Directive (UE) 2018/2057 du Conseil du 20 décembre 2018 modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne l'application temporaire d'un mécanisme d'autoliquidation généralisé pour les livraisons de biens et prestations de services dépassant un certain seuil

Published date27 December 2018
Subject Matterimposta sul valore aggiunto,affari fiscali,taxe sur la valeur ajoutée,fiscalité
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 329, 27 dicembre 2018,Journal officiel de l'Union européenne, L 329, 27 décembre 2018
L_2018329IT.01000301.xml
27.12.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 329/3

DIRETTIVA (UE) 2018/2057 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 2018

che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto con riguardo all'applicazione temporanea di un meccanismo generalizzato di inversione contabile alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi al di sopra di una determinata soglia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1) Nella comunicazione del 7 aprile 2016 su un piano d'azione sull'IVA la Commissione ha annunciato l'intenzione di presentare una proposta per un sistema definitivo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) applicabile agli scambi transfrontalieri tra imprese tra gli Stati membri sulla base della tassazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi transfrontaliere.
(2) Alla luce dell'attuale livello di frodi ai danni dell'IVA e del fatto che non tutti gli Stati membri ne risentono in uguale misura e dato che occorreranno diversi anni prima che il regime definitivo dell'IVA sia attuato, possono rivelarsi necessarie alcune misure urgenti e specifiche.
(3) In tale contesto alcuni Stati membri hanno chiesto di essere autorizzati ad applicare in via temporanea un meccanismo generalizzato di inversione contabile con una determinata soglia per operazione, che derogherebbe a uno dei principi generali dell'attuale sistema dell'IVA, riguardante il sistema dei pagamenti frazionati, al fine di contrastare la frode carosello endemica. La frode carosello trae origine in particolare dall'esenzione vigente per le cessioni intracomunitarie, che consente di ottenere beni senza IVA. Un certo numero di operatori successivamente pongono in essere la frode fiscale non versando alle autorità fiscali l'IVA incassata dagli acquirenti dei loro beni. Tuttavia tali acquirenti, essendo in possesso di fatture valide, mantengono il diritto di beneficiare di una detrazione fiscale. Gli stessi beni possono essere ceduti più volte, anche nell'ambito di cessioni intracomunitarie esenti. Frodi carosello analoghe possono verificarsi anche quando si tratta di prestazioni di servizi. Designando l'acquirente dei beni o il destinatario dei servizi quale debitore del versamento dell'IVA, la deroga eliminerebbe la possibilità di porre in essere questa forma di frode fiscale.
(4) Nell'applicazione del sistema dell'IVA di cui all'articolo 27, primo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea gli Stati membri che presentano differenze nello sviluppo delle capacità delle loro autorità fiscali sostengono uno sforzo speciale in termini di livelli superiori di frodi IVA e perdite di gettito.
(5) Al fine di limitare il rischio di spostamento della frode da uno Stato membro all'altro, gli Stati membri che soddisfano determinati criteri per quanto riguarda il loro livello di frodi, in particolare in relazione alla frode carosello, e che sono in grado di dimostrare che altre misure di controllo non sono sufficienti a contrastare tale frode, dovrebbero essere autorizzati a ricorrere al meccanismo generalizzato di inversione contabile. Essi dovrebbero inoltre dimostrare che gli introiti stimati della riscossione e del rispetto dell'obbligo tributario, previsti a seguito dell'introduzione del suddetto meccanismo, superano gli oneri aggiuntivi globali stimati per le imprese e le autorità fiscali e che le une e le altre non dovranno sostenere costi maggiori di quelli dovuti a seguito dell'applicazione di altre misure di controllo.
(6) Gli Stati membri che decidono di applicare il meccanismo generalizzato di inversione contabile dovrebbero applicarlo a tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi non transfrontaliere al di sopra di una determinata soglia per operazione. L'applicazione del meccanismo generalizzato di inversione contabile non dovrebbe essere limitato a un settore specifico.
(7) Gli Stati membri che scelgono di applicare il meccanismo generalizzato di inversione contabile dovrebbero imporre ai soggetti passivi obblighi specifici di comunicazione elettronica al fine di assicurare l'effettivo funzionamento e il monitoraggio dell'applicazione del meccanismo. Essi dovrebbero individuare tutte le nuove forme di frode fiscale, come la scissione artificiosa della base imponibile delle operazioni.
(8) Al fine di valutare se l'introduzione del meccanismo generalizzato di inversione contabile in uno Stato membro determini uno spostamento della frode verso altri Stati membri e stimare il livello di un'eventuale perturbazione nel funzionamento del mercato interno, è opportuno prevedere un obbligo specifico di scambio di informazioni tra gli Stati membri che applicano il meccanismo generalizzato di inversione contabile e quelli che non lo applicano. Tutti gli scambi di informazioni sono soggetti alle disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati personali e riservatezza, che comprendono deroghe e limitazioni al fine di salvaguardare gli interessi degli Stati membri o dell'Unione nel settore della fiscalità.
(9) Al fine di valutare in modo trasparente l'effetto dell'applicazione del meccanismo generalizzato di inversione contabile alle attività fraudolente, è opportuno che siano stabiliti da detti Stati membri criteri
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