Council Directive 96/98/EC of 20 December 1996 on marine equipment

Celex Number31996L0098
Coming into Force17 February 1997
End of Effective Date17 September 2016
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1996/98/oj
Published date17 February 1997
Date20 December 1996
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 46, 17 February 1997

Direttiva 96/98/CE del Consiglio del 20 dicembre 1996 sull'equipaggiamento marittimo

Gazzetta ufficiale n. L 046 del 17/02/1997 pag. 0025 - 0056


DIRETTIVA 96/98/CE DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 1996 sull'equipaggiamento marittimo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 84, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 C del trattato (3),

(1) considerando che nel quadro della politica dei trasporti comune devono essere adottate ulteriori misure per garantire la sicurezza dei trasporti marittimi;

(2) considerando che la Comunità è seriamente preoccupata per gli incidenti marittimi, in particolare per quelli che causano la perdita di vite umane e l'inquinamento dei mari e dei litorali degli Stati membri;

(3) considerando che il rischio di incidenti marittimi può essere significativamente ridotto mediante norme comuni che assicurino alti livelli di sicurezza per le prestazioni dell'equipaggiamento sistemato a bordo delle navi; che norme e metodi di prova adeguati possono notevolmente influire sulle prestazioni future dell'equipaggiamento;

(4) considerando che le convenzioni internazionali prescrivono agli Stati di bandiera di assicurare che l'equipaggiamento sistemato a bordo delle navi sia conforme a taluni requisiti di sicurezza e di rilasciare i relativi certificati; che a tal fine sono state elaborate norme di prova per alcuni tipi di equipaggiamento marittimo dagli organismi internazionali di normalizzazione e dall'organizzazione marittima internazionale (IMO); che le norme di prova nazionali che attuano le norme internazionali lasciano un margine di discrezionalità alle autorità di certificazione, il cui livello di competenza e di esperienza non è uniforme; che ciò causa difformità nei livelli di sicurezza dei prodotti di cui le autorità nazionali competenti hanno certificato la conformità alle pertinenti norme internazionali in materia di sicurezza e forte riluttanza da parte degli Stati membri ad accettare, senza ulteriore verifica, di collocare a bordo delle navi che battono la loro bandiera un equipaggiamento approvato da un altro Stato membro;

(5) considerando che devono essere stabilite norme comuni atte ad eliminare le differenze nell'attuazione delle norme internazionali; che tali norme comuni avranno come risultato l'eliminazione dei costi superflui e di inutili procedure amministrative relative all'omologazione di tale equipaggiamento, il miglioramento delle condizioni operative e la posizione competitiva del trasporto marittimo comunitario, nonché la rimozione degli ostacoli tecnici agli scambi commerciali mediante il marchio di conformità apposto sull'equipaggiamento;

(6) considerando che, con la risoluzione dell'8 giugno 1993 per una politica comune della sicurezza dei mari (4), il Consiglio ha sollecitato la Commissione ad avanzare proposte volte ad armonizzare l'attuazione delle norme IMO e le procedure di approvazione dell'equipaggiamento marittimo;

(7) considerando che un'azione a livello comunitario è il solo modo possibile per raggiungere una siffatta armonizzazione in quanto gli Stati membri, agendo autonomamente o tramite gli organismi internazionali, non sono in grado di stabilire lo stesso livello di prestazioni dell'equipaggiamento in materia di sicurezza;

(8) considerando che una direttiva del Consiglio è lo strumento giuridico idoneo in quanto definisce un quadro atto a garantire un'applicazione uniforme e vincolante delle norme internazionali di prova da parte degli Stati membri;

(9) considerando che è opportuno trattare anzitutto l'equipaggiamento per il quale le principali convenzioni internazionali prescrivono l'obbligo di sistemazione a bordo e l'approvazione delle amministrazioni nazionali secondo le norme di sicurezza fissate dalle convenzioni o dalle risoluzioni internazionali;

(10) considerando che varie direttive assicurano la libera circolazione di taluni prodotti che potrebbero essere utilizzati tra l'altro come equipaggiamento a bordo ma che esse non disciplinano la certificazione dell'equipaggiamento da parte degli Stati membri in conformità delle convenzioni internazionali in materia; che, di conseguenza, l'equipaggiamento da sistemare a bordo deve essere disciplinato esclusivamente da nuove norme comuni;

(11) considerando che devono essere stabilite nuove norme di prova, preferibilmente a livello internazionale, per equipaggiamenti per i quali tali norme non esistano già o non siano sufficientemente dettagliate;

(12) considerando che gli Stati membri dovrebbero garantire che gli organismi notificati che valutano la conformità dell'equipaggiamento alle norme di prova siano indipendenti, efficienti e professionalmente capaci di svolgere i loro compiti;

(13) considerando che la conformità alle norme internazionali di prova può essere dimostrata nel migliore dei modi mediante le procedure di valutazione della conformità, come stabilito dalla decisione 93/465/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1993, concernente i moduli relativi alle diverse fasi delle procedure di valutazione della conformità e le norme per l'apposizione e l'utilizzazione della marcatura CE di conformità, da utilizzare nelle direttive di armonizzazione tecnica (5);

(14) considerando che la presente direttiva non limita in alcun modo il diritto concesso dalle convenzioni internazionali alle amministrazioni degli Stati di bandiera di eseguire prove operative di prestazione a bordo delle navi cui hanno rilasciato il certificato di sicurezza, sempreché tali prove non costituiscano una ripetizione delle procedure di valutazione della conformità;

(15) considerando che l'equipaggiamento contemplato dalla presente direttiva deve, in linea di massima, recare un marchio come prova della sua conformità alle prescrizioni di questa;

(16) considerando che gli Stati membri possono in taluni casi adottare provvedimenti temporanei atti a limitare o proibire l'uso di equipaggiamento recante il marchio di conformità;

(17) considerando che l'utilizzo di equipaggiamento sprovvisto del marchio di conformità può essere consentito in circostanze eccezionali;

(18) considerando che dev'essere seguita una procedura semplificata che coinvolga un comitato di regolamentazione al fine di modificare la presente direttiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva ha lo scopo di incrementare la sicurezza in mare e di prevenire l'inquinamento marino mediante l'applicazione uniforme degli strumenti internazionali relativi all'equipaggiamento elencato nell'allegato A da sistemare a bordo di navi per le quali certificati di sicurezza sono rilasciati da o per conto di Stati membri in conformità di convenzioni internazionali, nonché di garantire la libera circolazione di tale equipaggiamento nella Comunità.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

a) «procedure di valutazione della conformità»: le procedure descritte nell'articolo 10 e nell'allegato B della presente direttiva;

b) «equipaggiamento»: l'equipaggiamento elencato negli allegati A.1 e A.2 che deve essere sistemato a bordo della nave per essere utilizzato al fine di essere conforme con gli strumenti internazionali o che è volontariamente sistemato a bordo per essere utilizzato, e per il quale è richiesta l'approvazione dell'amministrazione dello Stato di bandiera secondo gli strumenti internazionali;

c) «apparecchiature di radiocomunicazione»: apparecchiature richieste ai sensi del capitolo IV della convenzione SOLAS 1974, emendata in ordine al Global maritime distress and safety system (GMDSS) nel 1988, e apparecchi radiotelefonici ricetrasmittenti VHF richiesti dal regolamento III/6.2.1 della medesima convenzione;

d) «convenzioni internazionali»:

- la convenzione internazionale sulla linea di carico del 1966 (LL66),

- la convenzione sulla prevenzione delle collisioni in mare del 1972 (COLREG),

- la convenzione internazionale sulla prevenzione dell'inquinamento del mare da parte delle navi del 1973 (MARPOL) e

- la convenzione sulla salvaguardia della vita umana in mare del 1974 (SOLAS),

unitamente ai loro protocolli e successivi emendamenti, in vigore alla data di adozione della presente direttiva;

e) «strumenti internazionali»: le convenzioni internazionali in materia, le risoluzioni e le circolari dell'organizzazione marittima internazionale (IMO), nonché le norme di prova internazionali pertinenti;

f) «marchio»: il simbolo di cui all'articolo 11 e che figura nell'allegato D;

g) «organismo notificato»: un organismo designato dall'amministrazione nazionale competente di uno Stato membro ai sensi dell'articolo 9;

h) «sistemato a bordo»: l'equipaggiamento installato o collocato a bordo della nave;

i) «certificati di sicurezza»: i certificati rilasciati da o per conto di Stati membri secondo le convenzioni internazionali;

j) «nave»: qualsiasi nave marittima che rientra nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali, restando inteso che le navi da guerra non sono considerate;

k) «nave comunitaria»: una nave i cui certificati di sicurezza sono rilasciati da o per conto degli Stati membri secondo le convenzioni internazionali. La presente definizione non include i casi nei quali un'amministrazione di uno Stato membro rilasci un certificato per una nave su richiesta dell'amministrazione di un paese terzo;

l) «nave nuova»: una nave la cui chiglia sia stata impostata, o sia a uno stadio di costruzione equivalente, alla data o dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva. Ai fini della presente definizione, per «stadio di costruzione equivalente» si intende lo stadio in cui:

i) cominci una costruzione identificabile con una determinata nave e

ii) l'assemblaggio di detta nave sia cominciato e...

Get this document and AI-powered insights with a free trial of vLex and Vincent AI

Get Started for Free

Unlock full access with a free 7-day trial

Transform your legal research with vLex

  • Complete access to the largest collection of common law case law on one platform

  • Generate AI case summaries that instantly highlight key legal issues

  • Advanced search capabilities with precise filtering and sorting options

  • Comprehensive legal content with documents across 100+ jurisdictions

  • Trusted by 2 million professionals including top global firms

  • Access AI-Powered Research with Vincent AI: Natural language queries with verified citations

vLex

Unlock full access with a free 7-day trial

Transform your legal research with vLex

  • Complete access to the largest collection of common law case law on one platform

  • Generate AI case summaries that instantly highlight key legal issues

  • Advanced search capabilities with precise filtering and sorting options

  • Comprehensive legal content with documents across 100+ jurisdictions

  • Trusted by 2 million professionals including top global firms

  • Access AI-Powered Research with Vincent AI: Natural language queries with verified citations

vLex

Unlock full access with a free 7-day trial

Transform your legal research with vLex

  • Complete access to the largest collection of common law case law on one platform

  • Generate AI case summaries that instantly highlight key legal issues

  • Advanced search capabilities with precise filtering and sorting options

  • Comprehensive legal content with documents across 100+ jurisdictions

  • Trusted by 2 million professionals including top global firms

  • Access AI-Powered Research with Vincent AI: Natural language queries with verified citations

vLex

Unlock full access with a free 7-day trial

Transform your legal research with vLex

  • Complete access to the largest collection of common law case law on one platform

  • Generate AI case summaries that instantly highlight key legal issues

  • Advanced search capabilities with precise filtering and sorting options

  • Comprehensive legal content with documents across 100+ jurisdictions

  • Trusted by 2 million professionals including top global firms

  • Access AI-Powered Research with Vincent AI: Natural language queries with verified citations

vLex

Unlock full access with a free 7-day trial

Transform your legal research with vLex

  • Complete access to the largest collection of common law case law on one platform

  • Generate AI case summaries that instantly highlight key legal issues

  • Advanced search capabilities with precise filtering and sorting options

  • Comprehensive legal content with documents across 100+ jurisdictions

  • Trusted by 2 million professionals including top global firms

  • Access AI-Powered Research with Vincent AI: Natural language queries with verified citations

vLex

Unlock full access with a free 7-day trial

Transform your legal research with vLex

  • Complete access to the largest collection of common law case law on one platform

  • Generate AI case summaries that instantly highlight key legal issues

  • Advanced search capabilities with precise filtering and sorting options

  • Comprehensive legal content with documents across 100+ jurisdictions

  • Trusted by 2 million professionals including top global firms

  • Access AI-Powered Research with Vincent AI: Natural language queries with verified citations

vLex

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT