Council Directive No 92/53/EEC of 18 June 1992 amending Directive 70/156/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to the type-approval of motor vehicles and their trailers

Published date10 August 1992
Subject MatterApproximation of laws,Technical barriers,Internal market - Principles
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 225, 10 August 1992
EUR-Lex - 31992L0053 - IT

Direttiva 92/53/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992 che modifica la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

Gazzetta ufficiale n. L 225 del 10/08/1992 pag. 0001 - 0062
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 23 pag. 0086
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 23 pag. 0086


DIRETTIVA 92/53/CEE DEL CONSIGLIO del 18 giugno 1992 che modifica la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100A,

vista la proposta della Commissione (1),

in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che occorre adottare le misure destinate all'instaurazione progressiva del mercato interno nel corso di un periodo che scade il 31 dicembre 1992; che il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;

considerando che la direttiva 70/156/CEE (4) stabilisce la procedura di omologazione comunitaria per i veicoli, i componenti e le entità tecniche fabbricati conformemente alle norme tecniche fissate nelle direttive particolari, nonché l'elenco completo dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche contemplati da dette direttive;

considerando che, ai fini dell'instaurazione e del funzionamento del mercato interno comunitario, è opportuno sostituire gli attuali sistemi di omologazione degli Stati membri con una procedura di omologazione comunitaria;

considerando che, affinché detta procedura di omologazione possa raggiungere l'obiettivo prefissato nella maniera più efficace, è necessario rendere più precise e complete le relative disposizioni amministrative; che ciò implica, tra l'altro, che dette disposizioni consentano il rilascio dell'omologazione di un veicolo completo cumulando, se il costruttore lo desidera, le omologazioni dei vari sistemi, componenti ed entità tecniche, e, nel caso dei veicoli fabbricati in più fasi da vari costruttori, cumulando le omologazioni delle varie fasi di realizzazione;

considerando che, pur essendo conforme alle disposizioni della presente direttiva, un veicolo può tuttavia presentare caratteristiche che rappresentano un rischio comprovabile per la sicurezza della circolazione stradale; che è pertanto auspicabile che gli Stati membri possano rifiutare l'omologazione di questi tipi di veicoli, nonché vietarne la vendita e la messa in circolazione e rifiutarne l'immatricolazione; che, in quest'ultimo caso, sono stabilite le opportune condizioni;

considerando che, dato il carattere imperativo della procedura di omologazione comunitaria, è necessario consentire deroghe e stabilire procedure alternative per i veicoli speciali e per quelli costruiti in piccole serie o ancora per quelli che applicano nuove tecnologie non ancora contemplate dalle direttive particolari;

considerando che, allo scopo di favorire l'accesso ai mercati dei paesi non comunitari, è opportuno accettare, a determinate condizioni, l'omologazione di sistemi, componenti ed entità tecniche basata su regolamentazioni internazionali o di paesi terzi di natura equivalente; che l'equivalenza di siffatte regolamentazioni deve essere stabilita in conformità alle pertinenti disposizioni del trattato;

considerando che, allo scopo di garantire la necessaria trasparenza delle procedure di omologazione comunitaria, occorre stabilire disposizioni in base a cui gli Stati membri si notificano reciprocamente e comunicano alla Commissione le autorità omologanti e i servizi tecnici, nonché le disposizioni relative ai criteri qualitativi cui questi devono conformarsi;

considerando che, dato che gli allegati della presente direttiva sono completi soltanto per i veicoli della categoria M1, essa si applica unicamente all'omologazione di tali veicoli; che, in attesa di completare gli allegati con disposizioni relative ai veicoli di tutte le altre categorie, è opportuno consentire agli Stati membri di continuare ad applicare i sistemi di omologazione nazionali nei confronti di tali veicoli, in conformità dell'articolo 10 della direttiva 70/156/CEE;

considerando che, per consentire una transizione adeguata sul piano tecnico ed amministrativo dall'attuale sistema facoltativo di prescrizioni comunitarie alla procedura di omologazione obbligatoria istituita dalla presente direttiva, è opportuno lasciare ai costruttori, per un periodo di tre anni, la facoltà di scegliere tra la procedura contemplata nella presente direttiva e quella prevista all'articolo 10 della direttiva 70/156/CEE; che le omologazioni rilasciate secondo quest'ultima procedura sono valide fino al 31 dicembre 1997;

considerando che le suddette disposizioni transitorie non consentono agli Stati membri di derogare alle disposizioni delle direttive particolari basate sull'armonizzazione totale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 70/156/CEE è così modificata:

1) Il testo degli articoli da 1 a 16 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 1

Campo di applicazione

La presente direttiva riguarda l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi fabbricati in una o più fasi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati all'impiego nei suddetti veicoli e rimorchi.

La presente direttiva non riguarda:

- l'omologazione dei singoli veicoli. Tuttavia gli Stati membri che concedono questo tipo di omologazione accettano qualsiasi omologazione valida di sistemi, componenti, entità tecniche o veicoli incompleti, accordata in virtù della presente direttiva e non in virtù delle disposizioni nazionali in materia,

- i quadricicli ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3 della direttiva 92/61/CEE del Consiglio, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote (5)().

(6)() GU n. L 225 del 10. 8. 1992, pag. 72.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva, s'intende per:

- «omologazione», l'atto con cui uno Stato membro certifica che un tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica è conforme alle prescrizioni tecniche della presente direttiva o di una direttiva particolare figurante nell'elenco completo degli allegati IV o XI;

- «omologazione in più fasi», l'atto con cui uno o più Stati membri certificano che, a seconda dello stato di completamento, un tipo di veicolo incompleto o completato è conforme alle prescrizioni tecniche della presente direttiva;

- «veicolo», ogni veicolo a motore destinato a circolare su strada, completo o incompleto, il quale abbia almeno quattro ruote ed una velocità massima di progetto superiore a 25 km/h, come pure i suoi rimorchi, ad eccezione dei veicoli che si spostano su rotaie, dei trattori agricoli e forestali e di tutte le macchine mobili;

- «veicolo base», qualsiasi veicolo incompleto il cui numero di identificazione sia mantenuto nelle varie fasi del procedimento di omologazione in più fasi;

- «veicolo incompleto», qualsiasi veicolo che, per poter essere conforme alle prescrizioni della presente direttiva, deve ancora essere completato in almeno una fase successiva;

- «veicolo completato», il veicolo che risulta dal procedimento di omologazione in più fasi e che è conforme a tutte le prescrizioni corrispondenti della presente direttiva;

- «tipo», i veicoli di una categoria specifica identici almeno per quanto riguarda gli aspetti essenziali specificati nell'allegato II punto B; un tipo di veicolo può comprendere diverse varianti e versioni (vedi allegato II punto B);

- «sistema», qualsiasi installazione del veicolo, come i freni, l'impianto di controllo delle emissioni, la sistemazione interna, ecc., soggetta alle prescrizioni di una direttiva particolare;

- «componente», un dispositivo, come una luce, soggetto alle prescrizioni di una direttiva particolare e destinato a far parte di un veicolo, il quale può essere omologato indipendentemente dal veicolo se la direttiva particolare lo prevede espressamente;

- «entità tecnica», un dispositivo, ad esempio un dispositivo di protezione posteriore, soggetto alle prescrizioni di una direttiva particolare e destinato a far parte di un veicolo che può venire omologato separatamente, ma soltanto in relazione ad uno o più tipi determinati di veicoli, se la direttiva particolare lo prevede espressamente;

- «costruttore», la persona o l'ente responsabile, verso l'autorità che rilascia l'omologazione di tutti gli aspetti del procedimento di omologazione e della conformità della produzione; non è indispensabile che detta persona o ente partecipino direttamente a tutte le fasi di costruzione del veicolo, del sistema, del componente o dell'entità tecnica soggette all'omologazione;

- «autorità che rilascia l'omologazione», le autorità di uno Stato membro responsabili di tutti gli aspetti dell'omologazione di un tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica; esse rilasciano e, se necessario, ritirano le schede di omologazione, assicurano il collegamento con i propri omologhi degli altri Stati membri e verificano le disposizioni prese dai costruttori per assicurare la conformità della produzione;

- «servizio tecnico», l'organismo o l'ente designato come laboratorio di prova per l'esecuzione di prove o ispezioni a nome dell'autorità che rilascia l'omologazione di uno Stato membro. Questa funzione può essere svolta anche dalla stessa autorità che rilascia l'omologazione;

- «scheda informativa», le schede figuranti negli allegati I o III della presente direttiva o il corrispondente allegato di una direttiva particolare nel quale sono prescritte...

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