Council Directive 98/35/EC of 25 May 1998 amending Directive 94/58/EC on the minimum level of training of seafarers

Published date17 June 1998
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 172, 17 June 1998
EUR-Lex - 31998L0035 - IT 31998L0035

Direttiva 98/35/CE del Consiglio del 25 maggio 1998 che modifica la direttiva 94/58/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare

Gazzetta ufficiale n. L 172 del 17/06/1998 pag. 0001 - 0026


DIRETTIVA 98/35/CE DEL CONSIGLIO del 25 maggio 1998 che modifica la direttiva 94/58/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 84, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

deliberando in conformità della procedura prevista dall'articolo 189 C del trattato (3),

(1) considerando che l'articolo 12, paragrafo 2 della direttiva 94/58/CE del Consiglio, del 22 novembre 1994, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (4), stabilisce che dopo l'adozione di nuovi strumenti o protocolli della convenzione sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia (convenzione STCW), il Consiglio decide su proposta della Commissione in merito alle modalità di ratifica di questi nuovi strumenti e protocolli e provvede affinché siano applicati uniformemente e simultaneamente negli Stati membri;

(2) considerando che l'articolo 9, paragrafo 3, lettera a) della stessa direttiva dispone che il Consiglio, deliberando conformemente alle disposizioni del trattato, stabilisce una serie di criteri per il riconoscimento dei tipi di certificato rilasciati da istituti o amministrazioni di paesi terzi;

(3) considerando che le azioni da intraprendere a livello comunitario nel campo della sicurezza marittima e della prevenzione dell'inquinamento devono essere conformi alle disposizioni e norme approvate a livello internazionale;

(4) considerando che nella sua risoluzione del 24 marzo 1997 su una nuova strategia a favore della competitività dei trasporti marittimi comunitari (5), il Consiglio mira a promuovere l'occupazione del personale navigante comunitario, nonché di quello di terra; che a tal fine il Consiglio ha convenuto che occorre intraprendere un'azione volta ad aiutare i trasporti marittimi comunitari a proseguire gli sforzi per un'elevata qualità e a migliorare la propria competitività assicurando la formazione permanente altamente qualificata del personale navigante comunitario di ogni grado, nonché di quello di terra;

(5) considerando che la conferenza delle parti della convenzione STCW del 1995 ha adottato l'allegato riveduto della convenzione STCW e il codice della formazione della gente di mare, del rilascio dei brevetti e della guardia (codice STCW);

(6) considerando che gli Stati membri possono stabilire criteri più rigorosi delle norme minime contenute nella convenzione STCW e nella direttiva;

(7) considerando che le regole della convenzione STCW di cui all'allegato I della presente direttiva dovrebbero essere integrate dalle disposizioni obbligatorie contenute nella parte A del codice STCW; che la parte B di detto codice raccomanda indirizzi intesi ad assistere le parti della convenzione STCW ed i soggetti che intervengono nell'esecuzione o applicazione delle relative misure, nel pieno ed uniforme adempimento della convenzione;

(8) considerando che la fissazione di criteri comuni per il riconoscimento da parte degli Stati membri di certificati emessi da paesi terzi deve basarsi sui requisiti in materia di formazione e rilascio dei certificati approvati nel quadro della convenzione STCW;

(9) considerando che, nell'interesse della sicurezza in mare, gli Stati membri devono riconoscere le qualifiche attestanti il livello richiesto di formazione solo se sono state rilasciate direttamente dalle parti della convenzione STCW o per loro conto e se il comitato della sicurezza marittima dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) ha stabilito che queste ultime hanno dimostrato di aver adempiuto pienamente e di adempiere ancora alle norme di tale convenzione; che, in attesa che il Comitato dell'IMO possa individuare le parti adempienti, è necessaria una procedura per il prericonoscimento dei certificati;

(10) considerando che, ove si presti, occorre ispezionare gli istituti, i programmi e i corsi di formazione marittima; che è necessario pertanto stabilire i criteri di dette ispezioni;

(11) considerando che il Consiglio dovrebbe rivedere l'allegato II alla luce dell'esperienza acquisita nell'applicazione della direttiva, in base a una proposta che la Commissione deve presentare entro 5 anni dall'adozione della presente direttiva;

(12) considerando che agli Stati membri dovrebbe essere ancora consentito, fino al 1° febbraio 2002, accettare a bordo delle proprie navi gente di mare titolare di un certificato rilasciato in conformità delle norme applicabili prima del 1° febbraio 1997 - data di entrata in vigore della convenzione STCW riveduta - purché tale gente di mare abbia iniziato il servizio o la formazione anteriormente al 1° agosto 1998;

(13) considerando che ai fini del rafforzamento della sicurezza marittima e della prevenzione dell'inquinamento marino è opportuno stabilire nella presente direttiva, in conformità delle norme della convenzione STCW, le disposizioni relative ai periodi minimi di riposo per il personale di guardia; che tali disposizioni saranno riesaminate nel contesto dell'elaborazione di un eventuale strumento separato sull'orario di lavoro;

(14) considerando che è opportuno includere nella presente direttiva disposizioni sul controllo dello Stato di approdo, in attesa della modifica della direttiva 95/21/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri (controllo dello Stato di approdo) (6), intesa a trasferire in tale direttiva le disposizioni sul controllo dello Stato di approdo che figurano nell'articolo 8, paragrafo 6 e negli articoli 10, 10a e 11 della presente direttiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 94/58/CE è modificata come segue:

1) Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la gente di mare che svolge le proprie mansioni a bordo di una nave di cui all'articolo 1 riceva una formazione almeno conforme ai requisiti della convenzione STCW, riportati nell'allegato I della presente direttiva, e sia titolare del certificato definito nell'articolo 3 o di un certificato adeguato definito nell'articolo 4 lettera aa).

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i membri dell'equipaggio che devono essere abilitati in conformità della regola III/10.4 della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (Convenzione SOLAS) siano formati e abilitati in conformità della presente direttiva.»

2) È inserito il seguente articolo:

«Articolo 3a

Certificati e convalide

1. I certificati sono rilasciati in conformità dell'articolo 5d.

2. I certificati per comandanti, ufficiali e radiooperatori sono convalidati dallo Stato membro come prescritto dal presente articolo.

3. I certificati sono redatti nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali dello Stato membro che li rilascia.

4. Per i radiooperatori, gli Stati membri possono:

1) includere le cognizioni supplementari richieste dalle pertinenti norme nell'esame per il rilascio di un certificato che sia conforme alle norme radio, oppure

2) rilasciare un certificato separato nel quale è indicato che il possessore ha le cognizioni supplementari richieste dalle pertinenti norme.

5. A discrezione di ciascuno Stato membro, la convalida può essere incorporata nel modello del certificato emesso ai sensi della sezione A-I/2 del codice STCW. In tal caso la convalida deve essere effettuata nella forma indicata alla sezione A-I/2, paragrafo 1. Se emessa altrimenti, la convalida deve avere la forma indicata al paragrafo 2 della stessa sezione.

6. Lo Stato membro che riconosce un certificato in conformità della procedura prevista all'articolo 9, paragrafo 3, lettera a) appone sullo stesso una convalida che ne attesti il riconoscimento. La convalida deve avere la forma indicata alla sezione A-I/2, paragrafo 3 del codice STCW.

7. Le convalide di cui ai precedenti paragrafi 5 e 6:

1) possono essere emesse mediante documento separato;

2) a ciascuna deve essere assegnato un numero unico, ad eccezione delle convalide attestanti il rilascio di un certificato alle quali può essere assegnato lo stesso numero del certificato oggetto dell'attestazione purché si tratti di un numero unico;

3) decadono quando cessa la validità del certificato sul quale sono apposte o quando lo stesso è revocato, sospeso o annullato dallo Stato membro o paese terzo che l'ha emesso e, comunque, hanno validità non superiore a cinque anni dalla data di emissione.

8. La convalida deve indicare la qualifica in cui il titolare del certificato è abilitato a prestare servizio in termini identici a quelli usati dalle norme sulla sicurezza della composizione degli equipaggi delle navi applicabili nello Stato membro.

9. Gli Stati membri possono usare modelli differenti da quello contenuto nella sezione A-I/2 del codice STCW, purché, come minimo, le informazioni occorrenti siano espresse in caratteri romani e in numeri arabi, tenuto conto delle variazioni consentite dalla sezione A-I/2.

10. Fatto salvo l'articolo 9, paragrafo 4, qualsiasi certificato previsto dalla direttiva deve essere tenuto a disposizione in originale a bordo della nave sulla quale il titolare presta servizio.»

3) Il testo dell'articolo 4 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 4

Ai fini della presente direttiva si intende per:

a) "comandante" la...

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