimento alle suddette specifiche tecniche;

considerando che una specifica europea a norma della direttiva 93/38/CEE è una specifica tecnica comune, una omologazione tecnica europea o una norma nazionale che recepisce una norma europea; che una norma europea armonizzata è elaborata da un organismo europeo di normalizzazione, il Comitato europeo di normalizzazione (CEN), il Comitato europeo di normalizzazione elettronica (Cenelec) o l'Istituto europeo di normalizzazione delle telecomunicazioni (ETSI), su mandato della Commissione, e che il suo riferimento è pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee;

considerando l'interesse, per la Comunità, di un sistema internazionale di normalizzazione che possa produrre norme effettivamente utilizzate dai partner del commercio internazionale e che soddisfino le esigenze della politica comunitaria; che di conseguenza gli organismi europei di normalizzazione devono proseguire la loro cooperazione con le organizzazioni internazionali di normalizzazione;

considerando che gli enti aggiudicatari definiscono le specifiche supplementari necessarie per completare le specifiche europee o le altre norme; che queste specifiche non devono compromettere il soddisfacimento dei requisiti essenziali armonizzati a livello comunitario cui deve rispondere il sistema ferroviario transeuropeo di treni ad alta velocità;

considerando che le procedure di valutazione della conformità e dell'idoneità all'impiego dei componenti devono basarsi sull'utilizzazione dei moduli oggetto della decisione 93/465/CEE (9); che occorre sviluppare per quanto possibile, onde favorire lo sviluppo delle industrie interessate, le procedure basate sul sistema garanzia qualità; che il concetto di componente abbraccia oggetti materiali e immateriali, quali il software;

considerando che la valutazione dell'idoneità all'impiego si applica nel caso dei componenti più critici per la sicurezza, la disponibilità o l'economia del sistema;

considerando che nei loro capitolati d'onere gli enti aggiudicatari fissano, in particolare per i componenti, con riferimento alle specifiche europee, le caratteristiche che i fabbricanti devono rispettare su base contrattuale; che pertanto la conformità dei componenti è principalmente correlata al loro campo di impiego, onde assicurare e garantire l'interoperabilità del sistema, e non soltanto alla loro libera circolazione sul mercato comunitario;

considerando che non è quindi necessario che il fabbricante ponga la marcatura «CE» sui componenti soggetti alle disposizioni della presente direttiva, ma che, in base alla valutazione della conformità e/o dell'idoneità all'impiego effettuata secondo le procedure a tal fine previste nella presente direttiva, è sufficiente la dichiarazione di conformità del fabbricante; che ciò non pregiudica l'obbligo per i fabbricanti di apporre, per alcuni componenti, la marcatura «CE» che ne attesti la conformità ad altre disposizioni comunitarie pertinenti;

considerando che i sottosistemi alla base del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità devono essere soggetti ad una procedura di verifica; che tale verifica deve consentire alle autorità responsabili che autorizzano la messa in servizio di accertarsi che nelle fasi di progettazione, costruzione e messa in servizio, il risultato sia conforme alle disposizioni regolamentari, tecniche e operative applicabili; che ciò deve anche...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT