Council Directive 98/50/EC of 29 June 1998 amending Directive 77/187/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to the safeguarding of employees' rights in the event of transfers of undertakings, businesses or parts of businesses

Published date17 July 1998
Subject MatterApproximation of laws,Free movement of workers
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 201, 17 July 1998
EUR-Lex - 31998L0050 - IT 31998L0050

Direttiva 98/50/CE del Consiglio del 29 giugno 1998 che modifica la direttiva 77/187/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti

Gazzetta ufficiale n. L 201 del 17/07/1998 pag. 0088 - 0092


DIRETTIVA 98/50/CE DEL CONSIGLIO del 29 giugno 1998 che modifica la direttiva 77/187/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

visto il parere del Comitato delle regioni (4),

(1) considerando che la carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, adottata il 9 dicembre 1989 «(Carta sociale)», nei punti 7, 17 e 18 dispone in particolare che: «La realizzazione del mercato interno deve portare ad un miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori nella Comunità europea. Tale miglioramento deve consentire, ove necessario, di sviluppare taluni aspetti della regolamentazione del lavoro, come le procedure per il licenziamento collettivo o quelle concernenti i fallimenti. Occorre sviluppare l'informazione, la consultazione e la partecipazione dei lavoratori, secondo modalità adeguate, tenendo conto delle prassi vigenti nei diversi Stati membri. L'informazione, la consultazione e la partecipazione devono essere realizzate tempestivamente, in particolare in occasione di ristrutturazioni o fusioni di imprese che incidono sull'occupazione dei lavoratori»;

(2) considerando che la direttiva 77/187/CEE (5) incoraggia l'armonizzazione delle legislazioni nazionali relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori e chiede ai cedenti e ai cessionari di informare e consultare in tempo utile i rappresentanti dei lavoratori;

(3) considerando che l'obiettivo della presente direttiva è quello di rivedere la direttiva 77/187/CEE alle luce dell'impatto del mercato interno, delle tendenze legislative degli Stati membri per quanto riguarda il salvataggio delle imprese con difficoltà economiche, della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, della direttiva 75/129/CEE del Consiglio, del 17 febbraio 1975, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi (6), e delle norme legislative già in vigore nella maggior parte degli Stati membri;

(4) considerando che la sicurezza e la trasparenza giuridiche esigono un chiarimento della nozione giuridica di trasferimento alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia; che tale chiarimento non modifica la sfera di applicazione della direttiva 77/187/CEE quale interpretata dalla Corte di giustizia;

(5) considerando che per tali ragioni è inoltre necessario prevedere espressamente, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia, che la direttiva 77/187/CEE si applicherebbe alle imprese private e pubbliche che esercitano attività economiche, che perseguano o meno uno scopo di lucro;

(6) considerando che è necessario chiarire la nozione di «lavoratore» alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia;

(7) considerando che, al fine di garantire la sopravvivenza di imprese insolventi, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati espressamente a non applicare gli articoli 3 e 4 della direttiva 77/187/CEE ai trasferimenti effettuati nell'ambito di una procedura di liquidazione, e che talune deroghe alle disposizioni generali della suddetta direttiva dovrebbero essere autorizzate in caso di trasferimenti effettuati nell'ambito di procedure di insolvenza;

(8) considerando che tali deroghe dovrebbero essere parimenti permesse per uno Stato membro che disponga di procedure speciali per promuovere la sopravvivenza di società di cui si dichiara che sono in situazione di crisi economica;

(9) considerando che occorrerebbe chiarire in quali circostanze devono essere mantenuti la funzione e lo status dei rappresentanti dei lavoratori;

(10) considerando che, al fine di assicurare la parità di trattamento per situazioni simili, è necessario assicurare il rispetto degli obblighi in materia di informazione e di consultazione previsti della direttiva 77/187/CEE, indipendentemente dal fatto che la decisione che porta al trasferimento sia presa dal datore di lavoro o da un'impresa che lo controlla;

(11) considerando che è opportuno chiarire che, quando gli Stati membri adottano misure intese a garantire che il cessionario sia informato di tutti i diritti e gli obblighi da trasferire, l'omissione di fornire dette informazioni lascia impregiudicati tutti i diritti e gli obblighi connessi al trasferimento;

(12) considerando che è necessario precisare le circostanze nelle quali i lavoratori devono essere informati quando non vi sono rappresentanti dei lavoratori;

(13) considerando che la Carta sociale riconosce l'importanza della lotta contro tutte le forme di discriminazione, in particolare quelle basate sul sesso, sul...

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