Council Directive 97/11/EC of 3 March 1997 amending Directive 85/337/EEC on the assessment of the effects of certain public and private projects on the environment

Coming into Force03 April 1997
End of Effective Date16 February 2012
Celex Number31997L0011
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1997/11/oj
Published date14 March 1997
Date03 March 1997
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 73, 14 March 1997
EUR-Lex - 31997L0011 - IT 31997L0011

Direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997 che modifica la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati

Gazzetta ufficiale n. L 073 del 14/03/1997 pag. 0005 - 0015


DIRETTIVA 97/11/CE DEL CONSIGLIO del 3 marzo 1997 che modifica la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 S, paragrafo 1,

viste le proposte della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

visto il parere del Comitato delle regioni (3),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 C del trattato (4),

(1) considerando che la direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati problemi pubblici e privati (5) mira a fornire alle autorità competenti le informazioni adeguate che permettano di decidere su un determinato progetto con cognizione di causa per quanto riguarda il possibile notevole impatto sull'ambiente; che la procedura di valutazione è uno strumento fondamentale della politica ambientale quale definita all'articolo 130 R del trattato e del quinto programma comunitario di politica e d'azione a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile;

(2) considerando che a norma dell'articolo 130 R, paragrafo 2 del trattato la politica della Comunità nel settore dell'ambiente è fondata sui principi di precauzione e di azione preventiva, sul principio della correzione, anzitutto alla fonte, dei danni recati all'ambiente, nonché sul principio «chi inquina paga»;

(3) considerando che sarebbe opportuno armonizzare i principi fondamentali della valutazione dell'impatto ambientale; che gli Stati membri possono stabilire norme più severe a tutela dell'ambiente;

(4) considerando che l'esperienza maturata nella valutazione dell'impatto ambientale, esposta nella relazione sull'applicazione della direttiva 85/337/CEE, adottata dalla Commissione il 2 aprile 1993, indica che è necessario introdurre disposizioni intese a chiarire, completare e migliorare le regole relative alla procedura di valutazione, per far sì che la direttiva sia applicata in modo sempre più armonizzato ed efficace;

(5) considerando che per lo sviluppo dei progetti per i quali si richiede una valutazione si dovrebbe prevedere un'autorizzazione; che la valutazione dovrebbe precedere il rilascio dell'autorizzazione;

(6) considerando che è opportuno completare l'elenco dei progetti che hanno incidenze notevoli sull'ambiente e che pertanto devono essere sottoposti di norma ad una valutazione sistematica;

(7) considerando la possibilità che progetti di altri tipi non abbiano in tutti i casi incidenze notevoli sull'ambiente; che è opportuno che detti progetti siano sottoposti a valutazione qualora, a giudizio degli Stati membri, possano influire in modo rilevante sull'ambiente;

(8) considerando che gli Stati membri possono fissare le soglie o i criteri per stabilire quali di questi progetti debbano essere sottoposti a valutazione a seconda dell'entità del loro impatto ambientale; che per gli Stati membri non sarebbe obbligatorio esaminare caso per caso i progetti al di sotto di tali soglie o al di fuori di tali criteri;

(9) considerando che nel fissare tali soglie o criteri e nell'esaminare caso per caso i progetti, per stabilire quali di questi debbano essere sottoposti a valutazione a seconda dell'entità del loro impatto ambientale, gli Stati membri dovrebbero tener conto dei pertinenti criteri di selezione contenuti nella presente direttiva; che, secondo il principio di sussidiarietà, gli Stati membri sono i soggetti più idonei per l'applicazione di detti criteri nei casi concreti;

(10) considerando che il criterio di ubicazione relativo alle zone di protezione speciale designate dagli Stati membri a norma delle direttive 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (6) e 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (7) non comporta necessariamente che i progetti in dette zone debbano essere automaticamente sottoposti a valutazione a norma della presente direttiva;

(11) considerando che è opportuno introdurre una procedura che permetta al committente di ottenere dalle autorità competenti un parere sul contenuto e l'ampiezza delle informazioni da elaborare e da fornire al fine della valutazione; che gli Stati membri, nel quadro della presente procedura, possono esigere che il committente fornisca, tra l'altro, alternative ai progetti per i quali intende presentare una domanda;

(12) considerando che è opportuno rafforzare le disposizioni concernenti la valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, per tener conto degli sviluppi a livello internazionale;

(13) considerando che il 25 febbraio 1991 la Comunità ha firmato la convenzione sulla valutazione dell'impatto sull'ambiente in un contesto transfrontaliero,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 85/337/CEE è modificata come segue:

1) All'articolo 2, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché, prima del rilascio dell'autorizzazione, per i progetti per i quali si prevede un notevole impatto ambientale, in particolare per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, sia prevista un'autorizzazione e una valutazione del loro impatto. Detti progetti sono definiti nell'articolo 4.»

2) All'articolo 2 è inserito il seguente paragrafo:

«2 bis. Gli Stati membri possono prevedere una procedura unica per soddisfare i requisiti della presente direttiva e quelli della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e il controllo integrati dell'inquinamento (1).

(1) GU n. L 257 del 10. 10. 1996, pag. 26.»

3) All'articolo 2, il primo comma del paragrafo 3 è così formulato:

«3. Fatto salvo l'articolo 7, gli Stati membri, in casi eccezionali, possono esentare in tutto o in parte un progetto specifico dalle disposizioni della presente direttiva.»

4) Nel testo in inglese dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera c), le parole «where appropriate» sono sostituite da «where applicable».

5) L'articolo 3 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 3

La valutazione dell'impatto ambientale individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e a norma degli articoli da 4 a 11, gli effetti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori:

- l'uomo, la fauna e la flora;

- il suolo, l'acqua, l'aria, il clima e il paesaggio;

- i beni materiali ed il patrimonio culturale;

- l'interazione tra i fattori di cui al primo, secondo e terzo trattino.»

6) L'articolo 4 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 4

1. Fatto salvo il paragrafo 3 dell'articolo 2 i progetti elencati nell'allegato I sono sottoposti a valutazione a norma degli articoli da 5 a 10.

2. Fatto salvo il paragrafo 3 dell'articolo 2 per i progetti elencati nell'allegato II gli Stati membri determinano, mediante

a) un esame del progetto caso per caso;

o

b) soglie o criteri fissati dagli Stati membri,

se il progetto debba essere sottoposto a valutazione a norma degli articoli da 5 a 10.

Gli Stati membri possono decidere di applicare entrambe le procedure di cui alle lettere a) e b).

3. Nell'esaminare caso per caso o nel fissare soglie o criteri ai fini del paragrafo 2 si tiene conto dei relativi criteri di selezione riportati nell'allegato III.

4. Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni adottate dall'autorità competente di cui al paragrafo 2 siano messe a disposizione del pubblico.»

7) L'articolo 5 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 5

1. Nel caso dei progetti che, a norma dell'articolo 4, devono essere oggetto di una valutazione dell'impatto ambientale a norma degli articoli da 5 a 10, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il committente fornisca, nella forma opportuna, le informazioni specificate nell'allegato IV, qualora:

a) gli Stati membri ritengano che le informazioni siano...

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