Council Directive (EU) 2015/121 of 27 January 2015 amending Directive 2011/96/EU on the common system of taxation applicable in the case of parent companies and subsidiaries of different Member States

Published date28 January 2015
Subject MatterTaxation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 21, 28 January 2015
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28.1.2015 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 21/1

DIRETTIVA (UE) 2015/121 DEL CONSIGLIO

del 27 gennaio 2015

che modifica la direttiva 2011/96/UE concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 115,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2011/96/UE del Consiglio (3) esenta dalle ritenute alla fonte i dividendi e altre distribuzioni di utili pagati dalle società figlie alle proprie società madri ed elimina la doppia imposizione su tali redditi a livello di società madre.
(2) Occorre garantire che i contribuenti che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/96/UE non abusino della stessa.
(3) Taluni Stati membri applicano disposizioni nazionali o convenzionali volte a combattere in generale o nello specifico l'evasione fiscale, la frode fiscale o le pratiche abusive.
(4) Tuttavia, tali disposizioni possono avere diversi livelli di rigore e, in ogni caso, sono concepite per riflettere le specificità del sistema fiscale di ciascun Stato membro. Inoltre, alcuni Stati membri non hanno alcuna disposizione nazionale o convenzionale per la prevenzione dell'abuso.
(5) Pertanto, l'inclusione di una norma minima comune antiabuso nella direttiva 2011/96/UE sarebbe molto utile per evitare l'uso improprio di tale direttiva e garantire maggiore coerenza nella sua applicazione nei diversi Stati membri.
(6) È opportuno che l'applicazione di norme antiabuso sia proporzionata e sia funzionale allo scopo specifico di combattere una costruzione o una serie di costruzioni che non è genuina, vale a dire che non rispecchia la realtà economica.
(7) A tal fine, nel valutare se una costruzione o una serie di costruzioni sia abusiva, è opportuno che le amministrazioni fiscali degli Stati membri intraprendano un'analisi obiettiva di tutti i fatti e le circostanze pertinenti.
(8) È opportuno che gli Stati membri usino la clausola
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