Council Directive (EU) 2017/738 of 27 March 2017 amending, for the purpose of adapting to technical progress, Annex II to Directive 2009/48/EC of the European Parliament and of the Council on the safety of toys, as regards lead (Text with EEA relevance. )
Celex Number | 32017L0738 |
Coming into Force | 17 May 2017 |
End of Effective Date | 31 December 9999 |
ELI | http://data.europa.eu/eli/dir/2017/738/oj |
Published date | 27 April 2017 |
Date | 27 March 2017 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 110, 27 April 2017 |
27.4.2017 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 110/6 |
DIRETTIVA (UE) 2017/738 DEL CONSIGLIO
del 27 marzo 2017
che modifica l'allegato II della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli, al fine di adeguarlo al progresso tecnico, per quanto riguarda il piombo
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli (1), in particolare l'articolo 46, paragrafo 1, lettera b),
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) | La direttiva 2009/48/CE fissa valori limite di migrazione per i giocattoli e loro componenti per diversi elementi, compreso il piombo, nei materiali per giocattoli secchi, liquidi e rimovibili mediante raschiatura. I limiti per il piombo sono pari rispettivamente a 13,5 mg/kg, 3,4 mg/kg e 160 mg/kg in ciascun tipo di materiale per giocattoli. |
(2) | Tali valori limite si basavano sulle raccomandazioni formulate dall'Istituto nazionale dei Paesi Bassi per la salute pubblica e l'ambiente (RIVM) in una relazione del 2008 dal titolo «Chemicals in Toys. A general methodology for assessment of chemical safety of toys with a focus on elements». Le raccomandazioni del RIVM si basavano sulla conclusione che l'esposizione dei bambini a elementi quali il piombo non dovesse superare un determinato livello, denominato «dose giornaliera tollerabile». Nella relazione si stabiliva per il piombo una dose giornaliera tollerabile pari a 3,6 microgrammi per chilogrammo di peso corporeo al giorno come valore tossicologico di riferimento. |
(3) | Poiché i bambini sono esposti a piombo proveniente anche da fonti diverse dai giocattoli, ai giocattoli andrebbe attribuita solo una certa percentuale del valore tossicologico di riferimento. Nel parere in merito alla «Assessment of the bioavailability of certain elements in toys (Valutazione della biodisponibilità di taluni elementi nei giocattoli)», adottato il 22 giugno 2004, il comitato scientifico della tossicità, dell'ecotossicità e dell'ambiente ha raccomandato di non consentire che provenga dai giocattoli oltre il 10 % della dose massima tollerabile di piombo. Nel parere in merito alla «Evaluation of the Migration Limits for Chemical Elements in Toys (Valutazione dei limiti di migrazione per gli elementi chimici nei giocattoli)», adottato il 1o luglio 2010, il comitato scientifico per i rischi sanitari e ambientali (CSRSA) ha condiviso il punto di vista che l'assunzione di piombo da giocattoli non debba superare il 10 |
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