Council Directive 96/97/EC of 20 December 1996 amending Directive 86/378/EEC on the implementation of the principle of equal treatment for men and women in occupational social security schemes

Published date17 February 1997
Subject MatterProvisions under Article 235 EEC,Social provisions,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 46, 17 February 1997
EUR-Lex - 31996L0097 - IT

Direttiva 96/97/CE del Consiglio del 20 dicembre 1996 che modifica la direttiva 86/378/CEE relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne nei regimi professionali di sicurezza sociale

Gazzetta ufficiale n. L 046 del 17/02/1997 pag. 0020 - 0024


DIRETTIVA 96/97/CE DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 1996 che modifica la direttiva 86/378/CEE relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne nei regimi professionali di sicurezza sociale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che in base all'articolo 119 del trattato ciascuno Stato membro assicura l'applicazione del principio della parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro; che per retribuzione si dovrebbero intendere il salario o lo stipendio di base ordinario o minimo e tutti gli altri vantaggi pagati direttamente o indirettamente, in contanti o in natura, dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell'impiego di quest'ultimo;

considerando che con la sentenza del 17 maggio 1990, nella causa C-262/88, Barber/Royal Exchange Assurance (4), la Corte di giustizia delle Comunità europee riconosce che tutte le forme di pensioni professionali costituiscono un elemento di retribuzione a norma dell'articolo 119 del trattato;

considerando che con la sentenza succitata, confermata dalla sentenza del 14 dicembre 1993, nella causa C-110/91 (Moroni/Collo GmbH) (5), la Corte interpreta l'articolo 119 del trattato nel senso che, in linea generale, sono vietate le discriminazioni tra uomini e donne nei regimi professionali di sicurezza sociale, e non soltanto quando si tratta di fissare l'età pensionabile o quando una pensione professionale viene offerta come compensazione all'atto di un licenziamento per motivi economici;

considerando che in base al protocollo n. 2 sull'articolo 119 del trattato allegato al trattato che istituisce la Comunità europea, le prestazioni a norma di un regime professionale di sicurezza sociale non sono considerate retribuzione se e nella misura in cui esse possono essere attribuite ai periodi di occupazione precedenti il 17 maggio 1990, salvo per i lavoratori o loro aventi diritto che, prima di detta data, abbiano promosso un'azione giudiziaria o introdotto un reclamo equivalente secondo il diritto nazionale applicabile;

considerando che nelle sentenze del 28 settembre 1994 (6), nella causa C-57/93 (Vroege/NCIV Instituut voor Volkshuisvesting BV) e nella causa C-128/93 (Fisscher/Voorhuis Hengelo BV), la Corte ha stabilito che il protocollo summenzionato non ha alcun effetto sul diritto all'affiliazione ad un regime pensionistico professionale, che resta disciplinato dalla sentenza del 13 maggio 1986, nella causa 170/84 (Bilka-Kaufhaus GmbH/Hartz) (7), e che la limitazione degli effetti nel tempo della sentenza del 17 maggio 1990, nella causa C-262/88 (Barber/Guardian Royal Exchange Assurance Group), non si applica al diritto all'affiliazione ad un regime pensionistico professionale; che la Corte ha altresì stabilito che le norme nazionali riguardanti i termini per il ricorso di diritto interno sono opponibili ai lavoratori che chiedono il riconoscimento del loro diritto d'iscrizione a un regime pensionistico aziendale, a condizione che esse non siano meno favorevoli di quelle relative ad analoghe azioni del sistema processuale nazionale e che non rendano in pratica impossibile l'esercizio di diritti riconosciuti dalla normativa comunitaria; che inoltre la Corte ha dichiarato che il fatto che un lavoratore possa reclamare l'iscrizione, con effetti retroattivi, a un regime pensionistico aziendale non consente allo stesso di esimersi dal versamento dei contributi concernenti il periodo d'iscrizione di cui trattasi;

considerando che l'esclusione dei lavoratori a ragione della natura del loro contratto di lavoro dall'accesso al regime di sicurezza sociale di un'impresa o di un settore può costituire una discriminazione indiretta contro le donne;

considerando che, nella sentenza del 9 novembre 1993 nella causa C-132/92 (Birds Eye Walls Ltd/Fredel M. Roberts) (8), la Corte ha inoltre precisato che l'articolo 119 del trattato non osta a che, nel calcolo dell'importo di una pensione di transizione versata dal datore di lavoro ai dipendenti di sesso maschile e femminile che hanno fruito di un prepensionamento per ragioni di salute e destinata a compensare, in particolare, la perdita di...

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