Council Directive 98/76/EC of 1 October 1998 amending Directive 96/26/EC on admission to the occupation of road haulage operator and road passenger transport operator and mutual recognition of diplomas, certificates and other evidence of formal qualifications intended to facilitate for these operators the right to freedom of establishment in national and international transport operations

Published date14 October 1998
Subject MatterTransport,Freedom of establishment,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 277, 14 October 1998
EUR-Lex - 31998L0076 - IT 31998L0076

Direttiva 98/76/CE del Consiglio del 1o ottobre 1998 che modifica la direttiva 96/26/CE riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali

Gazzetta ufficiale n. L 277 del 14/10/1998 pag. 0017 - 0025


DIRETTIVA 98/76/CE DEL CONSIGLIO del 1° ottobre 1998 che modifica la direttiva 96/26/CE riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 75, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 C del trattato (3),

(1) considerando che le differenze tra le varie normative nazionali relative all'accesso alla professione di trasportatore su strada, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli rischiano di condurre a distorsioni di concorrenza;

(2) considerando che, nel quadro del funzionamento del mercato interno, occorre proseguire il processo di armonizzazione in tale settore, rafforzando le norme comuni previste dalla direttiva 96/26/CE (4);

(3) considerando che è necessario, di fronte all'evoluzione del mercato del trasporto di merci su strada, nonché alle esigenze connesse al funzionamento del mercato interno, estendere l'ambito di applicazione della direttiva 96/26/CE a talune categorie di trasportatori di merci su strada per conto di terzi che utilizzano veicoli con ridotta capacità di carico, come ad esempio i servizi di messaggeria, fatta salva una deroga specifica per le imprese di trasporto di merci che effettuano trasporti locali a corto raggio e che si avvalgono di veicoli il cui peso massimo autorizzato è compreso tra 3,5 e 6 t;

(4) considerando che, in materia di onorabilità, è necessario prevedere requisiti più rigorosi, anche per quanto riguarda la protezione dell'ambiente e la responsabilità professionale;

(5) considerando che, in materia di capacità finanziaria, è necessario, per evitare squilibri sul mercato, stabilire l'obbligo di disporre di capitale e di riserve a un livello minimo più elevato e rivedere ogni cinque anni la quotazione dell'euro rispetto alle monete nazionali che non partecipano alla terza fase dell'Unione monetaria;

(6) considerando che, per quanto concerne l'idoneità professionale, è necessario che i candidati trasportatori certifichino di avere un livello minimo armonizzato di formazione nelle medesime materie, che siano in possesso di un certificato, redatto in base ad un modello comparabile, che attesti la loro idoneità professionale, in particolare nel settore commerciale, ad un livello minimo armonizzato e in base a criteri di accertamento uniformi in tutti gli Stati membri; che è inoltre necessario, a questo scopo, armonizzare taluni aspetti organizzativi dell'esame;

(7) considerando che rimane impregiudicato il diritto degli Stati membri di organizzare, per i candidati aventi residenza normale nel loro territorio che sostengono per la prima volta gli esami di idoneità professionale, corsi obbligatori di preparazione;

(8) considerando che di conseguenza i livelli di conoscenze considerati per il rilascio del certificato di idoneità professionale, fatte salve le disposizioni della direttiva 96/26/CE, divergono da uno Stato membro all'altro; che, tenuto conto di tali divergenze, le misure nazionali possono dunque variare considerevolmente nell'ambito del quadro definito nell'allegato I della suddetta direttiva, in particolare per quanto attiene alla qualificazione dei trasportatori, alla qualità del servizio ed alla sicurezza stradale;

(9) considerando che occorre ammettere che, per un periodo limitato e previa consultazione della Commissione, gli Stati membri possano sottoporre ad un esame supplementare le persone che precedentemente non hanno mai ottenuto un certificato di idoneità professionale in uno Stato membro, ma che hanno superato l'esame di idoneità professionale in uno Stato membro allorché avevano la residenza normale in un altro Stato membro in cui intendono esercitare per la prima volta la professione di trasportatore stradale; che tale esame supplementare deve vertere su settori nei quali gli aspetti nazionali della professione divergono da quelli dello Stato membro in cui hanno superato l'esame, in particolare gli aspetti specifici di natura commerciale, sociale, fiscale e tecnica o quelli connessi all'organizzazione del mercato ed al diritto societario;

(10) considerando che è necessario introdurre una disposizione transitoria riguardante l'applicazione della direttiva 96/26/CE per l'Austria, la Finlandia e la Svezia;

(11) considerando che è necessario valutare periodicamente se i trasportatori autorizzati soddisfano ancora i requisiti di onorabilità, di capacità finanziaria e di idoneità professionale;

(12) considerando che è necessario che gli Stati membri introducano sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive ai fini del funzionamento del mercato interno,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 96/26/CE è così modificata:

1) All'articolo 1, paragrafo 2:

- il primo trattino è sostituito dal testo seguente:

«- "professione di trasportatore di merci su strada", l'attività di un'impresa che esegue, mediante un autoveicolo oppure un insieme di veicoli, il trasporto di merci per conto di terzi;»

- è aggiunto il trattino seguente:

«- per "residenza normale" si intende il luogo in cui una persona dimora abitualmente, ossia per almeno 185 giorni all'anno, per interessi personali e professionali o, nel caso di una persona che non abbia interessi professionali, per interessi personali che rivelino stretti legami tra la persona e il luogo in cui essa abita.

Tuttavia, per residenza normale di una persona i cui interessi professionali sono situati in un luogo diverso da quello degli interessi personali e che pertanto deve soggiornare alternativamente in luoghi diversi che si trovino in due o più Stati membri, si intende il luogo in cui tale persona ha i propri interessi personali, a condizione che vi ritorni regolarmente. Quest'ultima condizione non è richiesta se la persona effettua un soggiorno in uno Stato membro per l'esecuzione di una missione a tempo determinato. La frequenza di corsi universitari o scolastici non implica il trasferimento della residenza normale.»

2) All'articolo 2:

- il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. La presente direttiva non si applica alle imprese che esercitano l'attività di trasportatore di merci su strada con autoveicoli o insiemi di veicoli il cui peso massimo autorizzato non supera le 3,5 tonnellate. Gli Stati membri possono tuttavia abbassare detto limite per tutte o alcune categorie di trasporti.»;- al paragrafo 2, il testo attuale diventa la lettera a) ed è aggiunta la seguente lettera:

«b) per quanto concerne le imprese di trasporto su strada di merci che utilizzano veicoli il cui peso massimo autorizzato è compreso fra 3,5 t e 6 t, gli Stati membri, dopo averne informato la Commissione, possono esonerare dall'applicazione di tutte le disposizioni della presente direttiva o di parte di...

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