Council Directive of 12 June 1986 on the protection of the environment, and in particular of the soil, when sewage sludge is used in agriculture (86/278/EEC)

Published date04 July 1986
Subject MatterAgricoltura e Pesca,ambiente,disposizioni in applicazione dell'articolo 235 CEE,ravvicinamento delle legislazioni,Agricultura y Pesca,medio ambiente,disposiciones en aplicación del artículo 235 CEE,aproximación de las legislaciones,Agriculture et Pêche,environnement,dispositions en application de l'article 235 du traité CEE,rapprochement des législations
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 181, 4 luglio 1986,Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 181, 4 de julio de 1986,Journal officiel des Communautés européennes, L 181, 4 juillet 1986
TESTO consolidato: 31986L0278 — IT — 01.01.2022

01986L0278 — IT — 01.01.2022 — 006.001


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►B DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 12 giugno 1986 concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura (86/278/CEE) (GU L 181 del 4.7.1986, pag. 6)

Modificata da:

Gazzetta ufficiale
n. pag. data
M1 DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 23 dicembre 1991 L 377 48 31.12.1991
M2 REGOLAMENTO (CE) N. 807/2003 DEL CONSIGLIO del 14 aprile 2003 L 122 36 16.5.2003
M3 REGOLAMENTO (CE) N. 219/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell’11 marzo 2009 L 87 109 31.3.2009
►M4 DECISIONE (UE) 2018/853 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 maggio 2018 L 150 155 14.6.2018
►M5 REGOLAMENTO (UE) 2019/1010 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 5 giugno 2019 L 170 115 25.6.2019


Modificata da:

A1 ATTO (94/C 241/08) C 241 21 29.8.1994
L 001 1 ..




▼B

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 12 giugno 1986

concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura

(86/278/CEE)



Articolo 1

La presente direttiva è intesa a disciplinare l'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura in modo da evitare effetti nocivi sul suolo, sulla vegetazione, sugli animali e sull'uomo, incoraggiando nel contempo la corretta utilizzazione di questi fanghi.

Articolo 2

Ai sensi della presente direttiva, si intendono per:

a)

«fanghi»:

i)

i fanghi residui provenienti dagli impianti di depurazione di acque reflue domestiche o urbane e da altri impianti di depurazione delle acque reflue che presentano una composizione analoga a quella delle acque reflue domestiche e urbane;

ii)

i fanghi residui delle fosse settiche e di altri dispositivi analoghi per il trattamento delle acque reflue;

iii)

i fanghi residui provenienti da impianti di depurazione diversi da quelli di cui ai punti i) e ii);

b)

«fanghi trattati»:

i fanghi sottoposti a trattamento biologico, chimico o termico, a deposito a lungo termine ovvero ad altro opportuno procedimento, in modo da ridurre in maniera rilevante il loro potere fermentescibile e gli inconvenienti sanitari della loro utilizzazione;

c)

«agricoltura»:

qualsiasi tipo di coltivazione a scopo commerciale e alimentare, nonché zootecnico;

d)

«utilizzazione»:

lo spandimento dei fanghi sul suolo o qualsiasi altra applicazione dei fanghi sul suolo e nel suolo;

▼M5

e)

«servizi relativi ai dati territoriali»

servizi relativi ai dati territoriali quali definiti all’articolo 3, punto 4, della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 );

f)

«set di dati territoriali»

un set di dati territoriali quale definito all’articolo 3, punto 3, della direttiva 2007/2/CE.

▼B

Articolo 3

1.
I fanghi di cui all'articolo 2, lettera a), punto i), possono essere utilizzati in agricoltura solo conformemente alla presente direttiva.
2.

Fatte salve le direttive 75/442/CEE e 78/319/CEE:

i fanghi di cui all'articolo 2, lettera a), punto ii), possono essere utilizzati in agricoltura nel rispetto delle condizioni che lo Stato membro interessato può ritenere necessarie per garantire la tutela delle salute dell'uomo e dell'ambiente;
i fanghi di cui all'articolo 2, lettera a), punto iii), possono essere utilizzati in agricoltura solo se la loro utilizzazione è regolamentata dallo Stato membro interessato.

Articolo 4

Gli allegati I A, I B e I C della presente direttiva forniscono i valori per le concentrazioni ammissibili di metalli pesanti nei suoli che ricevono i fanghi, per le concentrazioni di metalli pesanti nei fanghi e per le quantità massime annue di tali metalli pesanti immesse nei terreni a destinazione agricola.

Articolo 5

Fatto salvo l'articolo 12,

1)

gli Stati membri vietano l'utilizzazione dei fanghi qualora la concentrazione di uno o più metalli pesanti nel suolo superi i valori limite da essi fissati in conformità dell'allegato I A e prendono le misure necessarie per accertarsi che tali valori limite non vengano superati a motivo dell'impiego di fanghi;

2)

gli Stati membri disciplinano l'utilizzazione dei fanghi in modo tale che l'accumulazione dei metalli pesanti nel suolo non provochi un superamento dei valori limite di cui al punto 1. A tal fine essi applicano l'una o l'altra procedura di cui alle lettere a) e b):

a)

gli Stati membri fissano i quantitativi massimi di fanghi espressi in tonnellate di materia secca che possono essere immessi nel suolo per unità di superficie e all'anno, rispettando, per la concentrazione di metalli pesanti nei fanghi, i valori limite da loro fissati in conformità dell'allegato I B; oppure

b)

gli Stati membri curano che vengano rispettati i valori limite dei quantitativi di metalli immessi nel suolo per unità di superficie e per unità di tempo, quali figurano nell'allegato I C.

Articolo 6

Fatto salvo l'articolo 7,

a)

i fanghi devono essere trattati prima di essere utilizzati in agricoltura. Gli Stati membri possono tuttavia autorizzare, secondo le condizioni da essi definite, l'utilizzazione di fanghi non trattati in caso di iniezione o di interramento nel suolo;

b)

i produttori di fanghi di depurazione forniscono regolarmente agli utilizzatori tutte le informazioni di cui all'allegato II A.

Articolo 7

Gli Stati membri vietano l'utilizzazione dei fanghi o la consegna dei fanghi per la loro utilizzazione:

a)

sui pascoli o sulle colture foraggere, qualora su detti terreni si proceda al pascolo o alla raccolta del foraggio prima che sia trascorso un certo periodo. Questo periodo, fissato dagli Stati membri, tenendo tra l'altro conto della loro situazione geografica e/o climatica, non può comunque essere inferiore a tre settimane;

b)

sui terreni destinati all'orticoltura e alla frutticoltura, durante il periodo vegetativo, salve le colture di alberi da frutto;

c)

sui terreni destinati all'orticoltura e alla frutticoltura, i cui prodotti sono normalmente a contatto diretto col terreno e sono normalmente consumati crudi, nei dieci mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso.

Articolo 8

L'utilizzazione dei fanghi è effettuata secondo le regole seguenti:

l'utilizzazione deve tener conto del fabbisogno di sostanze nutritive delle piante, senza compromettere la qualità del suolo e delle acque superficiali o sotterranee;
in caso di utilizzazione di fanghi su terreni il cui pH è inferiore a 6, gli Stati membri tengono conto dell'aumentata mobilità dei metalli pesanti e del loro maggiore assorbimento da parte delle piante e diminuiscono, se del caso, i valori limite fissati in conformità dell'allegato I A.

Articolo 9

I fanghi e i terreni su cui vengono utilizzati sono analizzati secondo lo schema di cui agli allegati II A e II B.

I metodi di riferimento di campionatura e di analisi sono indicati nell'allegato II C.

▼M5

Articolo 10

1.

Gli Stati membri provvedono a che siano tenuti registri aggiornati, e che in tali registri figurino:

a)

i quantitativi di fango prodotto e quelli forniti per usi agricoli;

b)

la composizione e le caratteristiche dei fanghi, rispetto ai parametri di cui all’allegato II A;

c)

il tipo di trattamento impiegato, conformemente all’articolo 2, lettera b);

d)

i nomi e gli indirizzi dei destinatari dei fanghi e i luoghi di utilizzazione dei fanghi;

e)

qualsiasi altra informazione riguardo al recepimento e all’attuazione della presente direttiva fornita dagli Stati membri alla Commissione a norma dell’articolo 17.

Per presentare le serie di dati territoriali inclusi nelle informazioni che figurano nei registri si usano i servizi relativi ai dati territoriali.

2.
I registri di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono messi a disposizione del pubblico e resi facilmente accessibili per ogni anno civile, entro otto mesi dalla fine dell’anno civile pertinente, secondo il formato consolidato di cui all’allegato della decisione 94/741/CE della Commissione ( 2 ), o secondo un altro formato fornito in conformità dell’articolo 17 della presente direttiva.

Gli Stati membri presentano alla Commissione, con mezzi elettronici, le informazioni di cui al primo comma del presente paragrafo.

3.
Le informazioni sui metodi di trattamento e i risultati delle analisi sono comunicati alle autorità competenti.

▼B

Articolo 11

Gli Stati membri possono esentare dall'articolo 6, lettera b), e dall'articolo 10, paragrafo 1, lettere b), c) e d), e...

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