Council Directive (EU) 2017/952 of 29 May 2017 amending Directive (EU) 2016/1164 as regards hybrid mismatches with third countries

Published date07 June 2017
Subject MatterTaxation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 144, 7 June 2017
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7.6.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 144/1

DIRETTIVA (UE) 2017/952 DEL CONSIGLIO

del 29 maggio 2017

recante modifica della direttiva (UE) 2016/1164 relativamente ai disallineamenti da ibridi con i paesi terzi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 115,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1) È fondamentale ristabilire la fiducia nell'equità dei regimi di imposizione e consentire ai governi di esercitare effettivamente la sovranità fiscale. L'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) ha elaborato pertanto raccomandazioni di azioni concrete nell'ambito dell'iniziativa contro l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (BEPS).
(2) Le relazioni finali sulle 15 azioni dell'OCSE contro il BEPS sono state pubblicate il 5 ottobre 2015. Tale risultato è stato accolto con favore dal Consiglio nelle conclusioni dell'8 dicembre 2015. Le conclusioni del Consiglio hanno ribadito l'esigenza di reperire soluzioni a livello di Unione che siano al tempo stesso comuni e flessibili nonché coerenti con le conclusioni dell'OCSE sul BEPS.
(3) In risposta all'esigenza di una tassazione più equa e, in particolare, per dare un seguito alle conclusioni dell'OCSE sul BEPS, il 28 gennaio 2016 la Commissione ha presentato il pacchetto anti-elusione. La direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio (3) sulle norme contro le pratiche di elusione fiscale è stata adottata nell'ambito di tale pacchetto.
(4) La direttiva (UE) 2016/1164 istituisce un quadro di riferimento inteso ad affrontare i disallineamenti da ibridi.
(5) È necessario stabilire norme volte a neutralizzare i disallineamenti da ibridi con una modalità il più possibile onnicomprensiva. Considerando che la direttiva (UE) 2016/1164 disciplina solo i disallineamenti da ibridi derivati dall'interazione fra i regimi di imposizione delle società degli Stati membri, il 12 luglio 2016 il Consiglio Ecofin ha rilasciato una dichiarazione nella quale chiedeva alla Commissione di avanzare, entro ottobre 2016, una proposta sui disallineamenti da ibridi che coinvolgono paesi terzi finalizzata all'adozione di norme che siano coerenti con le norme raccomandate dalla relazione dell'OCSE sulla «Neutralising the Effects of Hybrid Mismatch Arrangements, Action 2 — 2015 Final Report» (neutralizzazione degli effetti degli accordi sui disallineamenti da ibridi), azione 2 — relazione finale 2015 (relazione dell'OCSE BEPS relativa all'azione 2), e non meno efficaci di queste, al fine di giungere a un accordo entro la fine del 2016.
(6) La direttiva (UE) 2016/1164 riconosce tra l'altro che è fondamentale proseguire i lavori sugli altri disallineamenti da ibridi, come quelli che coinvolgono stabili organizzazioni. In considerazione di ciò, è essenziale che anche i disallineamenti da stabili organizzazioni ibride siano disciplinati da tale direttiva.
(7) Al fine di realizzare un quadro di riferimento coerente con la relazione dell'OCSE sul BEPS in ordine all'azione 2 e non meno efficace di questa, è essenziale che la direttiva (UE) 2016/1164 includa altresì norme sui trasferimenti ibridi e sui disallineamenti importati e che affronti l'intera gamma dei fenomeni di doppia deduzione al fine di impedire ai contribuenti di sfruttare le lacune rimanenti.
(8) La direttiva (UE) 2016/1164 comprende norme sui disallineamenti da ibridi fra Stati membri e dovrebbe pertanto includere anche norme in relazione ai paesi terzi se almeno una delle parti coinvolte è una persona giuridica assoggettata all'imposta sulle società o, nel caso di ibridi inversi, un'entità in uno Stato membro, come pure norme sui disallineamenti importati. Di conseguenza, le norme sui disallineamenti da ibridi e sui disallineamenti da residenza fiscale dovrebbero applicarsi a tutti i contribuenti assoggettati all'imposta sulle società in uno Stato membro, comprese alle stabili organizzazioni, o agli accordi trattati come stabili organizzazioni, di entità residenti in paesi terzi. Le norme sui disallineamenti da ibridi inversi dovrebbero applicarsi a tutte le entità trattate come trasparenti a fini fiscali da uno Stato membro.
(9) Le norme sui disallineamenti da ibridi dovrebbero disciplinare le situazioni di disallineamento derivanti da doppia deduzione, da conflitti nella qualificazione di strumenti finanziari, pagamenti ed entità o dall'allocazione dei pagamenti. Poiché i disallineamenti da ibridi potrebbero determinare una doppia deduzione o una deduzione senza inclusione, è necessario stabilire regole secondo le quali lo Stato membro interessato neghi la deduzione di un pagamento, di spese o perdite oppure esiga che il contribuente includa il pagamento nel suo reddito imponibile, secondo i casi. Tali norme, tuttavia, si applicano solo ai pagamenti deducibili e non dovrebbero incidere sulle caratteristiche generali di un regime di imposizione, che si tratti di un sistema classico o di un sistema di imputazione.
(10) Un disallineamento da stabili organizzazioni ibride si verifica quando differenze tra le norme della giurisdizione della stabile organizzazione e le norme della giurisdizione di residenza in materia di allocazione di redditi e spese tra parti diverse della stessa entità generano un disallineamento nei risultati fiscali e comprende i casi in cui un disallineamento si verifica a causa del fatto che una stabile organizzazione non è riconosciuta come tale a norma delle leggi della giurisdizione in cui si trova la sede fissa di affari. Tali disallineamenti potrebbero determinare una doppia deduzione o una deduzione senza inclusione e dovrebbero pertanto essere eliminati. In caso di stabile organizzazione disconosciuta, lo Stato membro nel quale risiede il contribuente dovrebbe includere il reddito che sarebbe altrimenti allocato alla stabile organizzazione.
(11) Gli eventuali adeguamenti che è necessario apportare a norma della presente direttiva non dovrebbero in linea di principio incidere sulla ripartizione dei diritti di imposizione tra giurisdizioni stabilita a norma di una convenzione contro la doppia imposizione.
(12) Al fine di garantire la proporzionalità è necessario affrontare solo i casi in cui vi è un rischio sostanziale di elusione fiscale attraverso i disallineamenti da ibridi. È pertanto appropriato disciplinare i disallineamenti da ibridi che si generano tra sede centrale e stabile organizzazione o fra due o più stabili organizzazioni della stessa entità, i disallineamenti da ibridi che sorgono fra il contribuente e le sue imprese associate o tra imprese associate e quelli derivanti da un accordo strutturato che coinvolga un contribuente.
(13) I disallineamenti che in particolare derivano dalla natura ibrida delle entità dovrebbero essere affrontati solo nel caso in cui una delle imprese associate abbia almeno il controllo effettivo sulle altre imprese associate. Di conseguenza, in questi casi si dovrebbe esigere che un'impresa associata sia detenuta o detenga l'impresa contribuente o un'altra impresa associata attraverso la partecipazione in termini di diritti di voto, proprietà del capitale o titolo a ricevere profitti pari almeno al 50 per cento. Per applicare questo requisito, la titolarità o i diritti delle persone che agiscono congiuntamente dovrebbero essere aggregati.
(14) Per elaborare una definizione comune e sufficientemente esaustiva di «impresa associata» ai fini delle norme sui disallineamenti da ibridi, tale definizione dovrebbe comprendere anche un'entità che faccia parte del medesimo gruppo consolidato a fini di contabilità finanziaria, un'impresa nella quale il contribuente esercita un'influenza significativa sulla gestione e, a contrario, un'impresa che esercita un'influenza significativa sulla gestione del contribuente.
(15) È necessario affrontare quattro categorie di disallineamento da ibridi: in primo luogo, i disallineamenti da ibridi derivanti da pagamenti a titolo di uno strumento finanziario; in secondo luogo, i disallineamenti da ibridi che sono la conseguenza di differenze nell'allocazione dei pagamenti effettuati all'entità ibrida o alla stabile organizzazione, anche a seguito di pagamenti a una stabile organizzazione disconosciuta; in terzo luogo, i disallineamenti da ibridi risultanti da pagamenti effettuati da un'entità ibrida al proprio titolare o pagamenti nozionali tra la sede centrale e la stabile organizzazione o tra due o più stabili organizzazioni; infine, fenomeni di doppia deduzione risultanti da pagamenti effettuati da un'entità ibrida o da una stabile organizzazione.
(16) In relazione a pagamenti a titolo di uno strumento finanziario, potrebbe verificarsi un disallineamento da ibridi se la deduzione senza inclusione è imputabile a differenze nella qualificazione dello strumento o dei pagamenti effettuati a tale titolo. Se la qualifica del pagamento lo rende ammissibile a uno sgravio fiscale per doppia imposizione in virtù delle norme della giurisdizione del beneficiario, ad esempio esenzione dall'imposta, riduzione dell'aliquota d'imposta o qualsiasi credito o rimborso dell'imposta, si dovrebbe ritenere che il pagamento generi un disallineamento da ibridi nella misura dell'importo sottotassato che ne deriva. Tuttavia, non si dovrebbe ritenere che il pagamento a titolo di uno strumento finanziario generi un disallineamento da ibridi se lo sgravio fiscale concesso nella
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