Council Directive 98/46/EC of 24 June 1998 amending Annexes A, D (Chapter I) and F to Directive 64/432/EEC on health problems affecting intra-Community trade in bovine animals and swine

Published date15 July 1998
Subject MatterApproximation of laws,Veterinary legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 198, 15 July 1998
EUR-Lex - 31998L0046 - IT 31998L0046

Direttiva 98/46/CE del Consiglio del 24 giugno 1998 che modifica gli allegati A, D (capitolo I) ed F della direttiva 64/432/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina

Gazzetta ufficiale n. L 198 del 15/07/1998 pag. 0022 - 0039


DIRETTIVA 98/46/CE DEL CONSIGLIO del 24 giugno 1998 che modifica gli allegati A, D (capitolo I) ed F della direttiva 64/432/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 1, lettera a),

vista la proposta della Commissione (2),

visto il parere del Parlamento europeo (3),

considerando che, ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 64/432/CEE, la Commissione è tenuta a presentare proposte di modifica dell'allegato A, dell'allegato D, capitolo I e dell'allegato F della direttiva stessa, segnatamente ai fini del loro adeguamento all'evoluzione tecnologica;

considerando che lo stesso articolo stabilisce che il Consiglio delibera a maggioranza qualificata su tali proposte anteriormente al 1° gennaio 1998;

considerando che i recenti sviluppi di procedure amministrative veterinarie riguardanti la gestione degli allevamenti, il controllo degli spostamenti degli animali, l'identificazione degli animali e il trattamento delle informazioni inerenti alla lotta contro le malattie esigono la modifica di alcuni allegati della direttiva 64/432/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli allegati A, D (capitolo I) ed F della direttiva 64/432/CEE sono sostituiti dagli allegati alla presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1° luglio 1999. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 24 giugno 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

J. CUNNINGHAM

(1) GU 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/12/CE (GU L 109 del 25. 4. 1997, pag. 1).

(2) GU C 266 del 3. 9. 1997, pag. 4 e GU C 337 del 7. 11. 1997, pag. 1.

(3) GU C 14 del 19. 1. 1998, pag. 58.

ALLEGATO I

«ALLEGATO A

I. Allevamento bovino ufficialmente indenne da tubercolosi

Ai fini della presente parte I per "bovini" si intendono tutti gli animali della specie bovina, ad eccezione di quelli che partecipano a manifestazioni culturali o sportive.

1. È considerato ufficialmente indenne da tubercolosi un allevamento bovino nel quale:

a) nessun animale presenta sintomi clinici da tubercolosi;

b) tutti gli animali della specie bovina di età superiore a sei settimane hanno reagito negativamente ad almeno due intradermotubercolinizzazioni ufficiali praticate secondo le disposizioni dell'allegato B, la prima sei mesi dopo l'eradicazione di qualsiasi eventuale infezione dall'allevamento e la seconda sei mesi più tardi; qualora l'allevamento sia stato creato solamente con animali provenienti da allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi, la prima intradermotubercolinizzazione ha luogo perlomeno 60 giorni dopo la creazione dell'allevamento e la seconda non è richiesta;

c) dopo l'esecuzione della prima prova di cui alla precedente lettera b), non è stato introdotto nell'allevamento alcun bovino di età superiore a sei settimane, salvo qualora abbia reagito negativamente ad una intradermotubercolinizzazione praticata e valutata secondo le disposizioni dell'allegato B ed eseguita nei 30 giorni precedenti o nei 30 giorni successivi alla data d'introduzione dell'animale nell'allevamento; in quest'ultimo caso si procede ad isolare fisicamente l'animale, o gli animali, dagli altri animali dell'allevamento, in modo da evitare qualsiasi contatto diretto o indiretto con essi, fino a dimostrazione della negatività.

Tuttavia l'autorità competente, per gli spostamenti degli animali nel proprio territorio, può dispensare da questa prova gli animali provenienti da un allevamento ufficialmente indenne da tubercolosi, salvo che si tratti di uno Stato membro nel quale l'autorità competente richiede questa prova alla data del 1° gennaio 1998, e comunque fino all'ottenimento della qualifica di regione ufficialmente indenne, per gli animali oggetto di scambi tra allevamenti che fanno parte della rete di cui all'articolo 14.

2. Un allevamento bovino mantiene la qualifica di allevamento ufficialmente indenne da tubercolosi se:

a) continuano ad essere soddisfatte le condizioni di cui al punto 1, lettere a) e c);

b) tutti gli animali che entrano nell'azienda provengono da allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi;

c) tutti gli animali nell'azienda, ad eccezione dei vitelli di meno di sei settimane d'età nati nell'azienda, sono sottoposti ad intradermotubercolinizzazioni di routine, praticate annualmente secondo le disposizioni dell'allegato B.

Tuttavia, se in uno Stato membro o in una parte di Stato membro tutti gli allevamenti bovini sono sottoposti a un programma ufficiale di lotta contro la tubercolosi, l'autorità competente dello Stato membro in questione può modificare la frequenza delle prove di routine secondo le seguenti modalità:

- qualora la media - determinata al 31 dicembre di ogni anno - delle percentuali annue di allevamenti bovini di cui è confermato che sono infetti da tubercolosi non risulti superiore all'1 % di tutti gli allevamenti dell'area in questione, in occasione degli ultimi due controlli annuali, l'intervallo tra le tubercolinizzazioni di routine può essere portato a due anni e possono essere esonerati dalle tubercolizzazioni i maschi da ingrasso nell'ambito di una unità epidemiologica isolata purché provengano da allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi e l'autorità competente assicuri che i maschi da ingrasso non saranno destinati all'allevamento e saranno direttamente abbattuti;

- qualora la media - determinata al 31 dicembre di ogni anno - delle percentuali annue di allevamenti bovini di cui è confermato che sono infetti da tubercolosi non risulti superiore allo 0,2 % di tutti gli allevamenti dell'area in questione, in occasione degli ultimi due controlli biennali, l'intervallo tra le tubercolinizzazioni di routine può essere portato a tre anni e/o l'età degli animali sottoposti a queste prove può essere portata a 24 mesi;

- qualora la media - determinata al 31 dicembre di ogni anno - delle percentuali annue di allevamenti bovini di cui è confermato che sono infetti da tubercolosi non risulti superiore allo 0,1 % di tutti gli allevamenti dell'area in questione, in occasione degli ultimi due controlli triennali, l'intervallo tra le tubercolinizzazioni di routine può essere portato a quattro anni oppure l'autorità competente può dispensare dalla tubercolinizzazione dei capi degli allevamenti, a condizione che siano soddisfatti i seguenti requisiti:

1) prima di essere introdotti in un allevamento tutti i bovini siano stati sottoposti ad una intradermotubercolinizzazione che abbia dato risultato negativo;

2) tutti i bovini macellati siano oggetto di una ricerca delle lesioni provocate dalla tubercolosi e queste ultime siano sottoposte ad un esame istopatologico e batteriologico per evidenziare il bacillo della tubercolosi.

L'autorità competente può inoltre decidere di aumentare la frequenza delle tubercolinizzazioni nello Stato membro o nella parte di Stato membro qualora cresca il livello di diffusione della malattia.

3A. La qualifica di allevamento ufficialmente indenne da tubercolosi è sospesa se:

a) non sono più soddisfatte le condizioni di cui al punto 2;

oppure

b) le reazioni di una o più animali ad una tubercolinizzazione siano considerate positive o venga sospettato un caso di tubercolosi nel corso dell'ispezione post mortem di routine.

Se si ritiene che reagisca positivamente alla tubercolinizzazione, un animale viene allontanato dall'allevamento e abbattuto. Sono quindi effettuati appropriati esami post mortem e epidemiologici e prove di laboratorio sulla reazione positiva o sulla carcassa dell'animale sospetto. La qualifica di allevamento ufficialmente indenne è sospesa fino al completamento di tutte le prove di laboratorio. Se la presenza della tubercolosi non è confermata, la qualifica di ufficialmente indenne da tubercolosi può essere ripristinata quando una prova su tutti gli animali di età superiore a sei settimane, effettuata almeno 42 giorni dopo l'allontanamento dell'animale o degli animali reattivi, ha dato esito negativo;

oppure

c) l'allevamento contiene animali aventi una qualifica indeterminata, secondo quanto specificato all'allegato B; in tal caso la qualifica dell'allevamento rimarrà sospesa fino a quando non si sarà chiarita la situazione degli animali; detti animali vengono separati dagli altri animali dell'allevamento fino a chiarimento della loro situazione, eseguendo un'altra prova dopo 42 giorni o esami post mortem e prove di laboratorio;

d) tuttavia, in deroga alle disposizioni della lettera c), in uno Stato membro in cui l'autorità...

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