Council Directive (EU) 2016/856 of 25 May 2016 amending Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax, as regards the duration of the obligation to respect a minimum standard rate

Coming into Force01 June 2016
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32016L0856
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2016/856/oj
Published date31 May 2016
Date25 May 2016
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 142, 31 May 2016
L_2016142IT.01001201.xml
31.5.2016 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 142/12

DIRETTIVA (UE) 2016/856 DEL CONSIGLIO

del 25 maggio 2016

che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda la durata dell'obbligo di applicazione di un'aliquota normale minima

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 97 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (3) dispone che a decorrere dal 1o gennaio 2011 fino al 31 dicembre 2015 l'aliquota normale dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) non può essere inferiore al 15 %.
(2) L'aliquota IVA normale attualmente in vigore negli Stati membri, in combinazione con i meccanismi del regime transitorio, ha assicurato un funzionamento accettabile del regime IVA. Le nuove norme relative al luogo della prestazione di servizi, che favoriscono il principio della tassazione nel luogo di consumo, hanno ulteriormente limitato le possibilità di ricorrere alla delocalizzazione per trarre vantaggi dalle differenze tra le aliquote IVA e hanno ridotto le potenziali distorsioni della concorrenza.
(3) Per evitare che divergenze eccessive tra le aliquote IVA normali applicate dagli Stati membri provochino squilibri strutturali nell'Unione e distorsioni della concorrenza in alcuni settori dell'economia, è prassi comune, nel settore delle imposte indirette, stabilire aliquote minime. È ancora prudente farlo per l'IVA.
(4) Alla luce della discussione in corso sulle caratteristiche del regime IVA definitivo per gli scambi intra-Unione, sarebbe prematuro stabilire un'aliquota IVA normale permanente o ipotizzare di modificare l'aliquota IVA minima.
(5) È pertanto opportuno mantenere l'aliquota normale minima al 15 % per un periodo sufficientemente lungo da garantire la certezza del diritto, consentendone nel contempo l'ulteriore revisione.
(6) Il mantenimento dell'attuale aliquota normale minima non preclude un'ulteriore revisione della legislazione in
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